Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1351 |
a) l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione;
b) la localizzazione regionale della sua operatività;
c) ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale.
La presente proposta di legge modifica il citato articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2006 prevedendo di qualificare come banca a carattere regionale una banca o un gruppo bancario che abbia sede nel territorio della Repubblica, anche se le succursali della medesima sono ubicate nel territorio di regioni diverse. In tal modo il criterio distintivo delle banche a carattere regionale diventa esclusivamente la localizzazione regionale della loro operatività, indipendentemente dall'ubicazione delle loro succursali, seppure entro i confini territoriali della Repubblica.
La localizzazione regionale dell'operatività, così come sancito dal decreto legislativo n. 171 del 2006, è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).
La localizzazione regionale dell'operatività comporta un maggiore investimento nell'economia reale dei risparmi raccolti dalle banche a carattere regionale, motivo per il quale rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo dell'economia nazionale e in particolar modo una concreta e immediata risposta alla crisi economica.
Nel contempo, la localizzazione regionale dell'operatività rappresenta, altresì, un onere e un maggior rischio per le banche e per tale motivo, al fine di compensare il vincolo dell'operatività delle banche a carattere regionale, la presente proposta di legge prevede un regime tributario ad hoc, introducendo un'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 10 per cento, ripristinando l'esclusione dal reddito imponibile delle somme destinate alle riserve indivisibili e, infine, introducendo la facoltà per le regioni di ridurre l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura massima di due punti percentuali.
Nella redazione della presente proposta di legge si è tenuto conto anche della legislazione europea e degli Stati membri. In Germania si riscontrano diverse agevolazioni fiscali a favore del settore creditizio. La legge Körperschaftsteuergesetz esclude dall'applicazione dell'IRES specifici istituti di credito indicati dalla medesima legge. Per gli altri istituti di credito nel 2010 è stata introdotta una nuova forma di tassazione, la Bankenabgabe, con la quale gli istituti di credito sono tenuti a versare una somma variabile in relazione alle dimensioni della banca e al grado di rischio assunto in base ai business attivi, che in ogni caso non può superare il 15 per cento dei ricavi netti. Tale somma andrà a finanziare un fondo di emergenza per la ristrutturazione (Restrukturierungsfond), cui attingere nel caso di crisi, evitando così che lo Stato sia costretto a
salvare le banche in difficoltà.
Altresì, le banche regionali potrebbero assumere un ruolo attivo nel contrasto al fenomeno dell'usura, che coinvolge interi settori economici e sociali. Le politiche preventive, repressive e sanzionatorie, di carattere sia penale che civile, adottate fin dagli anni ’90, hanno avuto indubbi risultati,
1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di una stessa regione» sono sostituite dalle seguenti: «della Repubblica»;
b) il secondo periodo è soppresso.
1. All'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Per le banche a carattere regionale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, l'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 10 per cento».
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le regioni hanno facoltà di ridurre l'aliquota di cui alla lettera b) del comma 1-bis fino a un massimo di due punti percentuali per le banche iscritte
1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per le banche cooperative disciplinate dagli articoli 28 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, iscritte agli albi delle banche a carattere regionale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171».