Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1013


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
D'INCECCO, BRAGA, ALBANELLA, BIFFONI, CARRA, CASATI, CASTRICONE, CIMBRO, COCCIA, COSCIA, MARCO DI MAIO, FERRO, FONTANELLI, FRAGOMELI, GASPARINI, GINOBLE, GIULIETTI, GOZI, GRASSI, GREGORI, GULLO, IORI, MAESTRI, MAGORNO, MARANTELLI, MARIANI, MARTELLA, MOSCATT, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, RUBINATO, SBROLLINI, SENALDI, ZARDINI
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche
Presentata il 21 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge si vuole superare, attraverso l'emanazione di un unico regolamento, la frammentazione della normativa relativa alle prescrizioni tecniche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico, o di pubblica utilità, contenuta attualmente in diversi provvedimenti di differente rango normativo approvati nell'arco degli ultimi trent'anni.
      La progettazione e la realizzazione di strutture accessibili, ovvero senza barriere architettoniche, localizzative e d'uso, nei luoghi aperti e confinati, di competenza delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, costituiscono un modo di procedere indispensabile, ma assai complesso da adempiere, perché, come si è detto, la vigente base normativa di riferimento è disomogenea e frammentaria. Tale circostanza determina talvolta, con particolare riferimento alla normativa tecnica, incertezze sulla norma applicabile in concreto e difficoltà interpretative e applicative derivanti prevalentemente dalla diversa regolamentazione prevista per gli edifici e gli altri spazi pubblici e per le residenze pubbliche e private. Nella consapevolezza di dover garantire uniformità normativa e per proporre soluzioni di riordino della materia, allo scopo di dare certezze agli utenti e agli operatori del settore, con l'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, era stata istituita una commissione permanente di studio; con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 ottobre 2004, n.B3/1/79 è stata ricostituita la predetta commissione su base paritetica tra lo Stato, le regioni e le province autonome e con la partecipazione di rappresentanti delle maggiori associazioni delle categorie interessate. Al termine dei lavori della citata commissione, il 9 novembre 2006, è stato predisposto uno schema di regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche, potenzialmente idoneo a garantire l'esigenza di uniformità e di coerenza della disciplina, con la definizione di una normativa unitaria in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Tale schema è stato trasmesso al Ministro competente, con una dettagliata relazione esplicativa. Purtroppo, nonostante le numerose sollecitazioni e le iniziative, anche di modifica legislativa, più volte assunte, in particolare dalla firmataria della presente proposta di legge, il suddetto schema non è mai stato trasformato in regolamento vigente. Da ultimo vale la pena citare la risoluzione accolta dal Governo e approvata dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 2010.
      Con questa proposta di legge si spera di fornire un ulteriore stimolo all'approvazione del regolamento in tempi brevi, auspicabilmente partendo dallo schema licenziato dalla citata commissione di studio e di arrivare finalmente a dare agli utenti e agli operatori certezze in una materia che merita tutta la nostra attenzione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, nonché sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione dello schema di decreto, sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.


      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sono abrogati.
      3. La Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, è ricostituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento e di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006. I membri della Commissione di cui al presente comma sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.
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