Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1439 |
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di trecento, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;
b) al quarto comma, le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per duecentonovantacinque».
1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».