Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 967


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DURANTI, PIRAS, MARCON, SCOTTO, DI SALVO, COSTANTINO, FRATOIANNI, LACQUANITI, MELILLA, NICCHI, PIAZZONI, RICCIATTI
Modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefìci previdenziali in favore del personale civile del Ministero della difesa che sia stato esposto all'amianto
Presentata il 16 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La produzione e la lavorazione dell'amianto sono state bandite a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257; nondimeno, a distanza di ventuno anni, non c’è ancora completa contezza del numero di lavoratori addetti negli anni a tale attività. Nel mare magnum degli esposti all'amianto, a favore dei quali sono state introdotte diverse norme di risarcimento, riteniamo necessario un intervento normativo per uno specifico comparto: quello dei lavoratori del Ministero della difesa. Si sono susseguite varie indagini tese ad accertare le responsabilità dei comandi dell'Esercito italiano, della Marina o dell'Aeronautica militari nella lavorazione di questa fibra cancerogena e mutagena nonché dell'abbandono della stessa. Basti citare le indagini delle procure della Repubblica militari di La Spezia e di Padova, dalle quali si evince che l'amianto esisteva nelle strutture militari ben oltre l'anno 1995.
      Dalla nostra personale esperienza possiamo testimoniare la gravissima situazione dell'Arsenale militare di Taranto. Questa stazione militare, inaugurata nel 1889, utile ad assicurare il supporto e l'efficienza alle attività navali estesa per oltre 90 ettari con uno sviluppo di 4,5 chilometri di banchine, ha visto migliaia di lavoratori manipolare l'amianto (per esempio presso l'officina calderai e coibentatori e in tutte le opere di manutenzione, sostituzione di pezzi di unità navali di superficie e subacquee e degli arsenali). In un certo periodo questa sostanza era letteralmente ovunque: materassi, nastri, baderne, fili, corde trecciate, piastrelle e tessuti. Non stupiscono, quindi, alcuni dati emersi dagli screening epidemiologici condotti nella provincia di Taranto, che evidenziano come nella città ionica per esempio nell'anno 1997 il 40 per cento dei decessi per neoplasia è stato dovuto a tumore al polmone (fonte: Ministero della sanità). Lavorazioni simili a quelle dell'Arsenale di Taranto erano riscontrabili anche in quello di La Spezia. Non a caso questa provincia vanta il triste primato nei decessi per malattia conseguente all'esposizione ad amianto.
      Questa nostra proposta di legge parte non da un punto di vista corporativo, ma da una vicenda specifica particolare, intimamente connessa con una considerazione pratica. Se, in via generale, non è sempre facile accertare, a distanza di anni, la lavorazione della sostanza, ancor meno risulta facile accertarlo in un contesto militare, di per sé molto meno accessibile. C’è dell'altro: la disciplina vigente non comprende tra i soggetti beneficiari dei diritti pensionistici i dipendenti pubblici, ma solo coloro che lavorano in imprese private, lasciando fuori i dipendenti statali non militari.
      Obiettivo di questa proposta di legge è quindi quello di novellare la disciplina legislativa per superare un'odiosa esclusione. Riteniamo che una problematica così particolare e spinosa non vada più regolata a mezzo di decreti ministeriali e circolari dell'INPS, bensì meriti un intervento normativo compiuto.
      Per quanto concerne la copertura degli oneri derivanti dalla presente proposta di legge, si rileva che essa riguarda circa cinquemila lavoratori il cui importo pensionistico medio si aggira intorno ai 1.200 euro netti, trattandosi di lavoratori inquadrati tra il IV e V livello contrattuale.
      Dal momento che il beneficio del riconoscimento della contribuzione figurativa spetta a lavoratori che risultavano già assunti nel 1992, anno in cui per legge è stata disposta la rimozione dell'amianto dai luoghi di lavoro, e che il requisito minimo è l'esposizione all'amianto per almeno un quinquennio, la spesa si stima in complessivi 750 milioni di euro nell'arco di diciotto anni, con un picco massimo annuo di spesa pari a 80 milioni di euro.
      L'articolo 1 introduce conseguentemente tra i beneficiari del trattamento pensionistico agevolato i lavoratori civili del Ministero della difesa e l'articolo 2 individua l'ufficio competente per verificare la sussistenza dello status di soggetto esposto all'amianto. L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Benefìci previdenziali).

      1. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «8-bis. Il computo dell'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale civile dipendente dal Ministero della difesa impiegato presso gli stabilimenti e gli arsenali, nonché in strutture militari dell'Esercito, dell'Aviazione, della Marina e per quello addetto al servizio antincendi, che, in ragione dell'attività di servizio prestata, è stato esposto all'amianto per un periodo complessivamente non inferiore a cinque anni, è effettuato moltiplicando il periodo lavorativo e di effettiva esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5 per ogni anno o frazione di anno».

Art. 2.
(Modalità di accertamento della sussistenza dell'esposizione all'amianto).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:
      «4-bis. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto per il personale civile impiegato nella manutenzione di navi militari o di mezzi militari sono accertate e certificate dall'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali nel cui territorio si trova o si trovava il soggetto che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi anche, se ritenuto

opportuno, di prove testimoniali o della letteratura scientifica in materia ovvero mediante il confronto con casi similari e tenuto conto degli eventuali cambiamenti subìti dalle aziende, dai cantieri navali e dal naviglio mercantile. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria non interrompono il computo del periodo di esposizione».
Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi del comma 2 del presente articolo.
      2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiore a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

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