Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 795 |
1. Dopo l'articolo 155-sexies del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 155-septies. – (Affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi). – In caso di separazione di coniugi proprietari di un animale di affezione, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, la prole, se presente, e, se del caso, esperti del comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dell'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere.
In caso di affido condiviso, salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei detentori provvede al mantenimento dell'animale da compagnia in misura proporzionale al proprio reddito. In caso di affido esclusivo il mantenimento è a carico del detentore affidatario».