Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1118


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PORTA, LA MARCA, GIANNI FARINA, FEDI, GARAVINI, BUENO, FITZGERALD NISSOLI, GIACOBBE, GINOBLE, LENZI, RIBAUDO, VALERIA VALENTE
Modifica all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati residenti all'estero, e disposizioni per la sanatoria dei trattamenti indebitamente percepiti
Presentata il 30 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Com’è noto l'ordinamento pensionistico italiano prevede la concessione sia di prestazioni a carattere assistenziale sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all'importo dei redditi del titolare della prestazione, del coniuge e, in alcuni casi, anche dei figli.
      L'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, obbliga l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS):

          a) alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche;

          b) al recupero, entro l'anno successivo, di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

      Tale articolo non specifica esplicitamente che le verifiche reddituali annuali siano effettuate anche all'estero e infatti l'INPS effettua tali rilevazioni all'estero in maniera sporadica e discontinua.
      La presente proposta di legge, composta da due articoli, prevede, all'articolo 1, che sia prevista la sistematizzazione della cadenza annuale delle rilevazioni reddituali ai fini dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche legate ai limiti di

reddito anche per i pensionati italiani residenti all'estero.
      L'intervento prospettato eliminerebbe così alla fonte le cause che provocano l'insorgere delle situazioni debitorie che da anni stanno affliggendo i nostri connazionali residenti all'estero. Di norma si tratta, infatti, di indebiti che si sono costituiti a causa dei ritardi con cui l'INPS ha acquisito le informazioni reddituali dei pensionati residenti all'estero e ha effettuato la ricostituzione delle prestazioni legate al reddito. La presente proposta di legge, quindi, intende equiparare i pensionati residenti all'estero ai pensionati residenti in Italia in materia di frequenza delle rilevazioni reddituali, eliminando così alla fonte l'annoso problema della costituzione degli indebiti a carico dei pensionati residenti all'estero. In particolare, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che l'obbligo introdotto dal citato articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 della verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati sia esplicitamente esteso anche ai pensionati residenti all'estero.
      Contestualmente la proposta di legge prevede, all'articolo 2, una sanatoria relativa al recupero delle prestazioni pensionistiche e familiari indebitamente erogate dall'INPS ai pensionati residenti all'estero per i periodi fino al 31 dicembre 2012. Di norma si tratta di indebiti che si sono costituiti a causa dei ritardi con cui l'INPS ha acquisito le informazioni reddituali dei pensionati residenti all'estero e ha effettuato la ricostituzione delle prestazioni legate al reddito (trattamento minimo, maggiorazioni sociali e prestazioni familiari). I ritardi dell'INPS sono la conseguenza della farraginosità e della sporadicità con cui sono effettuati gli accertamenti reddituali dei pensionati residenti all'estero e del complicato iter procedurale che queste rilevazioni comportano. Gli importi da restituire variano da poche centinaia a migliaia di euro: l'impatto economico, umano e psicologico sui pensionati che ricevono le lettere di recupero da parte dell'INPS è devastante, considerate le precarie condizioni economiche degli interessati (aventi diritto a prestazioni legate al basso reddito) e soprattutto la loro totale buona fede che normalmente esclude la presenza di dolo. Nel corso della precedenti legislature erano stati presentati alcuni progetti di legge di sanatoria degli indebiti pensionistici dei residenti all'estero che non hanno avuto seguito nonostante l'attesa e le speranze delle nostre collettività all'estero. Dobbiamo ora augurarci che questo Parlamento, si spera più sensibile nei confronti delle categorie più deboli; faccia propria l'esigenza di sanatoria per i pensionati residenti all'estero, anche alla luce degli ennesimi ritardi delle verifiche reddituali effettuate dall'INPS all'estero e del permanere di migliaia di situazione debitorie. Vogliamo sottolineare, inoltre, che nella sentenza n. 1 del 2006, la Corte costituzionale ha sostenuto il principio dell'importanza dell'affidamento dei pensionati nella fruizione dei trattamenti pensionistici percepiti, ancorché indebitamente, in buona fede; principio che – secondo la Corte – è tanto più meritevole di tutela ove si tratti di pensionati a reddito non elevato che destinano le prestazioni pensionistiche, pur indebite, al soddisfacimento di bisogni elementari propri e della famiglia. Infine vale la pena evidenziare che lo stesso INPS ha più volte espresso, tramite suoi dirigenti, un orientamento favorevole alla sanatoria alla luce delle difficoltà pratiche incontrate nelle operazioni di rilevazione reddituale e di recupero degli indebiti dei pensionati residenti all'estero.
      In particolare, l'articolo 2 della presente proposta di legge prevede:

          1) la sanatoria integrale dell'indebito pensionistico qualora i soggetti interessati abbiano percepito, nell'anno 2012, un reddito personale, prodotto in Italia o all'estero, imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di importo pari o inferiore a 9.370,34 euro (comma 1) – si tratta del limite reddituale per il 2012 al di sotto del quale viene concessa la somma aggiuntiva alle pensioni basse stabilita dall'articolo 5 del decreto-legge n. 81

del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007;

          2) il recupero nel limite del 50 per cento dell'indebito qualora i medesimi soggetti siano percettori di un reddito personale per l'anno 2012 superiore ai predetti 9.370,34 euro (comma 2);

          3) che il recupero sia effettuato in base alle norme vigenti e cioè che l'eventuale trattenuta di recupero sulla pensione non possa essere superiore a un quinto della pensione stessa (a tale fine, nei casi di pensione in convenzione internazionale dei residenti all'estero l'INPS considera anche l'importo della pensione estera), che sia comunque garantito il trattamento minimo (considerando anche in questo caso l'importo della pensione estera) e che l'importo sia recuperato ratealmente senza interessi (comma 3);

          4) che la sanatoria non si applica qualora sia riconosciuto il dolo dell'interessato che ha percepito indebitamente le prestazioni a carico dell'INPS (comma 4).

      L'intervento prospettato potrebbe rappresentare l'ultimo condono relativo agli indebiti pensionistici dei pensionati residenti all'estero, dal momento che con l'approvazione di questa proposta di legge sarebbe altresì introdotta la cadenza annuale delle procedure relative alla rilevazione dei redditi dei pensionati residenti all'estero, che eliminerebbe alla fonte le cause che provocano l'insorgere delle situazioni debitorie.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo la parola: «pensionati» sono inserite le seguenti: «, anche se residenti all'estero,».

Art. 2.

      1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero che hanno indebitamente percepito prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), fino al 31 dicembre 2012, non si procede al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi abbiano percepito, nell'anno 2012, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di importo pari o inferiore a 9.370,34 euro.
      2. Qualora i soggetti residenti all'estero che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 abbiano percepito, nell'anno 2012, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'IRPEF, di importo superiore a 9.370,34 euro non si procede al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo indebitamente percepito.
      3. Il recupero per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
      4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerta il dolo del pensionato medesimo.

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