Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 275 |
1. I titolari di cariche pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti a operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati.
2. I titolari di cariche pubbliche hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
3. I titolari di cariche pubbliche hanno altresì l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, recando ad esse un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di Governo ovvero il presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il presidente o il componente di una giunta provinciale, il sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti è titolare di un interesse economico privato tale da condizionare
l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.1. È istituita l'Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme
di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominata «Autorità», con sede in Roma.a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una carica di Governo;
b) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una delle altre cariche di cui all'articolo 2, comma 1;
c) coloro che siano stati condannati per delitto non colposo con sentenza definitiva passata in giudicato;
d) coloro che siano coniugi, parenti o affini fino al secondo grado di uno dei titolari di una delle cariche di cui all'articolo 7;
e) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di trustee, di consulenti di uno dei titolari delle cariche di Governo o del coniuge anche separato, di parenti o affini entro il secondo grado, delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, o abbiano ricoperto ruoli negli enti controllati da uno dei titolari di cariche di Governo o da coniuge anche separato, da parenti o affini entro il secondo grado, dalle persone con lui
stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico. 6. Nel caso in cui una delle situazioni di cui alla lettera d) del comma 5 venga a realizzarsi nel corso dell'esercizio del mandato del membro dell'Autorità, qualora il medesimo non ritenga di rassegnare le dimissioni, si applica in ogni caso la disposizione di cui al comma 9.
7. I membri dell'Autorità, durante il loro mandato, non possono, a pena di decadenza:
a) ricoprire qualunque altra carica o ufficio pubblico;
b) assumere qualunque impiego pubblico o privato;
c) esercitare attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché funzioni arbitrali, anche se non retribuite;
d) esercitare attività imprenditoriali;
e) assumere le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
f) ricoprire cariche all'interno di organismi di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali o di categoria;
g) candidarsi in elezioni o sostenere pubblicamente candidati in elezioni.
8. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Dopo l'elezione o la nomina a membro dell'Autorità possono essere percepiti compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o
da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica.a) siano con il medesimo in rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado, o siano suoi conviventi;
b) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, una lite pendente con il medesimo;
c) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, un rapporto di debito o credito con il medesimo;
d) abbiano avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro, anche come liberi professionisti, con il medesimo o con società o imprese in cui lo stesso detenga partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
10. Sull'astensione decide l'Autorità, in assenza del membro della cui astensione si
discute. La decisione è presa su richiesta di uno dei membri dell'Autorità o dell'interessato dalla decisione.
11. Ciascun membro dell'Autorità dura in carica sette anni e il suo mandato non è rinnovabile. Il mandato è prorogato fino all'elezione del membro chiamato a sostituirlo. Nel caso in cui uno dei membri dell'Autorità cessi per qualunque motivo dall'esercizio delle sue funzioni è sostituito da un altro scelto con le stesse modalità con cui era stato scelto quello di cui si provvede alla sostituzione.
12. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri dell'Autorità non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:
a) parlamentare italiano o europeo;
b) titolare di una carica di Governo;
c) giudice costituzionale;
d) componente del Consiglio superiore della magistratura, salvo che ne faccia parte di diritto;
e) componente di altra Autorità indipendente;
f) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;
g) capo di dipartimento di Ministero, segretario generale di Ministero, direttore generale di Ministero o Agenzia del Governo;
h) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica;
i) presidente di regione o provincia autonoma, nonché componente dei relativi consigli o giunte;
l) presidente di provincia o sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
13. L'Autorità adotta il proprio regolamento di organizzazione entro trenta giorni dalla data della sua prima riunione, a maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Autorità non sono valide se non sono presenti almeno quattro componenti. Esse sono adottate a maggioranza dei presenti, senza che, in ogni caso, risultino le eventuali opinioni in dissenso. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.
14. Il trattamento economico dei membri dell'Autorità è equiparato al trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione.
15. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
1. L'Autorità esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, al fine
di prevenire ed eventualmente sanzionare i conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo di cui all'articolo 7. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Autorità.
3. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, l'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità.
4. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 6 è autorizzata la spesa di 1.700.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
5. L'Autorità può avvalersi, quando lo ritenga necessario, della consulenza di esperti, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
6. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, dal quale è nominato, nei limiti di spesa di
1. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla corte d'appello di Roma. Il collegio giudicante è composto dal presidente della corte d'appello, che lo presiede, e da due giudici estratti a sorte ogni quattro anni tra i presidenti delle sezioni civili. La corte d'appello decide in camera di consiglio, entro venti giorni dal deposito dell'impugnazione.
