Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1439


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei deputati
MIGLIORE, PILOZZI, KRONBICHLER, AIELLO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DI SALVO, DURANTI, DANIELE FARINA, FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, SILVIA GIORDANO, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIAZZONI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, SCOTTO, ZAN, ZARATTI
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 29 luglio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge costituzionale risponde a un'istanza fortemente avvertita dalla società civile, rispetto alla quale nella scorsa legislatura, almeno a parole, si era registrata anche l'adesione di diversi gruppi parlamentari. Si tratta della riduzione del numero dei parlamentari nazionali che, nella presente proposta di legge costituzionale, si propone in una versione particolarmente stringente.
      In particolare, si prevedono modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione tese a portare il numero dei deputati da 630 a 300, riducendo nel contempo il numero dei senatori, che verrebbero ridotti a 200, con la riduzione, in proporzione, del numero dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, fissati rispettivamente in cinque per la Camera dei deputati e in quattro per il Senato della Repubblica. Per le medesime ragioni di preservazione degli equilibri territoriali di rappresentanza già previsti dall'ordinamento, si prevede inoltre di portare da sette a quattro il numero minimo di senatori per ciascuna regione.
      I proponenti, nel ritenere necessario procedere al più presto alla riduzione del numero dei parlamentari, auspicano che il provvedimento trovi l'adesione di parlamentari di tutte le forze politiche e che venga posto al più presto all'esame.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di trecento, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

          b) al quarto comma, le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per duecentonovantacinque».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione).

      1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

          b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».

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