Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1041


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato DI SALVO
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori
Presentata il 23 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge offre una soluzione a un problema che colpisce moltissimi lavoratori. È infatti noto che alcuni datori di lavoro, sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione, corrispondono ai lavoratori una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare al lavoratore, molto spesso, una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare.
      Tale prassi deprecabile rappresenta un grave danno per i lavoratori i quali vengono non solo depauperati di parte del lavoro prestato, ma sono lesi nella loro dignità e nel diritto a una giusta retribuzione, in violazione degli articoli 1, 35 e, soprattutto, 36 della Costituzione. Al contrario, la corresponsione di una retribuzione inferiore si risolve in un vantaggio illecito per il datore di lavoro.
      La presente proposta di legge introduce un semplice meccanismo antielusivo consistente nel rendere obbligatorio il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali. I datori di lavoro titolari della partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dalle società quotate alle imprese individuali, potranno servirsi dell'istituto bancario di riferimento o degli uffici postali per effettuare il pagamento delle retribuzioni ai propri lavoratori. La scelta del sistema di pagamento è rimessa direttamente al lavoratore, il quale potrà optare per l'accredito diretto sul proprio conto corrente, per l'emissione di un assegno oppure per il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale. La pluralità di modalità di pagamento consente di non rendere obbligatoria, per il lavoratore, l'apertura di un conto corrente bancario o postale. Si stabilisce che la firma della busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
      Il datore di lavoro, al momento dell'assunzione, comunica obbligatoriamente al centro per l'impiego competente gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale che provvederà al pagamento delle retribuzioni al lavoratore, nel rispetto delle norme poste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. La comunicazione, per evitare di attribuire nuovi carichi burocratici ai datori di lavoro, sarà inserita nello stesso modulo che i datori di lavoro inviano obbligatoriamente al centro per l'impiego quando compiono nuove assunzioni. La modulistica sarà opportunamente modificata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge per permettere l'effettuazione corretta della comunicazione, che potrà essere inviata anche telematicamente, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
      Allo stesso modo l'ordine di pagamento potrà essere annullato solo con trasmissione all'istituto bancario o all'ufficio postale di copia della lettera di licenziamento o delle dimissioni del lavoratore, rese secondo le modalità di legge. È fatto salvo l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti al lavoratore dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
      La presente proposta di legge prevede, inoltre, la stipula di una convenzione tra il Governo e l'Associazione bancaria italiana e la società Poste italiane Spa che individua gli strumenti bancari e postali idonei per consentire ai datori di lavoro di eseguire il pagamento della retribuzione ai propri lavoratori, con l'importante clausola che ciò non deve determinare nuovi oneri per le imprese e per i lavoratori. A titolo esemplificativo, si potrà fare ricorso ai molti servizi che già oggi offrono i conti correnti per le imprese (ad esempio, bonifico domestico, servizio di incasso diretto dei redditi «rapporti interbancari diretti» (RID) eccetera), oppure potranno esserne proposti nuovi. La convenzione dovrà essere sottoscritta obbligatoriamente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      La presente proposta di legge esclude dagli obblighi che essa introduce i datori di lavoro che non sono possessori della partita dell'IVA, i quali spesso non sono neanche titolari di un conto corrente. In questo modo sono esclusi, ad esempio, i rapporti di lavoro domestico, nei quali datori di lavoro sono spesso persone anziane o disabili, oppure i rapporti instaurati dai piccoli o piccolissimi condomini, ad esempio per la pulizia delle scale o per la manutenzione del verde condominiale.
      Sono, infine, previste sanzioni per i datori di lavoro che non ottemperano agli obblighi introdotti dalla legge. Chi non comunica al centro per l'impiego gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale che effettuerà il pagamento delle retribuzioni è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro e al successivo accertamento della direzione provinciale del lavoro, che verificherà se le retribuzioni sono corrisposte direttamente dal datore di lavoro al lavoratore, nel qual caso sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori).

      1. I datori di lavoro o committenti corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

          a) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore;

          b) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale;

          c) emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Il requisito del comprovato impedimento s'intende verificato quando il delegato al pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

      2. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
      3. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 1 del presente articolo, si intendono tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto od occasionale, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi

forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
      4. La firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
Art. 2.
(Obblighi dei datori di lavoro).

      1. In conformità a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il datore di lavoro o committente inserisce nella comunicazione obbligatoria, fatta al centro per l'impiego competente per territorio, gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale che provvede al pagamento della retribuzione, ovvero una dichiarazione di tale istituto o ufficio che attesta l'attivazione del canale di pagamento a favore del lavoratore.
      2. L'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui al comma 1 può essere annullato solo con trasmissione allo stesso di copia della lettera di licenziamento o delle dimissioni del lavoratore, rese ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore, nonché del prestatore d'opera, fermo restando l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
      3. Il datore di lavoro o committente che trasferisce l'ordine di pagamento a un altro istituto bancario o ufficio postale è tenuto a darne comunicazione scritta, tempestiva e obbligatoria, al lavoratore. Il trasferimento dell'ordine di pagamento non può comunque comportare ritardi nel pagamento della retribuzione.      
      4. I centri per l'impiego provvedono a modificare la modulistica di loro competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'inserimento della comunicazione obbligatoria di cui al comma 1.

Art. 3.
(Convenzione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, sentite le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa con la quale sono individuati gli strumenti idonei a dare attuazione alla medesima legge, fermo restando che da tali strumenti non devono derivare in alcun modo oneri, diretti o indiretti, per le imprese e per i lavoratori.
      2. Indipendentemente dalla stipula della convenzione di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4.
(Datori di lavoro non titolari della partita IVA).

      1. Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano ai datori di lavoro che non sono titolari della partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, in ogni caso, ai rapporti di lavoro di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, nonché a quelli comunque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 5.
(Sanzioni).

      1. Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.


      2. Il datore di lavoro o committente che non comunica al centro per l'impiego competente per territorio gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale nei modi indicati dall'articolo 2, comma 1, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a 500 euro.
      3. Nel caso previsto dal comma 2, il centro per l'impiego provvede immediatamente a dare comunicazione della violazione alla direzione provinciale del lavoro, che procede alle conseguenti verifiche.
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