Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1351


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BARBANTI, DEL BASSO DE CARO, BOCCIA, CAPEZZONE, GITTI, ZANETTI, PAGLIA, BUSIN, TAGLIALATELA, BERNARDO, BOCCADUTRI, CANCELLERI, COVELLO, DI SALVO, FEDRIGA, FITZGERALD NISSOLI, GUIDESI, MARCON, PESCO, PILOZZI, PISANO, RUOCCO, SCHIRÓ PLANETA, VECCHIO, VILLAROSA
Disposizioni concernenti la disciplina e il regime tributario delle banche a carattere regionale
Presentata l'11 luglio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione. Il nuovo articolo 117, al terzo comma, attribuisce la materia relativa alle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale: enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni.
      L'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi ricognitivi dei princìpi fondamentali nelle materie previste dal citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      Il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, individua i princìpi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, di cui allo stesso articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      La regolamentazione in materia di vigilanza sulle banche, compresa la disciplina delle crisi contenuta nel titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, esula dalla disciplina del decreto legislativo n. 171 del 2006, in quanto attinente alla moneta, alla tutela del risparmio e dei mercati finanziari e al sistema valutario, materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato. Il medesimo testo unico, altresì, qualifica princìpi non derogabili le disposizioni contenute nell'articolo 159 del testo unico, che disciplina la ripartizione delle competenze in materia bancaria in relazione ai poteri attribuiti alle regioni dagli statuti speciali.
      L'attuale formulazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2006 individua le caratteristiche distintive delle banche regionali:

          a) l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione;

          b) la localizzazione regionale della sua operatività;

          c) ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale.

      La presente proposta di legge modifica il citato articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2006 prevedendo di qualificare come banca a carattere regionale una banca o un gruppo bancario che abbia sede nel territorio della Repubblica, anche se le succursali della medesima sono ubicate nel territorio di regioni diverse. In tal modo il criterio distintivo delle banche a carattere regionale diventa esclusivamente la localizzazione regionale della loro operatività, indipendentemente dall'ubicazione delle loro succursali, seppure entro i confini territoriali della Repubblica.
      La localizzazione regionale dell'operatività, così come sancito dal decreto legislativo n. 171 del 2006, è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).
      La localizzazione regionale dell'operatività comporta un maggiore investimento nell'economia reale dei risparmi raccolti dalle banche a carattere regionale, motivo per il quale rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo dell'economia nazionale e in particolar modo una concreta e immediata risposta alla crisi economica.
      Nel contempo, la localizzazione regionale dell'operatività rappresenta, altresì, un onere e un maggior rischio per le banche e per tale motivo, al fine di compensare il vincolo dell'operatività delle banche a carattere regionale, la presente proposta di legge prevede un regime tributario ad hoc, introducendo un'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 10 per cento, ripristinando l'esclusione dal reddito imponibile delle somme destinate alle riserve indivisibili e, infine, introducendo la facoltà per le regioni di ridurre l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura massima di due punti percentuali.
      Nella redazione della presente proposta di legge si è tenuto conto anche della legislazione europea e degli Stati membri. In Germania si riscontrano diverse agevolazioni fiscali a favore del settore creditizio. La legge Körperschaftsteuergesetz esclude dall'applicazione dell'IRES specifici istituti di credito indicati dalla medesima legge. Per gli altri istituti di credito nel 2010 è stata introdotta una nuova forma di tassazione, la Bankenabgabe, con la quale gli istituti di credito sono tenuti a versare una somma variabile in relazione alle dimensioni della banca e al grado di rischio assunto in base ai business attivi, che in ogni caso non può superare il 15 per cento dei ricavi netti. Tale somma andrà a finanziare un fondo di emergenza per la ristrutturazione (Restrukturierungsfond), cui attingere nel caso di crisi, evitando così che lo Stato sia costretto a salvare le banche in difficoltà.
      Altresì, le banche regionali potrebbero assumere un ruolo attivo nel contrasto al fenomeno dell'usura, che coinvolge interi settori economici e sociali. Le politiche preventive, repressive e sanzionatorie, di carattere sia penale che civile, adottate fin dagli anni ’90, hanno avuto indubbi risultati,

ma non sono riuscite a estirpare il fenomeno. La soluzione al problema va individuata nell'ottimizzazione del sistema creditizio e, in particolare, nell'agevolare l'accesso al credito legale. In conclusione, la diffusione delle banche regionali rappresenta un valido strumento per facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese e per ridurre sia il fenomeno del credit crunch che quello dell'usura, rimuovendo, in tal modo, gli ostacoli al rilancio dell'economia e, di conseguenza, possono essere un efficace argine al dilagare della criminalità organizzata.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171).

      1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «di una stessa regione» sono sostituite dalle seguenti: «della Repubblica»;

          b) il secondo periodo è soppresso.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi delle banche a carattere regionale).

      1. All'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-bis. Per le banche a carattere regionale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, l'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 10 per cento».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

      1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «3-bis. Le regioni hanno facoltà di ridurre l'aliquota di cui alla lettera b) del comma 1-bis fino a un massimo di due punti percentuali per le banche iscritte

agli albi delle banche a carattere regionale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171».
Art. 4.
(Disposizioni fiscali delle banche cooperative iscritte agli albi delle banche a carattere regionale).

      1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per le banche cooperative disciplinate dagli articoli 28 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, iscritte agli albi delle banche a carattere regionale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171».

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