2. La decisione della corte d'appello è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione. Il collegio giudicante è composto dal presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, e da due giudici estratti a sorte ogni quattro anni tra i presidenti delle sezioni civili. Il ricorso è deciso entro venti giorni dal deposito dell'impugnazione.
3. Avverso i provvedimenti dell'Autorità e le decisioni della corte d'appello, gli interessati possono proporre impugnazione entro venti giorni dalla data di notifica.
4. Qualora il Governo abbia sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della decisione dell'autorità giudiziaria, la Corte costituzionale decide entro venti giorni.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai titolari di cariche di Governo.
2. Agli effetti della presente legge, per titolari di cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo le parole: «della nazione» sono aggiunte le seguenti: «, operando esclusivamente per la cura degli interessi pubblici».
1. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 7, il titolare della stessa dichiara all'Autorità:
a) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;
b) i propri impieghi pubblici o privati;
c) la propria iscrizione in albi professionali;
d) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni e in enti di diritto pubblico, anche economici. Nella dichiarazione si devono indicare le cariche in atto al momento dell'assunzione della
carica di Governo e quelle cessate nei dodici mesi precedenti.a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
b) la titolarità di imprese individuali;
c) le quote di partecipazione in società;
d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;
e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
f) i trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o guardiano;
g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o attività di qualunque natura.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività, ivi indicati, svolti all'estero.
4. Alla dichiarazione indicata nel comma 2 è allegata una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, nonché un elenco dei beni mobili iscritti in pubblici registri o immobili di valore superiore a 50.000 euro che il titolare della carica dichiara essere destinati alla fruizione propria o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il secondo grado, nonché delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
5. Entro venti giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i titolari delle cariche di cui all'articolo 7 sono tenuti a depositare presso l'Autorità una copia della dichiarazione stessa.
1. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 8, l'Autorità, se rileva che uno dei soggetti di cui all'articolo 7, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 8, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle misure di cui all'articolo 12.
2. Fatta comunque salva la necessità dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 12, l'Autorità procede ai sensi del comma 1 del presente articolo anche se rileva che uno dei soggetti di cui all'articolo 7, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 8, un vantaggio economicamente rilevante.
3. Indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il titolare della carica di Governo
1. Le cariche di cui all'articolo 7 sono incompatibili con:
a) qualunque carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e l'esercizio di una funzione di Governo;
b) qualunque impiego pubblico o privato;
c) l'esercizio di attività professionali, o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite, ad eccezione di quelle estranee alla carica di Governo ricoperta;
d) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;
e) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici.
2. Sussiste incompatibilità anche quando le prestazioni, le attività e le cariche di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all'estero.
3. L'imprenditore individuale, per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, istituisce un trust ovvero provvede a nominare uno o più institori a norma degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile, conferendo procura generale a gestire in piena autonomia sino alla cessazione dalla carica di Governo.
4. L'incompatibilità prevista alla lettera d) del comma 1 del presente articolo non opera nei confronti di coloro che risultano essere piccoli imprenditori a norma dell'articolo 2083 del codice civile.
5. L'incompatibilità prevista nei commi 1 e 2 perdura per dodici mesi dalla cessazione dalla carica di Governo con riferimento ad attività o incarichi in enti o società aventi fine di lucro che operino in settori connessi con la carica ricoperta.
6. I dipendenti pubblici e privati che assumono una delle cariche di cui all'articolo 7 sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera.
7. Dopo l'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 7, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente
1. Le cariche di cui all'articolo 7 sono incompatibili:
a) con la proprietà di un patrimonio di valore superiore a 15 milioni di euro in beni, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato, la cui natura, in relazione alle specifiche funzioni di Governo attribuite, configura l'ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge;
b) con la proprietà o il controllo di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, tranne che si versi nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 10.
2. Il limite di 15 milioni di euro indicato nella lettera a) del comma 1 è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
3. L'Autorità, anche tramite proprie verifiche, sentito il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle altre Autorità di settore eventualmente interessate, accerta, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, la situazione di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato. L'interessato è invitato con il medesimo atto a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di Governo o il mantenimento della posizione incompatibile ovvero la scelta per la risoluzione della condizione di incompatibilità. A decorrere da tale data, il titolare della carica di
1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, l'Autorità accerta la consistenza del patrimonio detenuto anche per interposta persona dalle persone che ricoprono cariche di Governo. Nel caso in cui vi siano ritardi nel ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 7, l'Autorità provvede comunque agli accertamenti, salvo procedere alla loro integrazione dopo il ricevimento delle dichiarazioni mancanti.
