Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 931


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MELILLA, DURANTI, BOCCADUTRI
Disposizioni per l'istituzione del luogo elettivo di nascita
Presentata il 13 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di consentire ai genitori la scelta del luogo di nascita dei propri figli, al posto dell'identificazione di questo nel comune dove è avvenuto il parto. In tal modo, al momento della nascita i genitori potranno di comune accordo stabilire che comune di nascita del figlio o della figlia sia quello nel quale sono residenti entrambi o quello dove uno di essi è residente, in caso risiedano in due comuni diversi. Nel caso in cui non vi sia accordo tra i genitori, il luogo di nascita sarà il comune nel quale è avvenuto il parto.
      La proposta di legge prevede anche che, se il figlio o la figlia è riconosciuto solo dalla madre o solo dal padre, il luogo elettivo di nascita è il luogo di residenza di chi rende il riconoscimento di filiazione.
      L'introduzione del luogo elettivo di nascita assume un significato particolare nel nostro Paese che conta ben 8.093 comuni, ciascuno dei quali è importante che sia valorizzato anche attraverso la continuità e la crescita del numero dei nati. Con l'istituto del luogo elettivo di nascita potranno vantare nuovi nati anche quei comuni dove mancano un ospedale o una clinica dotati di sale parto: questo ci sembra un segnale positivo di riconoscimento verso le radici, la cultura e le tradizioni di tutti i comuni.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Nella dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, ciascuno dei genitori ha la facoltà di indicare il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente stabilito dagli articoli 39, 40 e 41 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, e da ogni altra norma di legge. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, relativamente agli atti dello stato civile formati all'estero.
      2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel luogo di residenza di entrambi i genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, il luogo elettivo di nascita è stabilito mediante accordo tra gli stessi. In mancanza di accordo, è dichiarato luogo elettivo di nascita il comune nel quale è effettivamente avvenuta la nascita. Se la dichiarazione di filiazione è resa da uno solo dei genitori, il luogo elettivo di nascita è quello della residenza di quest'ultimo. Agli effetti della presente legge, la residenza è da intendere secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.
      3. L'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita nell'archivio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha

reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato.
Art. 2.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta le necessarie modifiche alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni concernenti l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati dallo stato civile, nonché dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e dello stato civile rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.

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