Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 996 |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione previste dal Trattato di cui alla presente legge, valutati in euro 94.000 a decorrere dall'anno 2013, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.