Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 995


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FAENZI, FABRIZIO DI STEFANO, RICCARDO GALLO, PARISI, ROMELE, RUSSO
Delega al Governo per la riorganizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante l'istituzione di un'unica Agenzia per il settore, nonché disposizioni in materia di accesso degli imprenditori agricoli ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni
Presentata il 17 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La proposta di legge, in coerenza con il quadro macroeconomico e gli interventi in corso da anni di razionalizzazione della spesa, anche al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, prevede disposizioni per la riorganizzazione della gestione del sistema agricolo nazionale, necessaria e non più rinviabile per ridurre le sovrapposizioni tra livelli decisionali e la spesa corrente primaria degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le complesse e profonde trasformazioni economiche e sociali derivanti dal processo di globalizzazione, nonché i mutamenti e le evoluzioni delle esigenze e delle richieste dei cittadini e dei consumatori hanno determinato rilevanti cambiamenti della società anche nel settore agricolo e agroalimentare. L'economia digitale ha, inoltre, velocizzato enormemente il rapporto tra la domanda e l'offerta, sviluppandolo e semplificandolo, e ha accelerato il processo di competitività a livello globale in maniera sempre più evidente. La fase economica e finanziaria particolarmente critica e difficile di questi anni e, in particolare, la nuova impostazione della politica agricola comune (PAC), che intende trasformare l'intero sistema di aiuti europei agli Stati membri, modificheranno l'organizzazione e gli indirizzi del sistema agricolo nazionale, nel suo complesso, attraverso un processo di razionalizzazione finalizzato ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione rurale dei Paesi membri. Nell'ambito di tale razionalizzazione che coinvolgerà ogni settore, anche l'agricoltura sarà direttamente coinvolta e pertanto la revisione della spesa pubblica costituirà il fondamento per un utilizzo più oculato ed efficiente delle risorse, non soltanto a livello nazionale. Le disposizioni previste dalla presente proposta di legge, già presentata nella scorsa legislatura, si inseriscono in tale quadro generale attraverso la soppressione e la messa in liquidazione degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché l'eliminazione delle sovrapposizioni di competenza attraverso la fusione, l'incorporazione o l'unificazione strutturale di enti o loro rami appartenenti allo stesso settore di attività. Occorre ridurre le sovrapposizioni dei livelli decisionali e le frammentazioni di competenze che spesso rallentano il funzionamento e l'efficienza del sistema agricolo nazionale, disattendendo in molte occasioni le richieste e le esigenze delle imprese agricole, che segnalano da tempo il rallentamento dell'apparato burocratico e amministrativo degli enti e degli organismi vigilati dal Ministero competente.
      Attraverso un processo di riorganizzazione e di riduzione dell'apparato burocratico e amministrativo del settore agricolo, nella convinzione che è possibile incrementare l'efficienza e la concorrenza dei servizi resi alle imprese del comparto, l'articolo 1 stabilisce le finalità, prevedendo, con il comma 1, la soppressione e la messa in liquidazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché l'eliminazione delle sovrapposizioni attraverso la fusione, l'incorporazione o l'unificazione strutturale di enti o loro rami appartenenti allo stesso settore di attività. Il successivo comma 2 stabilisce che le competenze e le funzioni degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le società strumentali dagli stessi controllate, soppressi ai sensi dell'articolo 5, sono riorganizzate e attribuite a un'unica Agenzia, in conformità agli obiettivi previsti per l'agenda digitale italiana e a quanto stabilito dall'articolo 4. L'articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 2 reca i princìpi e criteri direttivi quali: istituzione di un'unica Agenzia; soppressione e messa in liquidazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; funzioni e attribuzioni dell'Agenzia.
      L'articolo 3 prevede l'istituzione di una commissione tecnica per la redazione del piano di riorganizzazione del sistema degli enti vigilati, composta da quattro esperti. Il piano di riorganizzazione prevede anche la soppressione degli organi direttivi degli enti individuati dall'articolo 5. Con regolamento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per il trasferimento del personale degli enti soppressi.
      L'articolo 4 istituisce la carta digitale delle imprese agricole al fine di adeguare i rapporti tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese agricole e di ridurre gli adempimenti a carico delle medesime imprese. Le modalità di rilascio della carta digitale, i dati informativi e identificativi del titolare contenuti nella stessa, le modalità di funzionamento e di utilizzo nonché i servizi digitali operabili sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'articolo 5, infine, elenca gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che sono soppressi precisando che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa.
      È necessario evidenziare, da ultimo, come la proposta di legge intenda perseguire una razionalizzazione globale degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante una serie di concentrazioni e di alleggerimenti, dismettendo attività e strutture inutili ed eliminando sovrapposizioni e duplicazioni di compiti che determinano sprechi, inefficienze e sottoutilizzazione delle energie intellettuali e professionali impiegate. Tali elementi si riversano negativamente sull'intero sistema agricolo e agroalimentare nazionale, alle prese con una crisi senza precedenti che investe pesantemente produttori e operatori, ripercuotendosi inevitabilmente sui cittadini consumatori.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Nell'ambito della razionalizzazione e della riduzione della spesa per il funzionamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di incrementare l'efficienza e la concorrenza dei servizi resi dal settore agricolo e agroalimentare, attraverso la trasparenza e l'economicità delle relative procedure, la presente legge prevede la soppressione e la messa in liquidazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché l'eliminazione delle sovrapposizioni operative e organizzative attraverso la fusione, l'incorporazione o l'unificazione strutturale di enti o loro rami appartenenti allo stesso settore di attività.
      2. Le competenze e le funzioni degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le società strumentali dagli stessi controllate, soppressi ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, sono riorganizzate e attribuite a un'unica Agenzia, in conformità agli obiettivi previsti per l'agenda digitale italiana ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e a quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge.

