Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1366


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
D'INCÀ, ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, SEGONI, TERZONI, TOFALO, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, CHIMIENTI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DI BATTISTA, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'UVA, FERRARESI, FICO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TONINELLI, TURCO, VACCA, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA
Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, per la bonifica dell'amianto e dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici o aperti al pubblico, per la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, nonché in materia di eguaglianza nell'accesso ai benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto
Presentata il 16 luglio 2013


      

torna su
Onorevoli Colleghi! È obiettivo di ognuno di noi mantenere alta l'attenzione sul tema dell'amianto anche nella presente legislatura.
      La lotta alle patologie correlate all'esposizione delle fibre di amianto, così come il riconoscimento di aiuti e di prestazioni in favore dei lavoratori che hanno contratto specifiche patologie ad esso correlate non possono seguire la sorte temporale di una legislatura: è urgente dare delle risposte efficaci a chi le aspetta da anni.
      I dati nazionali legati alla pericolosità dell'amianto, a oltre venti anni dall'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che ha sancito il divieto di estrazione, commercializzazione e produzione di amianto, sono ancora drammatici: l'Ufficio internazionale del lavoro calcola che i casi di morte dovuti all'asbesto, patologia correlata all'esposizione all'amianto, sono circa 120.000 all'anno.
      La presente proposta di legge si prefigge, con il recepimento della direttiva 2009/148/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto, di ridurre il rischio per l'incolumità e per la salute pubbliche conseguente alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro.
      Le vicende giudiziarie e sanitarie strettamente correlate con le progressive acquisizioni scientifiche legate al riconoscimento della pericolosità dell'esposizione all'amianto o a materiali contenenti amianto risalgono all'inizio del novecento.
      Già il tribunale di Torino, con una sentenza del 1908, che aveva definito la causa iscritta al n. 1197/1906, promossa dalla società anonima The British Asbestos company Limited contro l'avvocato Carlo Pich, aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che «le acquisizioni del Congresso internazionale di Milano sulle malattie professionali in cui venne riconosciuto che fra le attività più pericolose sulla mortalità dei lavoratori vi sono quelle indicate col nome di polverose e fra queste in prima linea quelle in cui si sollevano polveri minerali e tra le polveri minerali le più pericolose sono quelle provenienti da sostanze silicee come l'amianto perché ledono le vie respiratorie quando non giungono fino al polmone».
      Come precisato dalla Corte di cassazione (sezione penale IV, sentenza n. 5117 del 1 febbraio 2008), «Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articoli 19 e 21, oggetto di contestazione agli imputati, rientrano nella prima categoria, limitandosi a dettare le regole di condotta in termini generali in relazione alla astratta possibilità del verificarsi di eventi dannosi, anche di quelli ignoti al legislatore dell'epoca, essendo già riconosciuta l'idoneità dell'amianto a provocare gravi patologie. Com’è noto, l'inalazione da amianto (il cui uso è stato vietato in assoluto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257) è ritenuta, da ben oltre i tempi citati, di grande lesività della salute (se ne fa cenno nel regio decreto 14 giugno 1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906) e la malattia da inalazione da amianto, ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del ’900 ed inserita nelle malattie professionali dalla legge 12 aprile 1943, n. 455), è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate».
      Il rischio derivante dell'amianto è dunque noto al legislatore italiano per effetto del regio decreto n. 442 del 1909, cui fecero seguito il regolamento di cui al decreto legislativo 6 agosto 1916, n. 1136, e la tabella di cui al regio decreto n. 1720 del 1936, e se la Carta costituzionale afferma che il diritto alla salute è anche interesse della collettività (articolo 32) e che l'iniziativa economica, pubblica e privata, è ispirata da fini sociali e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (articolo 41, secondo comma), con tutela del lavoro e dell'esistenza libera e dignitosa di tutti coloro che hanno il diritto e il dovere di lavorare (articoli 35, 36 e 4), non si può non ritenere sussistente il diritto-dovere al lavoro salubre (nell'accezione meglio illustrata in «Patologie ambientali e lavorative MCS amianto e giustizia» Ezio Bonanni – Giancarlo Ugazio; edizioni Minerva medica, Torino, gennaio 2011), sul quale si fonda la presente proposta di legge, che mira a metterlo al bando effettivamente ed efficacemente, disponendo il divieto di esposizione, con l'obbligo di bonifica e di rimozione dai luoghi di vita e di lavoro.
      Già il nostro Paese è stato lungamente inadempiente, tanto che dovettero intervenire le istituzioni europee, in quanto non aveva recepito la direttiva 83/477/CEE, «Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione ad amianto durante il lavoro», entro il termine del 1 gennaio 1987, cui seguì la procedura di infrazione n. 240/89, che fu definita con la decisione di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 dicembre 1990 e che reca il seguente tenore letterale: «(...) la Corte dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, non adottando nei termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli relativi alle attività estrattive dell'amianto, necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla tutela dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE (...)».
