Frontespizio Relazione Allegato 1
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1154-15-186-199-255-664-681-733-961-1161-1325-A-bis


RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
presentata alla Presidenza il 24 settembre 2013
(Relatore: TONINELLI, di minoranza)
sul
DISEGNO DI LEGGE
n. 1154
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
e dal ministro per le riforme costituzionali
(QUAGLIARIELLO)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore
Presentato il 5 giugno 2013
e sulle
PROPOSTE DI LEGGE
n. 15, d'INIZIATIVA POPOLARE
Finanziamento della politica
Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 12 ottobre 2012 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento
n. 186, d'iniziativa del deputato PISICCHIO
Disciplina dell'attività dei partiti politici
Presentata il 15 marzo 2013
n. 199, d'iniziativa dei deputati
DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI, PASTORELLI
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, in materia di natura, organizzazione e gestione amministrativa dei partiti politici
Presentata il 15 marzo 2013
n. 255, d'iniziativa dei deputati
FORMISANO, CAPELLI, LO MONTE, TABACCI
Norme in materia di finanziamento dei partiti, movimenti e associazioni con finalità politiche e per l'introduzione delle elezioni primarie per la scelta dei candidati a cariche pubbliche elettive
Presentata il 15 marzo 2013
n. 664, d'iniziativa dei deputati
LOMBARDI, DI BATTISTA, CARINELLI, BUSINAROLO, COLONNESE, MANLIO DI STEFANO, SPESSOTTO, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, FURNARI, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LABRIOLA, LIUZZI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PINNA, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZACCAGNINI, ZOLEZZI
Abolizione dei contributi pubblici e modifiche alla disciplina in materia di spese elettorali e agevolazioni a partiti e movimenti politici. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti agevolazioni in favore dei partiti
Presentata il 4 aprile 2013
n. 681, d'iniziativa dei deputati
GRASSI, BINI, BIONDELLI, CARRESCIA, CIMBRO, RAMPI
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti
Presentata il 9 aprile 2013
n. 733, d'iniziativa dei deputati
BOCCADUTRI, MIGLIORE, PILOZZI, DURANTI, LACQUANITI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PELLEGRINO, PIAZZONI, ZAN
Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 96, e altre disposizioni concernenti il finanziamento privato e la trasparenza dell'attività dei partiti e movimenti politici nonché la disciplina e i limiti dei rimborsi per le spese elettorali effettivamente sostenute
Presentata l'11 aprile 2013
n. 961, d'iniziativa dei deputati
NARDELLA, BASSO, BAZOLI, BIFFONI, BOCCIA, BONAFÈ, BONIFAZI, BOSCHI, CARBONE, CARRESCIA, COPPOLA, CRIMÌ, DALLAI, DE MENECH, DONATI, ERMINI, FAMIGLIETTI, FANUCCI, FARAONE, FREGOLENT, GELLI, GIACHETTI, GINEFRA, LORENZO GUERINI, LOTTI, MAGORNO, MARTELLA, MARTELLI, PARRINI, PICCOLI NARDELLI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RABINO, RICHETTI, ANDREA ROMANO, ROSTAN, ROTTA, RUGHETTI, SCALFAROTTO, SENALDI, TARICCO, VENITTELLI
Abolizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici e introduzione di un credito d'imposta per i contributi volontari in denaro in favore dei medesimi
Presentata il 16 maggio 2013
n. 1161, d'iniziativa dei deputati
RAMPELLI, CIRIELLI, CORSARO, LA RUSSA, MAIETTA, GIORGIA MELONI, NASTRI, TAGLIALATELA, TOTARO
Norme in materia di riconoscimento della personalità giuridica e di finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti i partiti politici
Presentata il 5 giugno 2013
n. 1325, d'iniziativa dei deputati
GITTI, VITELLI
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti e movimenti politici e di disciplina delle forme di finanziamento della politica. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti e movimenti politici, dell'attività politica e delle campagne elettorali
Presentata l'8 luglio 2013


      

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Colleghi Deputati! Il finanziamento pubblico dei partiti politici fu eliminato, per volontà popolare, dal risultato del referendum dell'aprile 1993, nel quale il 90,03 per cento dei cittadini italiani, profondamente indignati dalle vicende giudiziarie in cui era stata coinvolta la classe dirigente nei due anni precedenti, si espresse in maniera inequivocabile, negando tale forma di beneficio alle formazioni politiche.
