Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 972 |
1. In deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, la coltivazione a fini di commercio, l'acquisto, la produzione e la vendita di cannabis indica e di prodotti da essa derivati sono soggetti ad autorizzazione.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni, sono disciplinati i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni, il loro numero e i controlli conseguenti, le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione sul territorio, nonché i locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze.
3. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto di cannabis indica e di prodotti da essa derivati deve essere specificato che il loro uso comporta effetti negativi per la salute e deve essere indicato il livello del principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) presente.
4. È vietata la vendita di cannabis indica e di prodotti da essa derivati ai minori di anni sedici.
1. Chiunque, munito delle autorizzazioni per la vendita di cannabis indica o di prodotti da essa derivati rilasciate ai sensi dell'articolo 1, viola il divieto di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 ovvero consente che nell'esercizio commerciale di sua proprietà, o del quale ha la gestione o, comunque, la responsabilità, minori di anni sedici consumino i citati prodotti è sottoposto alla revoca delle autorizzazioni.
1. Al di fuori delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, la coltivazione, l'acquisto, la produzione, la vendita e la cessione di cannabis indica e di prodotti da essa derivati sono puniti ai sensi dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
2. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore di anni sedici.
1. È vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis indica e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.165 euro a 25.823 euro.
2. Ai fini di cui al comma 1, non costituiscono propaganda pubblicitaria le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.
1. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della stessa legge e sui suoi effetti, con particolare riferimento:
a) all'andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla cannabis indica nelle singole regioni, con particolare riguardo alle realtà metropolitane;
b) alle fasce di età dei consumatori;
c) al rapporto tra l'uso di cannabis indica e di prodotti da essa derivati e il consumo di alcoolici e di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo di cannabis indica e di prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono cannabis indica e all'incidenza di essi sull'economia di tali Paesi;
f) all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.