Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 931 |
1. Nella dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, ciascuno dei genitori ha la facoltà di indicare il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente stabilito dagli articoli 39, 40 e 41 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, e da ogni altra norma di legge. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, relativamente agli atti dello stato civile formati all'estero.
2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel luogo di residenza di entrambi i genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, il luogo elettivo di nascita è stabilito mediante accordo tra gli stessi. In mancanza di accordo, è dichiarato luogo elettivo di nascita il comune nel quale è effettivamente avvenuta la nascita. Se la dichiarazione di filiazione è resa da uno solo dei genitori, il luogo elettivo di nascita è quello della residenza di quest'ultimo. Agli effetti della presente legge, la residenza è da intendere secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.
3. L'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita nell'archivio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta le necessarie modifiche alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni concernenti l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati dallo stato civile, nonché dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e dello stato civile rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.