      Diversamente nominato e malamente celato nella legge n. 157 del 1999, il finanziamento pubblico è tuttavia tornato, in qualità di rimborso elettorale previsto per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei consigli regionali, nonché dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia, con ciò tradendo la volontà popolare e vanificando il senso del referendum, istituto di democrazia diretta previsto dalla Costituzione.
      Come è noto, il termine « rimborso », in questa materia, non è mai stato correttamente utilizzato, in quanto le somme versate dallo Stato ai partiti, lungi dal costituire il reintegro di sostenute e certificate spese, hanno rappresentato un'elargizione a carico degli italiani, che ha assunto dimensioni sempre più rilevanti, specialmente a seguito degli aumenti disposti con la legge n. 156 del 2002 e con l'articolo 39-quaterdecies del decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006.
      A tal proposito la Corte dei conti nell'appendice al referto sulle spese elettorali relative alle elezioni politiche del 2008, ha documentato come la differenza totale nelle elezioni politiche del 2006 tra spese dichiarate da tutti i partiti politici e il totale dei rimborsi percepiti è pari a 406,6% in termini percentuali e 376.771.091 di euro in valore assoluto. La differenza tra spese dichiarate e soldi percepiti a titolo di rimborso elettorale aumenta ancora di più per le elezioni politiche 2008 è ed pari al 456% in termini percentuali e 392.966.623 euro in valori assoluti. Sempre secondo i calcoli effettuati dalla Corte dei conti dal 1994 al 2008 il totale dei soldi erogati dallo Stato ai partiti come contributo pubblico è pari ad euro 2.253.612.233, il totale delle spese elettorali dichiarate dai partiti è pari ad euro 579.004.383, per una differenza a netto vantaggio dei partiti pari a 1.674.607.849 che equivale a 389%.
      I «rimborsi elettorali» sono arrivati a costare alle casse dello Stato oltre 190 milioni di euro all'anno. Da ultimo, la legge 6 luglio 2012, n. 96, li ha ridotti a 91 milioni di euro annui. Ma ciò non può bastare. Infatti nel periodo che va dal 1994 al 2012 i partiti e i movimenti politici hanno percepito a titolo di rimborso elettorale la cifra totale di 2.450.128.721 di euro.
      Un vero e proprio mare di denaro pubblico del quale molte forze politiche non hanno fatto un uso esemplare, dando vita in molteplici casi a veri e propri episodi di malversazioni con rilievi di natura penale.
      Dal 1994 ad oggi non sono inoltre mancati scandali che hanno visto interi partiti politici o singoli esponenti di partito coinvolti in reati di corruzione e finanziamento illecito. Esempio questo che dimostra come anche l'esistenza di un cospicuo sistema di finanziamento pubblico non sia una garanzia contro il fenomeno della corruzione e del finanziamento illecito, argomento questo che viene sempre utilizzato per confutare le tesi di chi, come il Movimento 5 Stelle, sostiene la necessità di azzerare completamente qualsiasi forma di finanziamento pubblico.
      La fortissima crisi economica che travaglia il nostro Paese da diversi anni e della quale ancora si stenta a vedere la fine ha reso ancora più insostenibile il principio del mantenimento di qualsiasi forma di finanziamento pubblico diretto all'attività dei partiti politici.
