Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 944 |
1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in conformità alle convenzioni e agli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.
1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:
a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo dalla legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di orientamento sessuale, di nazionalità, di appartenenza a un determinato gruppo
sociale o etnico, ovvero per le sue opinioni politiche;b) allo straniero o all'apolide che non può o non vuole avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, e dell'interno, è istituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge e sulla permanenza o cessazione dell'asilo, nonché ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal regolamento di attuazione della medesima legge di cui all'articolo 14, comma 1. La Commissione centrale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un professore universitario ordinario in materie giuridiche. La nomina a presidente
1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.
2. Non si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 10 e del comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.
3. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione
1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.
2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il presidente del tribunale per i minorenni nomina un tutore, il quale ha l'obbligo di prendere contatto con le autorità competenti per la riattivazione del procedimento.
3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.
1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:
a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;
b) le dichiarazioni rese in sede di audizione svolta dallo straniero di fronte alla Commissione centrale;
c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonché ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;
d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili e umani.
2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.
3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.
4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un colloquio preliminare, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora ciò sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
1. Al termine dell'istruttoria, la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;
b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla presente legge;
c) adotta il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio di cui all'articolo 8.
2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.
3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro un mese dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.
4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo, nonché dell'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.
5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro un mese dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1. A tal fine, la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale.
6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non è stato riconosciuto il diritto di asilo.
1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari
per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale del luogo di
domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari di cui all'articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di validità di tale permesso per richiesta di asilo.1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, che è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.
1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno prevista ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione; in caso contrario, si applica l'articolo 9.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere il richiedente asilo e i suoi familiari. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per tale accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti. 1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.
2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari nel territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 14.
3. Lo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, il regolamento di attuazione della presente legge, volto, in particolare, a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento e il finanziamento degli interventi in favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili e
umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati dallo stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza e di integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 14.000.000 di euro annui per l'anno 2014 e a 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.