Art. 2.
(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante l'istituzione di un'unica Agenzia per il settore).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5.
      2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituzione di un'unica Agenzia, la cui denominazione è individuata con regolamento dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché soppressione e messa in liquidazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la cui struttura organizzativa è di diretta collaborazione del medesimo Ministero;

          b) organizzazione dell'Agenzia di cui alla lettera a) nel rispetto delle seguenti norme regolatrici:

              1) gestione efficace dei flussi finanziari derivanti dalla politica agricola dell'Unione europea (PAC) e coordinamento degli organismi pagatori al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti da parte di istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con le regioni;

              2) gestione e sviluppo di un sistema informativo agricolo nazionale di servizi, complesso e interdisciplinare, a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;

              3) promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agroalimentare, nonché indirizzo e coordinamento, insieme con le regioni e con i soggetti privati, delle attività di

ricerca e di sperimentazione gestite da società territoriali partecipate, nelle quali le università intervengono in qualità di socie, garantendo una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali;

              4) controllo e verifiche istruttorie, contabili e tecniche sui prodotti agroalimentari nel mercato interno e nelle esportazioni;

              5) trattamento delle informazioni della ricerca, rilevazione, analisi e previsione dei dati in materia agricola, ittica, agroalimentare e forestale, nonché costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'Istituto nazionale di statistica;

              6) incremento delle misure per la valorizzazione e per il sostegno alle imprese operanti nel settore agroalimentare, con particolare riferimento all'attività di contrasto del fenomeno della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani;

              7) promozione di attività di ricerca scientifica, formazione e studio degli alimenti e dello stato nutrizionale, del mantenimento della salute e della prevenzione del rischio di malattie correlate all'alimentazione, nonché valutazione della qualità nutrizionale dei prodotti agroalimentari nazionali;

              8) promozione di attività di ricerca di interesse nazionale e internazionale al fine di favorire uno sviluppo ispirato a criteri di qualità, sostenibilità e multifunzionalità, nonché alla valorizzazione degli spazi rurali e dei sistemi acquei e all'integrazione delle aree marginali e svantaggiate;

              9) gestione e coordinamento dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari attraverso la promozione di strumenti finanziari, anche privati, e di finanza agevolata, nonché mediante progetti di investimento

per superare il ritardo tecnologico e strutturale del comparto agroindustriale;

              10) promozione delle imprese agricole nazionali e dei prodotti agroalimentari nazionali nei mercati internazionali.

Art. 3.
(Piano di riorganizzazione).

      1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione tecnica per la redazione del piano di riorganizzazione del sistema degli enti vigilati dal medesimo Ministero.
      2. La commissione tecnica di cui al comma 1 è composta da quattro esperti di rilevanza nazionale nella ricerca concernente i settori agricolo, ittico e agroalimentare, nonché nelle materie giuridiche, gestionali, economiche e dell'analisi statistica.
      3. Attraverso il piano di riorganizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, che reca apposite linee guida in conformità a quanto stabilito dai decreti legislativi di cui all'articolo 2, ferma restando la soppressione degli enti di cui all'articolo 5, la commissione tecnica evidenzia le aree di attività di ciascun ente vigilato, le sovrapposizioni operative e organizzative e le eventuali duplicazioni delle funzioni e delle attività degli enti vigilati, anche con riferimento alle strutture di livello regionale che svolgono compiti analoghi; imposta il progetto esecutivo su cui procedere alla riforma del sistema degli enti vigilati; valuta e definisce i necessari scorpori e accorpamenti di rami di attività degli enti vigilati; definisce le modalità e i tempi della transizione al nuovo sistema di enti vigilati, nonché i rispettivi ruoli dello Stato, delle regioni e degli enti locali. La commissione tecnica

monitora, altresì, il rispetto delle linee guida di cui al presente comma nonché lo stato di attuazione dei citati decreti legislativi di cui all'articolo 2 per i primi tre anni dalla loro data di entrata in vigore.
      4. Il piano di riorganizzazione prevede la soppressione degli organi direttivi degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 5.
      5. Con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le modalità per il trasferimento del personale degli enti soppressi di cui all'articolo 5 alle dipendenze dell'Agenzia di cui all'articolo 2.
      6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità tecniche, operative e contabili delle procedure previste dal piano di riorganizzazione di cui al presente articolo.
Art. 4.
(Carta digitale delle imprese agricole).

      1. Per le finalità di cui alla presente legge e in conformità agli obiettivi previsti per l'agenda digitale italiana, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese agricole e di ridurre gli adempimenti a carico delle medesime imprese, istituisce la carta digitale delle imprese agricole, con la quale le imprese agricole possono accedere ai finanziamenti con procedure agevolate, seguire l’iter delle pratiche e ottenere il rilascio dei documenti necessari allo svolgimento della loro attività.


      2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, sono stabilite le modalità di rilascio della carta digitale delle imprese agricole, i dati informativi e identificativi del titolare contenuti nella stessa carta, le modalità di funzionamento e di utilizzo nonché i servizi digitali operabili di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 5.
(Enti vigilati soppressi).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e messi in liquidazione i seguenti enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

          a) Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

          b) Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

          c) Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

          d) Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);

          e) Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA);

          f) AGECONTROL Spa;

      2. Per gli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi del comma 1 lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle disposizioni vigenti in materia di liquidazione coatta amministrativa.

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