      Dopo che, a seguito degli impegni assunti in sede europea, dal 2011 ad oggi i vari governi succedutisi hanno adottato pesantissime manovre di risanamento dei conti pubblici, nell'ambito delle quali sono stati operati drastici tagli alla spesa sociale ed una altrettanto drastica riforma del sistema pensionistico che ha prodotto la vera e propria tragedia sociale dei così detti esodati, è indispensabile che le risorse fino ad oggi utilizzate dallo Stato per il finanziamento dei partiti siano destinate non più al finanziamento pubblico dei partiti e al sostentamento di una classe politica inadeguata e inefficiente, bensì al sostegno di settori cruciali per lo sviluppo economico dell'Italia; per questo è necessario costituire un fondo per la concessione di finanziamenti agevolati alle microimprese e alle piccole imprese.
      I partiti dovrebbero funzionare solo attraverso donazioni spontanee e trasparenti ed entro limiti di spesa ben definiti, per evitare che di nuovo la tendenza bulimica nei confronti dei soldi dei cittadini, dimostrata in questi anni dai partiti, si alimenti ancora del prelievo delle tasse.
      Gli aiuti pubblici potrebbero essere solo di tipo indiretto: consentendo agli enti locali di mettere a disposizione luoghi pubblici, a fronte di un rimborso dovuto dai partiti per le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati; autorizzando un uso limitato nel tempo del suolo pubblico a titolo gratuito; e permettendo le detrazioni fiscali delle donazioni in favore dei partiti, ma sempre nel rispetto di un rigoroso criterio di proporzionalità in confronto ad altre forme di detrazione previste per spese particolarmente onerose per le famiglie e che non si possono certo considerare «voluttuarie», quali le spese sanitarie, scolastiche, donazioni ad onlus etc.
      In questa Commissione si è voluto adottare come testo base di lavoro il disegno di legge del Governo; il Movimento 5 Stelle, pur avendo presentato una propria autonoma Proposta di Legge in materia che finalmente rispetta l'esito referendario del 93 (che sono «solo» 20 anni che aspetta di trovare attuazione) e gli impegni presi nel programma elettorale dei 20 punti, vuole dare il suo contributo propositivo a tale disegno, mantenendo però lo spirito del referendum, ovvero che le forze politiche che accedono al finanziamento pubblico, quindi ai soldi dei cittadini, debbano avere dei limiti di spesa, siano controllati centesimo per centesimo su come questi soldi vengono spesi e siano sanzionati per ogni violazione delle regole. Limite, controllo e sanzione: concetti rivoluzionari nel Paese delle libertà che è l'Italia.
      Quanto alla parte relativa ai controlli sui documenti contabili dei partiti (articolo 6), il disegno di legge presentato dal Governo non solo è lacunoso e parziale, ma, cosa ancor più grave, non rispetta le raccomandazioni a cui il nostro Paese è stato invitato a conformarsi da parte dell'Europa, in più occasioni, da ultimo nel rapporto GRECO del marzo 2012 (GRECO = Gruppo di Stati Contro la Corruzione istituito presso il Consiglio d'Europa), segnando così addirittura una regressione rispetto alla legge n. 96 del 2012. A questo riguardo, appare opportuno quindi IMPORRE ai partiti politici che usufruiscano del finanziamento pubblico, l'obbligo di far certificare i propri bilanci da una apposita società di revisione, nei cui confronti deve essere esperibile l'azione di classe dei consumatori. Conseguentemente, si ritiene necessario introdurre norme che aggravino la responsabilità, tanto in sede civile, quanto in sede penale, delle società di revisione che commettano irregolarità o che risultino inadempienti ai propri doveri. La prescrizione di regole del genere deve essere integrata e bilanciata da disposizioni che fissino un tetto massimo per il corrispettivo esigibile dalle società di revisione incaricate di controllare i bilanci dei partiti.
      Il rendiconto di esercizio che i partiti devono redigere (articolo 7) deve essere onnicomprensivo e la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici (istituita con legge n. 96 del 2012) deve essere dotata non solo di poteri formali, ma anche di poteri ispettivi sostanziali: deve essere tenuta ad effettuare una verifica di carattere analitico sui dati contabili che le vengono trasmessi, vietando che possa adottare il metodo del «controllo a campione»; qualora rilevi irregolarità (non conformità alla legge del rendiconto di esercizio e relativi allegati) e inottemperanze agli obblighi di pubblicità e trasparenza dei bilanci e di tutto il resoconto contabile, la Commissione deve essere dotata di effettivi poteri sanzionatori.
