Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1029 |
1. Il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina ad assessore, per tutto il periodo di durata della stessa. Il consiglio viene convocato entro quindici giorni dall'atto di accettazione della nomina per procedere alla sua temporanea sostituzione e affidare la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della medesima lista primo dei non eletti. Il consigliere supplente ha tutti i diritti e i doveri dei consiglieri secondo la normativa vigente. La supplenza ha termine con la cessazione della carica sia per dimissioni volontarie sia per revoca da parte del sindaco».
2. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai consiglieri provinciali o comunali già nominati assessori e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.