      La stessa Corte di giustizia dichiarava la seguente motivazione: «1. Con atto depositato nella cancelleria della Corte di giustizia il 31 luglio 1989, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell'articolo 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica italiana, non adottando entro i termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli inerenti alle attività estrattive dell'amianto, necessari per dare attuazione nell'ordinamento giuridico interno alla direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
      2. L'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 83/477/CEE, già citata, dispone che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa anteriormente al 1 gennaio 1987 e che informano immediatamente la Commissione. Esso precisa inoltre che, per quanto riguarda le attività estrattive dell'amianto, la data del 1 gennaio 1987 è rinviata al 1 gennaio 1990. A norma del paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nell'ambito disciplinato dalla direttiva.
      3. Non avendo ricevuto entro i termini prescritti alcuna comunicazione da parte della Repubblica italiana per quanto riguarda i provvedimenti di attuazione della direttiva, la Commissione le ha inviato una lettera di diffida il 16 novembre 1987, sollecitando la presentazione delle difese in merito al termine di due mesi. La risposta fornita dalla Repubblica italiana il 5 febbraio 1988 non è stata ritenuta sufficiente dalla Commissione che, dopo avere adottato il 18 gennaio 1989 un parere motivato, rimasto senza seguito, ha introdotto il presente ricorso.
      4. Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riportati in proseguo solo nei limiti necessari per comprendere il ragionamento della Corte.
      5. La Repubblica italiana, pur ammettendo sostanzialmente che non sono stati ancora adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione della direttiva nel proprio ordinamento, osserva che la normativa italiana contiene attualmente varie disposizioni volte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e che, inoltre, il governo italiano ha promosso un'iniziativa specifica con la quale è stata chiesta al Parlamento una delega legislativa allo scopo di adottare le norme necessarie per attuare, mediante decreto del Presidente della Repubblica, le numerose direttive in materia di sanità e di tutela dei lavoratori, tra i quali rientra la direttiva in questione. Nella fase orale, essa ha precisato che detta iniziativa è sfociata nella legge n. 112, promulgata e pubblicata il 30 luglio 1990, ma osserva che è necessario un certo tempo per dare attuazione alla direttiva in questione.
      6. Si deve ricordare a questo proposito, che secondo la costante giurisprudenza, uno Stato membro non può recepire disposizioni, pratiche o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive.
      7. Occorre constatare che la Repubblica italiana, non adottando nei termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli relativi alle attività estrattive dell'amianto, necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla tutela dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione dell'amianto durante il lavoro, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE».
      Così finalmente la direttiva trovò recepimento con il decreto legislativo n. 277 del 1991 e fu promulgata la legge n. 257 del 1992, con la quale venivano stabilite delle provvidenze in favore dei lavoratori che fossero rimasti esposti all'amianto e che potevano accedere preventivamente al trattamento pensionistico per un periodo pari al 50 per cento di dimostrata qualificata esposizione, purché fosse stata decennale (articolo 13, comma 8), oppure senza alcuna limitazione per coloro che avessero contratto patologie asbesto correlate (articolo 13, comma 7).
      La Corte costituzionale prima (sentenza n. 5 del 2000), la Corte di cassazione dopo (sentenza n. 4913 del 2001), e ancora la Corte costituzionale (sentenza n. 127 del 2002), hanno stabilito che il beneficio contributivo altro non è che un indennizzo per il danno che le fibre di amianto (come precisato nell'opera già citata di Bonanni e Ugazio) comunque arrecano alla salute, in relazione al precetto di cui all'articolo 38 della Costituzione e al richiamato inadempimento degli obblighi costituzionali ed europei, con una soluzione che, tenendo conto della capacità di produrre danni in relazione al tempo di esposizione, consente una maggiorazione dell'anzianità contributiva per tutti i dipendenti che siano stati esposti all'amianto per più di dieci anni, in attuazione dei princìpi di solidarietà di cui è espressione il citato articolo 38 della Costituzione – in funzione compensativa dell'obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa (Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 4913 del 2001, e con stessa formulazione finale Corte costituzionale, sentenza n. 127 del 2002 e corte d'appello di Perugia, sentenza n. 441 del 2008, passata in giudicato).
      In Italia l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) secondo il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e le tabelle delle malattie professionali, aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2008, riconosce come causate dall'esposizione ad asbesto le seguenti patologie:

          a) placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda (j92);

          b) mesotelioma pleurico (c45.0);

          c) mesotelioma pericardico (c45.2);

          d) mesotelioma peritoneale (c45.1);

          e) mesotelioma della tunica vaginale e del testicolo (c45.7);

          f) carcinoma polmonare (c34);

          g) asbestosi (j61).

      Per tali patologie, dunque, il nesso di causalità si presume e l'onere della prova è a carico dell'INAIL ove non ritenesse di non doverle indennizzare; nella lista relativa alle malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità trova ingresso il tumore della laringe e nella lista relativa alle malattie la cui origine lavorativa è possibile trovano ingresso i tumori gastro-enterici.
      In Italia il riconoscimento delle malattie causate dall'amianto nelle liste delle malattie professionali asbesto-correlate risale per l'asbestosi al 1943, per il cancro al polmone e per il mesotelioma al 1994, e per le placche pleuriche soltanto al 2008, dei quali si presume il nesso causale, con onere della prova per escluderne l'indennizzabilità

a carico dell'ente assistenziale, mentre per le altre patologie, dopo il definitivo superamento del sistema tabellare, vale quello complementare di onere della prova a carico del prestatore d'opera al fine di ottenere l'indennizzabilità «anche per le malattie sia comunque provata la causa di lavoro», e ciò per effetto dell'intervento della Corte costituzionale, prima con la sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988 e dopo con la sentenza n. 206 del 25 febbraio 1988 che ha dichiarato illegittime costituzionalmente le norme del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 che disponevano in senso contrario.
      Il legislatore è intervenuto ancora e più volte, prima con l'articolo 47, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che ha ridotto la misura previdenziale al 25 per cento, utile soltanto per l'entità della prestazione e con un termine di decadenza fissato al 15 giugno 2005, che nel caso di specie deve essere prorogato ad un anno dalla data del recepimento della direttiva europea, e poi con l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007, con i quali per i siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale il beneficio con il coefficiente di 1,5 utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione era riconosciuto fino all'inizio delle bonifiche o al 2 ottobre 2003.
      Nella disposizione si fa riferimento alle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dall'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale, solo che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con l'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008, aveva stabilito che il beneficio riguardava i lavoratori che «hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992».
      Successivamente, le associazioni e singoli lavoratori, con l'assistenza dell'avvocato Ezio Bonanni, ricorrevano al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, il quale, con sentenza n. 5750 del 2009, «per questo motivo il tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sezione terza-bis definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 marzo 2008 e l'atto di cui alla nota INAIL – Direzione centrale prestazioni – ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008 nelle parti e secondo le modalità in motivazione indicate».
      La motivazione della sentenza reca testualmente: «10. Va invece accolta la doglianza con la quale i ricorrenti lamentano infine che la regione Friuli Venezia Giulia, la cui Associazione esposti amianto è appunto ricorrente unitamente agli altri soggetti in epigrafe indicati, è tra le regioni più colpite di Italia per numero di vittime da amianto, come dimostra la documentazione dell'autorità portuale di Trieste e dell'azienda servizi sanitari n. 1 triestina, mentre risulta assente nel provvedimento INAIL, come è completamente assente il Lazio, la regione Piemonte per gli stabilimenti eternit e le cave di Balangero e Casale Monferrato.
      Ma in particolare per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia il decreto ministeriale e l'atto dell'INAIL impugnati sono in conflitto anche con lo statuto regionale e con la legge regionale n. 22 del 2001 che all'articolo 3 reca il registro degli esposti, con i relativi siti inquinati e che in quanto tali dovrebbero essere contemplati nel provvedimento ministeriale ed in quello dell'INAIL.