      Il disegno di legge del Governo cancella totalmente l'impianto sanzionatorio previsto dalla legge n. 96 del 2012 per i partiti inottemperanti agli obblighi di regolarità, di certificazione del bilancio, di trasparenza e pubblicità: secondo il disegno di legge governativo, i partiti che risultino irregolari o inadempienti possono tranquillamente continuare a beneficiare del finanziamento privato agevolato e della contribuzione indiretta per i due esercizi precedenti a quello in cui è disposta la cancellazione dal registro; si impone quindi la necessità che, tra i poteri attribuiti alla Commissione per la trasparenza, vi sia anche quello di applicare sanzioni volte ad evitare categoricamente che i partiti possano in alcun modo usufruire dei benefici economici di cui al presente disegno di legge.
      Per evitare poi che si faccia un uso distorto delle erogazioni di liberalità in favore dei partiti, bisognerebbe reintrodurre l'imposta sulle successioni e sulle donazioni per i trasferimenti a favore dei partiti.
      Quanto poi alla disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in favore dei partiti (articolo 9), il disegno di legge del Governo presenta numerose criticità: innanzitutto esso innalza le detrazioni per le erogazioni liberali delle persone fisiche e per le persone giuridiche.
      Appare decisivo anche fissare a monte un tetto massimo per le erogazioni, pari a 5.000 euro annui per le persone fisiche e per le persone giuridiche.
      All'articolo 10, il Governo prescrive che le somme non utilizzate per la ripartizione del 2 per mille al termine dell'esercizio di competenza rimangano comunque in conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi. Una norma questa che si pone in netta controtendenza con tutte le disposizioni emanate dal Governo in materia di bilancio dal così detto Decreto Salva Italia ad oggi. Da quel provvedimento in poi il Governo ha sempre seguito la linea di ridestinare al bilancio dello Stato tutte le liquidità di cassa disponibili a fine esercizio, ad iniziare da quelle degli enti locali, e degli stanziamenti non utilizzati, magari prevedendone la rassegnazione per l'esercizio successivo. Nel provvedimento del Governo in esame, invece, si prevede un'eccezione, l'ennesima, a favore dei partiti politici. Si tratta evidentemente di una norma sospetta, il cui fine è probabilmente di lasciare disponibili somme che è molto probabile non vengano utilizzate perché non destinate, per ripartirle comunque tra i partiti inserendo qualche leggina oscura piena di numeri e rimandi in coda a qualche provvedimento economico.
      Va inoltre osservato che, sempre nell'ottica di depotenziare gli strumenti di trasparenza e controllo dell'attività dei partiti, il disegno di legge del Governo, quando all'articolo 14 elenca le norme da abrogare, elimina anche qualsiasi forma di sanzione in caso di inadempimento all'obbligo di annotazione dell'identità dell'erogante, dovere introdotto dalla legge del 2012 per le donazioni di qualsiasi importo.
      Infine, fra le disposizioni abrogate, rientrano anche quelle volte a favorire il riequilibrio di genere nelle candidature alle elezioni e ad incentivare la partecipazione attiva delle donne alla politica; è, al contrario, importante non solo ripristinare la normativa introdotta al riguardo dalla legge 96 del 2012, ma anche inasprire le sanzioni in caso di mancato rispetto delle previsioni in merito.
      Nel corso dell'esame in Commissione è stato introdotto un articolo aggiuntivo che estende l'istituto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai partiti e movimenti politici iscritti nel registro omonimo previsto dalla presente legge.
      A nostro avviso questa disposizione appare un ulteriore e ingiustificato privilegio verso i partiti e i movimenti politici, a scapito delle omologhe associazioni e delle aziende e dei loro dipendenti, in particolare in questo momento di disagio esonomico.
