Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 795


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BRAMBILLA, CASTIELLO
Introduzione dell'articolo 155-septies del codice civile, concernente l'affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi
Presentata il 18 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Quasi una famiglia su due in Italia vive con un animale di affezione: secondo gli ultimi dati diffusi dall'Eurispes addirittura il 55 per cento dei 24 milioni di famiglie italiane ha un cane o un gatto. Conseguentemente sempre più diffusi sono i casi nei quali cani, gatti e altri animali di affezione, considerati veri e propri membri della famiglia, diventano oggetto del contendere in procedimenti di separazione.
      La presente proposta di legge interviene proprio per sanare il vuoto normativo relativo all'affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi e mira principalmente a tutelare gli animali e il loro benessere, in quanto anche loro, riconosciuti esseri senzienti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), possono risentire della separazione familiare e dell'eventuale allontanamento dalla casa adibita ad uso familiare.
      Si tenga presente che la Suprema Corte di cassazione in una sentenza del 2007 riconoscendo il cambiamento della natura del rapporto tra proprietario e animale di affezione, non più riconducibile alla mera proprietà di un oggetto di cui il detentore avrebbe la completa disponibilità, ha equiparato la necessaria tutela di un animale a quella che si deve a un minore. Alcuni tribunali, in sede di provvedimenti emanati proprio in cause di separazione di coniugi, hanno già applicato per analogia quanto previsto dal codice civile per i figli minori ponendo l'accento sull'interesse materiale e spirituale-affettivo dell'animale conteso da una coppia. Per citare un esempio, il tribunale di Foggia ha affidato un cane al coniuge ritenuto maggiormente idoneo ad assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità dell'animale e ha riconosciuto contestualmente in favore dell'altro coniuge il diritto di prenderlo e portarlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giornata o per giornate concordate dalle parti. In caso di affido condiviso, salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei detentori provvederà al mantenimento degli animali da compagnia in misura proporzionale al proprio reddito. In caso di affido esclusivo il mantenimento sarà a carico del detentore affidatario.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 155-sexies del codice civile è inserito il seguente:
      «Art. 155-septies. – (Affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi). – In caso di separazione di coniugi proprietari di un animale di affezione, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, la prole, se presente, e, se del caso, esperti del comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dell'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere.
      In caso di affido condiviso, salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei detentori provvede al mantenimento dell'animale da compagnia in misura proporzionale al proprio reddito. In caso di affido esclusivo il mantenimento è a carico del detentore affidatario».

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