Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 971 |
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Nel divieto di cui al comma 1 non è compresa l'attività di coltivazione priva di caratteristiche tecnico-agrarie o imprenditoriali».
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:
«1-bis. L'autorizzazione di cui all'articolo 26, comma 2, non è richiesta con riferimento all'attività di coltivazione priva di caratteristiche tecnico-agrarie o imprenditoriali».
1. All'alinea del comma 1-bis dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17,» è inserita la seguente: «coltiva,».
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo le parole: «Chiunque illecitamente importa,» è inserita la seguente: «coltiva,».