      In particolare la norma ora citata stabilisce che: «1. La Regione istituisce un Registro regionale degli esposti e un Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto. (...)
      5. Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con particolare riguardo a un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza».
      Ora il livello regionale di tutela dei predetti lavoratori appare intaccato dal regolamento statale e delle istruzioni dell'INAIL nelle parti poste sopra in evidenza, dal momento che i lavoratori esposti all'amianto negli stabilimenti del Friuli Venezia Giulia pur facenti parte di atti di indirizzo, per l'interpretazione restrittiva delle norme di cui all'articolo 1, commi 20 e 21, della legge statale offerta dall'amministrazione è come se perdessero o si vedessero circoscritto inopinatamente il livello nazionale di tutela e tutto ciò per mezzo di una norma secondaria di attuazione della legge statale.
      Ancora una volta in base al principio di gerarchia delle fonti il potere regolamentare deve trovare un espresso fondamento legislativo, in assenza del quale deve ritenersi preclusa la possibilità, per la fonte secondaria, di intervenire per colmare, in materie disciplinate dalla legge, eventuali lacune lasciate dalla legislazione regionale o statale (Consiglio di Stato, sezione VI, 3 ottobre 2007, n. 5095) oppure incidere proprio sulla legislazione regionale che disciplina la fattispecie. Anche dopo la riforma dei titolo V della Costituzione, infatti, la legislazione regionale ed anche quella delle regioni a statuto speciale come è il Friuli Venezia Giulia fa sempre parte delle cosiddette fonti primarie, seppure del tipo sub primario, mentre i regolamenti appartengono ai tipo di fonti secondarie, che quindi devono essere resi compatibili con le prime.
      Può discutersi che la norma regionale in questione e sopra riportata possa a sua volta essere divenuta incompatibile con la legislazione statale di cui alla legge n. 247 del 2007, perché è precedente a quest'ultima, ma anche in quel caso di certo non spetta alla potestà regolamentare dell'amministrazione statale di adeguarla alla fonte sovraordinata (Consiglio di Stato, n. 5095/2007 citata) quanto piuttosto alla potestà normativa regionale.
      11. Il ricorso va pertanto accolto e per l'effetto va annullato nel decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 marzo 2008 ed in particolare nell'articolo 1, lettera b), l'espressione «nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992;» e nell'atto di cui alla nota INAIL – Direzione centrale prestazioni – ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008 ed in particolare a quarto capoverso l'espressione «nei reparti per i quali i predetti atti di indirizzo riconoscano l'esposizione protratta fino a tutto il 1992», il quinto capoverso e l'elenco di cui all'allegato 3 nella parte in cui non prevede l'applicazione dei benefìci di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 nei confronti di lavoratori i cui stabilimenti siano ricompresi in altrettanti atti di indirizzo che recano date di esposizione entro il 1992».
      La nuova direttiva europea, ma soprattutto le norme di cui agli articoli 20 e 21 della Carta di Nizza, e di cui all'articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955), ora a pieno titolo norme di diritto europeo, in forza dell'articolo 6 del nuovo Trattato di Lisbona, nonché l'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), vietano ogni forma di discriminazione, e specificamente in materia di retribuzione, cui sono ricomprese, nella giurisprudenza internazionale ed europea, le prestazioni previdenziali (nel concetto giuridico di retribuzione sono contemplate anche le prestazioni pensionistiche, secondo una nozione onnicomprensiva, rispetto alle quali è fatto obbligo di eguaglianza e di divieto di discriminazione, articolo 157 TFUE), coerentemente con la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che vietava qualsiasi diversità di trattamento che non trovasse giustificazione in obiettivi diversi presupposti della fattispecie. La Corte di giustizia delle Comunità europee con decisione del 29 novembre 2001 nella causa C-366/99, successivamente con decisione del 13 dicembre 2001, nella causa C-206/2000, e in ultimo con decisione del 13 novembre 2008, nella causa C-46/2007, aveva ribadito il principio di eguaglianza e di non discriminazione anche in materia di accesso e di determinazione degli importi della prestazione pensionistica, ripudiandone ogni diversa regolamentazione come contraria al diritto europeo. Con quest'ultima sentenza, la Corte di giustizia, nel definire la causa C-46/2007, aveva condannato la Repubblica italiana per violazione dell'allora 141 dell'allora Trattato istitutivo delle Comunità europea (TCE), ora articolo 157 del TFUE, in quanto le norme del pubblico impiego stabilivano una diversa età pensionabile degli uomini e delle donne, rispettivamente di sessantacinque e di sessanta anni, e soprattutto perché la pensione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), tenendo conto della media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni e dei contributi corrispondentemente versati, deve essere qualificata come retribuzione. L'eguaglianza nelle prestazioni pensionistiche per identiche situazioni presuppone l'identità delle medesime, anche nelle modalità di accesso, proprio perché sono a pieno titolo delle prestazioni retributive, e coerentemente con le precedenti pronunce, già quella del 29 novembre 2001, nella causa C-366/99, nella quale veniva formalmente applicato il principio sancito nella direttiva 79/7/CEE e dall'articolo 141 del TCE, che si traduce nel princìpio di uguaglianza e di non discriminazione in ordine ai diritto alla maturazione e all'entità della prestazione pensionistica, per effetto di maggiorazioni dell'anzianità contributiva. Nello stabilire l'entità delle retribuzioni (nozione di cui all'articolo 141 del TCE, ora articolo 157 del TFUE), l'eguaglianza sostanziale impone di corrispondere indennità dirette a compensare svantaggi professionali per i dipendenti pubblici donne.
      Al fine di adeguare le norme interne a quelle del diritto europeo e internazionale, nel rispetto della gerarchia delle fonti che le pone al vertice, si presenta la proposta di legge, con la quale, insieme al recepimento della direttiva 2009/148/CE, si propone anche di formulare con forza di atto legislativo la tesi del TAR del Lazio, in piena conformità con i princìpi richiamati e con il principio di uguaglianza formale e sostanziale e di non discriminazione proprio anche della Carta costituzionale: agli atti di indirizzo ministeriale, per le province autonome di Trento e di Bolzano, e per le regioni a statuto speciale, devono essere parificati gli atti equipollenti, anche legislativi, del presidente e dell'assessore al lavoro delle stesse province autonome e regioni a statuto speciale.
      La proposta di legge, quindi, nel recepire la direttiva, proroga i termini per coloro che, alla data del 2 ottobre 2003, non avevano ancora acquisito il diritto ai benefìci di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 (dunque al di fuori della deroga di cui all'articolo 47, comma 6-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e all'articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003, rispetto ai quali non c’è decadenza dopo il 15 giugno 2005) a un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, oltre a rimuovere ogni forma di discriminazione e di diverso trattamento non giustificato né giustificabile in danno dei lavoratori delle province autonome e delle regioni a statuto speciale.
      La presente proposta di legge stabilisce altresì termini specifici e tassativi per eseguire e per portare a termine la mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, nonché la bonifica, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 93 del 2001 e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 101 del 2003, atteso che l'assenza di termine finale rischia di prorogare sine die la bonifica e di esporre a rischio cittadini e lavoratori, con maggior rischio di insorgenza di malattie e lesione della pubblica incolumità e con maggiori oneri sociali e sanitari; stabilisce, inoltre, i termini perentori per la decontaminazione dei luoghi di lavoro e per il divieto di esposizione all'amianto, da applicare subito nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, e, a partire dal 2020, anche nei luoghi di lavoro.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Obbligo di bonifica dei locali pubblici e aperti al pubblico).

      1. Nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole e ospedali, è fatto obbligo alle amministrazioni competenti e ai proprietari privati di provvedere alla bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto entro il 1° gennaio 2020.
      2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita, a titolo di colpa, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a dodici mesi.

Art. 2.
(Obbligo di bonifica nei luoghi di lavoro).

      1. Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto ivi presente, il datore di lavoro, indipendentemente dalla concentrazione di amianto in sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore, deve provvedere alla bonifica di tali materiali entro il 1° gennaio 2020.
      2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a un anno.

Art. 3.

      Nell'ambito delle operazioni di bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto di cui agli articoli 1 e 2, gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili su edifici esistenti sono eseguiti in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione e riparazione delle opere stesse e

delle loro pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano i lavori e per le persone presenti nell'edificio e nelle immediate vicinanze ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare dall'articolo 115, dello stesso decreto n. 81 del 2008, e successive modificazioni.
      2. Per le coperture installate a seguito di sostituzione di opere contenenti amianto sono utilizzati materiali idonei al loro recupero e al loro riciclo in caso di successiva rimozione.
Art. 4.
(Riduzione dei rischio di esposizione all'amianto e termine per la bonifica).

      1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 1 e 2, è fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione all'amianto attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente non contenenti amianto e altre sostanze cancerogene, con divieto assoluto di esposizione.
2. Gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, devono essere portati a termine entro il 1° gennaio 2020.

Art. 5.
(Individuazione e termine per il censimento dell'amianto).

      1. Entro il 1° gennaio 2015, la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere evidenziata con l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile recante l'indicazione della presenza di amianto e il simbolo del teschio raffigurante la morte.
      2. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, deve essere

ultimata e portata a termine entro il 1° gennaio 2015, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101.
Art. 6.
(Benefìci previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto).

      1. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori ex esposti che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato nessun termine per la presentazione della relativa domanda.
      2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Art. 7.
(Collocazione in pensione dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate).

      1. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.


      2. Restano fermi i benefìci previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.
Art. 8.
(Equiparazione degli atti ministeriali di indirizzo agli atti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Ai fini del conseguimento dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) ai lavoratori che hanno presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, entro il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo emanati in materia, nel citato periodo, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o nelle aziende interessate dagli atti equipollenti emanati in materia dai presidenti e dagli assessori competenti per il lavoro delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      2.    L'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.

Art. 9.
(Maggiorazioni contributive per il personale militare).

      1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, compresi l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di

finanza, che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
Art. 10.
(Maggiorazioni contributive per il personale militare affetto da patologie asbesto-correlate).

      1. Al personale di cui all'articolo 9 per il quale è stata accertata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una malattia professionale asbesto-correlata, si applica d'ufficio, senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura dell'1,5 per cento del periodo di esposizione all'amianto, accertato dal curriculum ovvero dall'estratto del foglio matricolare.

Art. 11.
(Istituzione del Registro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto e dei casi accertati di patologie asbesto-correlate).

      1. È istituito, d'intesa con le regioni, il Registro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto e dei casi accertati di patologie asbesto-correlate, realizzato mediante la raccolta e l'analisi dei dati rilevati a livello

territoriale, dei dati contenuti nei registri tumori e dei dati rilevati delle associazioni delle vittime dell'amianto.
Art. 12.
(Modifiche all'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

      1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare»;

          b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fatte eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».

Art. 13.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto).

      1. I lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente dei necessari controlli sanitari ai fini della diagnosi precoce e, in caso di patologia ai trattamenti sanitari specifici.    


      2. L'attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 è affidata ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e i relativi oneri sono posti a carico dell'INAIL.
      3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché nell'attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo, sono trasmessi al registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e al registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché ai centri di raccolta dati regionali ove esistenti.
      4. I dati di cui al comma 3 del presente articolo sono iscritti nel libretto sanitario personale di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all'interessato.
      5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1.    
      6.    Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
      7.    La decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento dei benefìci per l'esposizione all'amianto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, e dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, determina solo l'inammissibilità della domanda e la perdita dei ratei pregressi, fermo restando il diritto al conseguimento dei medesimi benefìci per il futuro.
      8. Le domande per il commissariamento dei benefìci per l'esposizione all'amianto per le quali sono decorsi tre anni e trecento giorni, anche in seguito a rigetto dell'azione giudiziaria per decadenza di cui al comma 7, possono essere ripresentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      9. Il lavoratore può agire in giudizio per l'accertamento dei benefìci per l'esposizione all'amianto anche in costanza di rapporto di lavoro.
      10.    Ai lavoratori ex esposti all'amianto, compresi i militari, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si ammalano di una patologia correlata all'amianto successivamente al pensionamento è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo 13, comma 7, della medesima legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.
      11.    In caso di decesso per malattia professionale di un lavoratore ex esposto all'amianto, il diritto alla rendita del suddetto superstite decorre, ai fini della prescrizione, da quando i titolari del diritto hanno avuto conoscenza del diritto medesimo.
      12.    Il diritto ai benefìci contributivi è riconosciuto anche ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto che sono stati collocati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Art. 14.
(Fondo per il risanamento dei locali pubblici e aperti al pubblico).

      1. Per l'attuazione della bonifica dei locali pubblici e aperti al pubblico di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo. La dotazione del fondo è stabilita in 100

milioni di euro annui per gli anni dal 2014 al 2019.
      2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser