Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1118 |
a) alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche;
b) al recupero, entro l'anno successivo, di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Tale articolo non specifica esplicitamente che le verifiche reddituali annuali siano effettuate anche all'estero e infatti l'INPS effettua tali rilevazioni all'estero in maniera sporadica e discontinua.
La presente proposta di legge, composta da due articoli, prevede, all'articolo 1, che sia prevista la sistematizzazione della cadenza annuale delle rilevazioni reddituali ai fini dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche legate ai limiti di
1) la sanatoria integrale dell'indebito pensionistico qualora i soggetti interessati abbiano percepito, nell'anno 2012, un reddito personale, prodotto in Italia o all'estero, imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di importo pari o inferiore a 9.370,34 euro (comma 1) – si tratta del limite reddituale per il 2012 al di sotto del quale viene concessa la somma aggiuntiva alle pensioni basse stabilita dall'articolo 5 del decreto-legge n. 81
del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007;2) il recupero nel limite del 50 per cento dell'indebito qualora i medesimi soggetti siano percettori di un reddito personale per l'anno 2012 superiore ai predetti 9.370,34 euro (comma 2);
3) che il recupero sia effettuato in base alle norme vigenti e cioè che l'eventuale trattenuta di recupero sulla pensione non possa essere superiore a un quinto della pensione stessa (a tale fine, nei casi di pensione in convenzione internazionale dei residenti all'estero l'INPS considera anche l'importo della pensione estera), che sia comunque garantito il trattamento minimo (considerando anche in questo caso l'importo della pensione estera) e che l'importo sia recuperato ratealmente senza interessi (comma 3);
4) che la sanatoria non si applica qualora sia riconosciuto il dolo dell'interessato che ha percepito indebitamente le prestazioni a carico dell'INPS (comma 4).
L'intervento prospettato potrebbe rappresentare l'ultimo condono relativo agli indebiti pensionistici dei pensionati residenti all'estero, dal momento che con l'approvazione di questa proposta di legge sarebbe altresì introdotta la cadenza annuale delle procedure relative alla rilevazione dei redditi dei pensionati residenti all'estero, che eliminerebbe alla fonte le cause che provocano l'insorgere delle situazioni debitorie.
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo la parola: «pensionati» sono inserite le seguenti: «, anche se residenti all'estero,».
1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero che hanno indebitamente percepito prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), fino al 31 dicembre 2012, non si procede al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi abbiano percepito, nell'anno 2012, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di importo pari o inferiore a 9.370,34 euro.
2. Qualora i soggetti residenti all'estero che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 abbiano percepito, nell'anno 2012, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'IRPEF, di importo superiore a 9.370,34 euro non si procede al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo indebitamente percepito.
3. Il recupero per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerta il dolo del pensionato medesimo.