2. L'Autorità procede a norma del presente articolo:
a) quando il titolare della carica di Governo possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario;
b) quando la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di Governo nel medesimo settore di mercato, superiore a 10 milioni di euro, sia tale da configurare il rischio evidente di turbative della concorrenza o di condizionamento dell'attività di governo.
3. Il limite di 10 milioni di euro indicato nella lettera b) del comma 2 è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
4. Nei casi di impresa individuale, si applica il comma 3 dell'articolo 10.
5. Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori
1. Dalla data dell'invito all'opzione di cui al comma 10 dell'articolo 12, l'esercizio
dei diritti di voto connessi alle partecipazioni, azioni o quote che, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, fanno parte delle attività patrimoniali degli interessati è sospeso sino all'applicazione delle misure di cui al medesimo articolo 12.1. A norma della presente legge per trust cieco si intende quella tipologia di trust ove il trustee ha la più ampia discrezionalità in merito alla consistenza qualitativa dei beni in trust, mentre i beneficiari ne possono avere solo una conoscenza quantitativa.
1. Ai trust istituiti in ottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 12 si applicano le disposizioni della legge regolatrice straniera scelta dal disponente, d'intesa con l'Autorità, ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, ratificata e resa esecutiva con la legge 16 ottobre 1989, n. 364.
2. La legge regolatrice scelta deve essere compatibile con l'ordinamento italiano e con la presente legge.
3. In ogni caso, i suddetti trust, per ottenere l'approvazione dell'Autorità, devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, non devono essere idonei a eludere le disposizioni della presente legge e devono fornire adeguate garanzie per il perseguimento dei suoi obiettivi e il rispetto delle sue disposizioni.
4. Il trust istituito a norma del presente articolo deve esser riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge nonché ai sensi degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.
5. L'atto con cui il titolare di una carica di Governo istituisce un trust per i fini di cui alla presente legge deve in ogni caso:
a) riconoscere il potere dell'Autorità di cambiare in qualsiasi momento, per giustificati motivi, la legge regolatrice del trust scelta dal disponente;
b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti, da parte del trustee;
c) individuare un trustee con le caratteristiche di cui al comma 6, scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita la CONSOB;
d) individuare i beneficiari del trust; il beneficiario può coincidere anche con il disponente;
e) nel caso in cui sia prevista dalla legge prescelta l'individuazione di un «guardiano», indicarlo nell'Autorità, la
quale vigila, in ogni caso, sul corretto andamento del trust, secondo quanto previsto al comma 14; in tal caso l'atto istitutivo del trust deve prevedere l'esonero di responsabilità del «guardiano», salvo che sussista dolo o colpa grave;f) prevedere l'obbligo di un preventivo tentativo di conciliazione, da esperire, in caso di controversie, dinanzi alla Camera di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;
g) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di trustee soggetti all'approvazione dell'Autorità.
6. Il trustee del trust istituito dal titolare della carica di Governo per i fini di cui alla presente legge deve:
a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;
b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
c) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trustee;
d) avere una consolidata esperienza in materia di trust;
e) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;
f) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
g) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al quarto grado del titolare della carica di Governo;
h) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei due anni precedenti,
dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del titolare della carica di Governo, del coniuge, dei suoi parenti o affini fino al secondo grado, dei suoi conviventi, dei suoi soci in qualsiasi società o dei suoi associati in associazioni professionali, o dei beneficiari del trust;i) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei due anni precedenti, in qualunque modo detenute dal titolare della carica di Governo, dal coniuge, dai suoi parenti o affini fino al secondo grado, dai suoi conviventi, dai suoi soci in qualsiasi società o dai suoi associati in associazioni professionali, o dai beneficiari del trust;
l) non avere concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del trust;
m) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del trust;
n) non avere, o non aver avuto nei due anni precedenti, rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del trust;
o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei due anni precedenti, debitori o creditori del titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i
suoi associati in associazioni di professionisti, o dei beneficiari del trust;p) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio;
q) avere una copertura assicurativa, rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di trustee, congrua rispetto all'entità del patrimonio gestito;
r) non essere una società amministrata o detenuta da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.
