Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 943 |
1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» e le parole: «previste dalla legge» sono soppresse;
2) le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni»;
b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati»;
b) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni»;c) al sesto comma, le parole: «per i fatti previsti dal primo e terzo comma» sono soppresse;
d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.
1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2622-bis. (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate».
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,» e le parole: «, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «od occultano» è inserita la seguente: «consapevolmente»;
3) le parole: «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a quattro anni»;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.
2-bis. Se la condotta di cui al comma 1 o al comma 2 ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.