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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1543 |
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
Il disegno di legge costituzionale reca un intervento normativo volto a disciplinare l'assetto costituzionale dei livelli di governo della Repubblica a seguito della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 220 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni, in materia di riordino delle province, contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Le predette disposizioni sono state censurate dalla Consulta per violazione dell'articolo 77 della Costituzione, in relazione agli articoli 117, secondo comma, lettera p), e 133, primo comma, della medesima, in quanto il decreto-legge, atto destinato ad affrontare casi straordinari di necessità e urgenza, è stato ritenuto uno strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema delle province.
Il disegno di legge costituzionale prevede l'abolizione delle province al fine di adeguare l'ordinamento in attesa e in coerenza con una più generale riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni:
articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione;
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il presente disegno di legge costituzionale dispone l'abolizione delle province, con la soppressione della dizione di «Province» nei diversi articoli della Costituzione che attualmente disciplinano questo ente territoriale: le province, pertanto, non sarebbero più un ente territoriale costituzionalmente necessario.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
L'intervento normativo su punti specifici del testo costituzionale è stato predisposto nel rispetto delle procedure di revisione della Costituzione previste dall'articolo 138 della Costituzione.
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, pur modificando la ripartizione delle funzioni tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione delle competenze e autonomia si configura un nuovo assetto degli enti locali che possa rispondere meglio a criteri di efficacia, oltre che di risparmio dei costi.
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Trattandosi di disegno di legge costituzionale non si può far riferimento a delegificazioni.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Si segnalano i seguenti progetti di legge di iniziativa parlamentare: atto Camera n. 180 (Pisicchio); atto Senato n. 131 (Lanzillotta); atto Camera n. 939 (Toninelli).
9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.
Il disegno di legge costituzionale interviene a seguito della sentenza della Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 220, di recente pubblicazione.
1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.
2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Trattandosi di disegno di legge costituzionale in materia di abolizione delle province, non sussistono procedure d'infrazione dinnanzi agli organi dell'Unione europea.
3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.
4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non sussistono giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Nel testo non sono introdotte nuove definizioni normative.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'intervento normativo in esame.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
È stata utilizzata la tecnica della novella legislativa in quanto il disegno di legge costituzionale interviene modificando parte di alcuni articoli della Costituzione.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Con una norma transitoria si prevede che le province siano soppresse entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
L'atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla disciplina vigente.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Sul medesimo oggetto non risulta aperta alcuna delega legislativa.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
È affidata alla legge statale la funzione di definire un insieme di criteri e di requisiti generali in base ai quali lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, devono poi individuare le forme e le modalità di esercizio delle funzioni che spettano oggi alle province.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
La predisposizione dell'intervento normativo non ha richiesto l'utilizzazione di nuovi dati e riferimenti statistici diversi da quelli già in possesso dell'amministrazione.
1. Sono abolite le province.
2. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «, dalle Province, dalle Città metropolitane» sono soppresse;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La legge dello Stato definisce il territorio, le funzioni, le modalità di finanziamento e l'ordinamento delle Città metropolitane, enti di governo delle aree metropolitane».
1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera p), la parola: «, Province» è soppressa;
b) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.
2. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;
b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;
c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.
3. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;
c) al quarto comma, le parole: «, alle Province» sono soppresse;
d) al quinto comma, la parola: «, Province» è soppressa;
e) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.
4. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.
5. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra».
6. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.
7. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «I Comuni e le Regioni».
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le province sono soppresse e, sulla base di criteri e requisiti generali definiti con legge dello Stato, sono individuate dallo Stato e dalle Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, le forme e le modalità di esercizio delle relative funzioni.