Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 967 |
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«8-bis. Il computo dell'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale civile dipendente dal Ministero della difesa impiegato presso gli stabilimenti e gli arsenali, nonché in strutture militari dell'Esercito, dell'Aviazione, della Marina e per quello addetto al servizio antincendi, che, in ragione dell'attività di servizio prestata, è stato esposto all'amianto per un periodo complessivamente non inferiore a cinque anni, è effettuato moltiplicando il periodo lavorativo e di effettiva esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5 per ogni anno o frazione di anno».
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:
«4-bis. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto per il personale civile impiegato nella manutenzione di navi militari o di mezzi militari sono accertate e certificate dall'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali nel cui territorio si trova o si trovava il soggetto che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi anche, se ritenuto
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiore a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.