7. Sul trustee gravano gli obblighi di:
a) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni del trust istituito dal titolare della carica di Governo e circa i beneficiari;
b) non comunicare in alcun modo al titolare della carica di Governo, o ai soggetti indicati nell'articolo 8, comma 8, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione;
c) agire in buona fede e secondo le norme della deontologia, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze;
d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la sua attività di trustee del trust istituito dal titolare della carica di Governo, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi lo stesso trustee, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un trust di cui è trustee;
e) attenersi alle istruzioni impartite dall'Autorità;
f) informare l'Autorità circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per mala gestio o violazione degli obblighi fiduciari a carico del trustee;
g) informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni in trust da parte del disponente o di suoi parenti o affini fino al secondo grado, o di suoi conviventi o comunque dei beneficiari del trust;
h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e all'Autorità il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni in trust, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, unito a una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo di trust, entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ciascun anno;
i) rispondere a qualsiasi richiesta dell'Autorità entro i termini indicati dalla stessa.
8. Il trustee ha facoltà di:
a) chiedere prescrizioni e direttive all'Autorità tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;
b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del trust, con un preavviso scritto di novanta giorni comunicato all'Autorità, al disponente e ai diversi beneficiari. Dal ricevimento del preavviso, il disponente individua entro quaranta giorni un nuovo trustee da sottoporre all'approvazione dell'Autorità a norma dell'articolo 12.
9. Qualsiasi comunicazione tra il titolare della carica di Governo, eventuali altri beneficiari e il trustee deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dall'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il trustee e il titolare della carica di Governo, altri eventuali beneficiari o le persone di cui all'articolo 8, comma 8.
10. Il trustee, ferme restando ulteriori ipotesi di responsabilità accertate dall'autorit?
a) divulgazione di informazioni relative al trust e ai beni dello stesso, diverse da quelle consentite ai sensi del presente articolo o autorizzate dall'Autorità;
b) conflitto di interessi come inteso al comma 7, lettera d), anche laddove il comportamento che ha determinato tale conflitto di interessi non sia sanzionato o censurato dalla legge regolatrice del trust prescelta dal disponente.
12. Il trustee che violi le prescrizioni della presente legge può essere revocato dall'Autorità o dal disponente previa autorizzazione dell'Autorità. In ogni caso in cui si sia proceduto alla revoca del trustee, il titolare della carica di Governo che ha istituito il trust provvede alla sua sostituzione con le modalità e nel rispetto dei
requisiti di cui alla presente legge. In caso di inadempimento nei termini previsti, alla medesima nomina provvede l'Autorità.
13. Il trustee che incorre in una delle condotte di cui al comma 11 non può più rendersi in futuro trustee di trust istituiti ai sensi della presente legge.
14. L'Autorità vigila sul corretto adempimento del trust sulla base di quanto previsto dalla presente legge e dall'atto istitutivo del medesimo.
1. Le disposizioni degli articoli 12 e 15 non si applicano, previa verifica dell'Autorit? ,
ai beni indicati negli elenchi che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, sono allegati alle dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 8. 1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, posseduti dai soggetti di cui all'articolo 7 della presente legge, eseguite in attuazione della presente legge, si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.
2. L'eventuale trasferimento nel trust di cui all'articolo 15 di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini dell'istituzione del trust e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. Ove la legge regolatrice del trust o l'atto di istituzione prevedano che i proventi derivanti dal patrimonio trasferito siano in tutto in parte imputati al patrimonio stesso, questi ultimi sono regolati dalle norme fiscali relative alla categoria nella quale rientrano. Il trustee applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.
1. In caso di accertato totale o parziale inadempimento, nei termini previsti, a ciascuno degli obblighi di dichiarazione imposti
dall'articolo 8 al titolare della carica di Governo, l'Autorità lo diffida ad adempiere nei successivi dieci giorni. 1. In caso di violazione dell'obbligo di astensione imposto dall'articolo 9, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000.
2. In ogni caso, l'Autorità informa senza ritardo l'autorità giudiziaria.
1. Se, in violazione delle misure dettate dall'Autorità per prevenire il conflitto di interessi o in pendenza dei termini per l'adozione delle stesse, il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 7 prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, l'Autorità, oltre alle sanzioni previste dagli articoli precedenti per la violazione delle misure preventive, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito.
