Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1250


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato DORINA BIANCHI
Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione
Presentata il 21 giugno 2013


      

torna su
Onorevoli Colleghi! Fin dai primordi della civiltà, l'utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è stato, nell'esercizio dell'arte medica, una costante. Dopo millenni, nel periodo rinascimentale, gli studi anatomici raggiungono, specialmente in Italia, livelli di eccellenza tali che ancora oggi la medicina moderna trova in quegli studi le sue più importanti basi culturali. A partire dalla seconda metà del secolo scorso, tuttavia, la possibilità di disporre nel nostro Paese del cadavere a fini didattici e di esercizio per il miglioramento delle capacità chirurgiche è divenuta sempre più difficile, con gravi ripercussioni sulla formazione degli studenti di medicina, prima, e dei medici, successivamente.
      In quasi tutte le università italiane le aule settorie negli istituti di anatomia sono diventate un cimelio storico e la possibilità di esercitarsi sul cadavere, una rarità.
      Tale carenza si è, inoltre, estesa ai corsi di specializzazione rendendo impossibile, per i giovani laureati e gli iscritti a corsi di specializzazione in branche prettamente chirurgiche, l'uso del cadavere a scopi didattici e di allenamento alle tecniche chirurgiche.
      Se si considera che in molti altri Paesi, già da tempo, è stata data una risposta positiva al problema grazie all'approvazione di leggi ad hoc, la situazione italiana pone i medici in una condizione di grande svantaggio rispetto ai colleghi stranieri che, più rapidamente, riescono a completare il normale iter di apprendimento, raggiungendo in tal modo più celermente la maturità chirurgica rispetto ai medici italiani.
      La possibilità di disporre del cadavere rappresenta, inoltre, anche per i chirurghi esperti, un'insostituibile opportunità di sperimentare nuove e più utili tecniche.
      Oggi, l'impossibilità di utilizzare un cadavere crea forti disparità tra chi può, anche con sacrifici, effettuare ripetuti corsi di dissezione all'estero, che hanno costi sempre più elevati, e chi è costretto invece a rinunciare, con conseguenti notevoli difficoltà nel programmare una progressione della propria attività.
      Certamente anche altri fattori intervengono nel determinare in Italia una più lenta progressione verso l'acquisizione di ottimali capacità chirurgiche, ma sicuramente l'impossibilità di disporre di cadaveri rappresenta un problema tra i più importanti. Spetta al legislatore dare, sull'esempio di quanto già fatto in altri Paesi europei, quali ad esempio la Francia, la Spagna, i Paesi Bassi, il Belgio, una risposta legislativa che riesca a coniugare il rispetto per la persona, anche attraverso un corretto utilizzo del cadavere, con le esigenze della medicina, che, ove efficacemente supportata nel migliorare costantemente le proprie capacità, porta grandi vantaggi a tutta la società.
      La presente proposta di legge, dopo aver definito, all'articolo 1, l'ambito e le finalità oggetto di intervento, disciplina, all'articolo 2, i tempi e le modalità con cui i cittadini possono esprimere il consenso all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte.
      L'articolo 3 rimette al Ministro della salute l'onere di stabilire le modalità e i tempi di utilizzo e di restituzione della salma, nonché di individuare i centri di riferimento per la conservazione delle salme stesse.
      L'articolo 4 dispone che i centri di riferimento tengono un registro nel quale sono annotati i dati identificativi dei soggetti utilizzatori, il momento e le modalità di utilizzazione delle salme per scopi di studio, di ricerca e di formazione.
      L'articolo 5 prevede che il Ministero della salute promuova iniziative d'informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della legge.
      Infine, l'articolo 6 individua la copertura finanziaria.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina l'utilizzo del corpo dei soggetti la cui morte è stata accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008, e che abbiano espresso in vita il consenso secondo le modalità stabilite all'articolo 2, per finalità di studio, di ricerca e di formazione.

Art. 2.
(Dichiarazione di volontà).

      1. I cittadini possono esprimere il consenso all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte, per le finalità di cui all'articolo 1. I termini, le forme e i modi del consenso sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. I cittadini possono subordinare la manifestazione del consenso di cui al comma 1 alla condizione che i centri di riferimento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 assicurino, al termine dell'utilizzo, la dignitosa sepoltura del corpo e provvedano alle relative spese.
      3.    La mancata dichiarazione di volontà è considerata dissenso all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte.
      4. Per i minori di età il consenso di cui al comma 1 è manifestato dai genitori esercenti la potestà nelle forme previste dal medesimo comma 1.

Art. 3.
(Utilizzo e restituzione della salma).

      1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) stabilisce le modalità e i tempi, comunque non superiori ad un anno, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera c);

          b) indica le cause di esclusione di utilizzo delle salme;

          c) individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere idonee a divenire centri di riferimento per la conservazione della salma, per i fini di cui alla presente legge.

Art. 4.
(Registro).

      1. I centri di riferimento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 tengono un registro nel quale sono annotati i dati identificativi dei soggetti utilizzatori, nonché il momento e le modalità di utilizzo della salute per scopi di studio, di ricerca e di formazione.

Art. 5.
(Informazione ai cittadini).

      1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le società scientifiche, le aziende sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche

e private, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1.    All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser