Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1250 |
1. La presente legge disciplina l'utilizzo del corpo dei soggetti la cui morte è stata accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008, e che abbiano espresso in vita il consenso secondo le modalità stabilite all'articolo 2, per finalità di studio, di ricerca e di formazione.
1. I cittadini possono esprimere il consenso all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte, per le finalità di cui all'articolo 1. I termini, le forme e i modi del consenso sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I cittadini possono subordinare la manifestazione del consenso di cui al comma 1 alla condizione che i centri di riferimento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 assicurino, al termine dell'utilizzo, la dignitosa sepoltura del corpo e provvedano alle relative spese.
3. La mancata dichiarazione di volontà è considerata dissenso all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte.
4. Per i minori di età il consenso di cui al comma 1 è manifestato dai genitori esercenti la potestà nelle forme previste dal medesimo comma 1.
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) stabilisce le modalità e i tempi, comunque non superiori ad un anno, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera c);
b) indica le cause di esclusione di utilizzo delle salme;
c) individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere idonee a divenire centri di riferimento per la conservazione della salma, per i fini di cui alla presente legge.
1. I centri di riferimento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 tengono un registro nel quale sono annotati i dati identificativi dei soggetti utilizzatori, nonché il momento e le modalità di utilizzo della salute per scopi di studio, di ricerca e di formazione.
1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le società scientifiche, le aziende sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche
e private, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.