2. Si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 20.000 a chi, rivestendo una delle cariche indicate nel comma 1 dell'articolo 2, partecipa a una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, quando la partecipazione alla deliberazione o l'omissione è idonea ad arrecare ad altro componente dello stesso organo cui egli appartiene, al di lui coniuge, al parente o affine entro il secondo grado, o a persona con lui stabilmente convivente per ragioni diverse dal lavoro domestico, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale fanno parte quel componente, il coniuge o le altre persone sopraindicate. Quando il vantaggio è conseguito si applica altresì la sanzione prevista nel comma 1.
3. La decisione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e per una sola volta su uno o più quotidiani a diffusione nazionale scelti dall'Autorità.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi secondo i princìpi e i criteri desumibili dalla presente legge e in particolare dagli articoli 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e
16, dal capo IV, dal comma 2 del presente articolo e dal capo VI, per:a) integrare il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, relativamente alla disciplina del conflitto di interessi;
b) dettare disposizioni per assicurare il rispetto del principio di esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, di cui all'articolo 1, e per prevenire e sanzionare eventuali situazioni di conflitto di interessi come definite all'articolo 2, con riguardo ai presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo attribuisce le funzioni di controllo e vigilanza in ambito regionale e locale all'Autorità, che vi provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad essa attribuite dalla presente legge.
3. Fatta salva la previsione di cui all'articolo 78 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti legislativi di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo adattano, anche attraverso opportune esenzioni e integrazioni, alle situazioni locali le misure previste dalla presente legge per la prevenzione, la risoluzione e la sanzione dei conflitti di interessi alle tipologie e alle dimensioni dei diversi enti locali.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di possibile conflitto
tra gli interessi pubblici da perseguire nell'esercizio delle funzioni di Presidente o di componente della Giunta regionale e gli interessi economici di cui i medesimi siano nella posizione di titolare, rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o in altra posizione analoga o rispetto ai quali svolgano un'attività di consulenza».1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i Comitati regionali per le comunicazioni, su delega della predetta Autorità, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, accertano che le imprese radiotelevisive e di comunicazione, le imprese operanti nell'ambito delle telecomunicazioni e le imprese operanti nell'ambito dell'editoria, anche a mezzo internet, che facciano capo rispettivamente ai candidati sindaci di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ai candidati presidenti di provincia, ai candidati presidenti di regione e ai capi delle coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, nel corso delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non pongano in essere comportamenti che forniscano ai soggetti sopraindicati un sostegno privilegiato.
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta, anche al di fuori del periodo considerato dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, che le imprese, che agiscono nel settore radiotelevisivo a livello nazionale, non pongano in essere comportamenti che forniscano un sostegno privilegiato al titolare di cariche di Governo.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di parte o d'ufficio, procede ad accertare la sussistenza di comportamenti in violazione del comma 1 ed è comunque tenuta a svolgere un'attività di monitoraggio della programmazione delle imprese radiotelevisive nazionali, al fine di rilevare se nel corso di un periodo di quattro mesi si realizzano squilibri della complessiva informazione a favore di titolari di cariche di Governo.
3. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la diffusione di comunicazioni di rettifica ovvero la messa a disposizione di spazi a favore delle parti politiche lese.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato complessivo del settore dei media in relazione agli spazi offerti ai diversi soggetti politici. L'Autorità riferisce anche sui procedimenti sanzionatori in corso o conclusi nonché sulle misure correttive e ripristinatorie adottate.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) per l'anno 2013, quanto a 2.350.000 euro l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 1.580.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 641.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 30.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 399.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per l'anno 2014, quanto a 1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 4.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) per l'anno 2010, quanto a 900.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a 2.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 2.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;
d) per gli anni successivi al 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Per le controversie nelle materie disciplinate dalla presente legge, la competenza esclusiva è dell'autorità giudiziaria italiana, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 10, secondo periodo, anche quando il trustee ha sede o residenza al di fuori del territorio della Repubblica italiana.
2. Per le materie disciplinate dalla presente legge si applica in ogni caso la legislazione fiscale italiana.
1. Quando la presente legge preveda il decorso di termini dall'assunzione della carica, i medesimi termini si intendono decorrere, per coloro che siano in carica alla data dell'entrata in vigore della legge stessa, da quest'ultimo momento.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativamente al decorso dei termini processuali, il decorso degli altri termini previsti dalla presente legge è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
3. L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soppresso.
4. Le risorse umane, finanziarie e strumentali già attribuite all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione sono trasferite all'Autorità.
1. Sono abrogati:
a) la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione dell'articolo 9, limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ivi compreso il personale comandato, al cui onere finanziario si provvede sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) il numero 2 dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441.
1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione degli articoli 3, 5 e 21, che entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla medesima data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.