      Un ultimo aspetto merita di essere disciplinato: quello relativo alle fondazioni politiche, in quanto è noto che esse sono spesso utilizzate come strumento di finanziamento occulto di partiti e uomini politici; pertanto il M5S reputa assolutamente urgente introdurre una regolamentazione in materia di trasparenza dei bilanci di tali enti, in quanto preordinati allo svolgimento di una funzione pubblica.
      In conclusione, oltre al permanere di una forma di finanziamento pubblico ai partiti, quale quella del così detto due per mille, l'aspetto che non convince e che rende inaccettabile nel suo complesso la proposta del Governo, è l'eccessiva progressività nell'eliminare completamente il sistema di finanziamento attualmente vigente, che si sovrapporrà per i tre esercizi successivi a quello dell'approvazione della legge al nuovo sistema introdotto. La proposta di legge del Governo rischia di essere niente più che una testa di ponte, un tentativo di guadagnare tempo nella speranza malcelata che in futuro le condizioni di scenario cambino al punto da consentire un ritorno al finanziamento pubblico vero e proprio.
      Un ultimo aspetto della proposta del Governo al quale è doveroso fare cenno per sottolineare un dissenso di metodo e di sostanza è il tentativo di collegare la presente proposta di legge ad una presunta attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. In realtà è sufficiente leggere la proposta di legge del Governo perché risulti evidente che l'articolo 49 della costituzione è una sorta di specchietto per le allodole, un'arma di distrazione di massa utilizzata per rendere più accettabile agli occhi dell'opinione pubblica la costituzione di un meccanismo di filtro volto a regolare l'accesso ai vantaggi, in particolare quelli più cospicui previsti dal disegno di legge governativo. L'iscrizione al così detto registro dei partiti, dunque, non può e non deve essere scambiato per una patente di democraticità, perché se così fosse si dovrebbe prendere atto, sempre a quanto risulta dalla lettera del ddl governativo che la democraticità interna non è uguale per tutti ma, riportando alla mente la «Fattoria degli Animali» di George Orwell, esistono partiti che sarebbero più democratici di altri e per questo accedono ad un bacino di finanziamenti diretti e indiretti ben più ampio, rispetto ai partiti iscritti nella prima sezione del registro.
      La democrazia è concetto troppo alto e nobile per scambiarlo con la burocrazia o, peggio, per utilizzarlo impropriamente e senza alcuna legittimazione per dar vita ad una sorta di passaggio a livello per regolare l'accesso ai benefici previsti dalla legge.
      Su questi motivi si basa il profondo dissenso del Gruppo Movimento 5 Stelle nei confronti della proposta di legge in esame, nei confronti della quale si è ritenuto di depositare per l'esame dell'aula un testo alternativo.
      Esso è composto dalla proposta di legge depositata dal Gruppo Movimento 5 Stelle, integrata da nuove disposizioni, mutuate dagli emendamenti che abbiamo depositato in sede referente, su aspetti che riteniamo dirimenti, omessi quando non peggiorati dal testo del Governo.
      Gli aspetti principali della presente proposta di legge sono due: la soppressione tout court del «rimborso elettorale» e del cofinanziamento ai partiti e movimenti politici e la destinazione dei risparmi così conseguiti alle microimprese e alla piccole imprese.
      L'articolo 1 della proposta di legge dispone la soppressione di tutti i rimborsi elettorali.
      L'articolo 2 definisce i partiti ed i movimenti politici, mentre l'articolo 3 stabilisce requisiti minimi che lo Statuto deve contenere.
      L'articolo 4 prevede la drastica riduzione delle spese elettorali dei partiti e dei loro candidati nel corso delle campagne elettorali, riferite alle elezioni nazionali, europee, regionali e comunali.
      L'articolo 5 dispone norme in materia di trasparenza e pubblicità dei rendiconti, nonché l'estensione alle eventuali articolazioni territoriali dei partiti e movimenti politici di tali obblighi. Introduciamo, inoltre, la riduzione a 1.000 euro della soglia minima per l'obbligo di dichiarazione congiunta nel caso di finanziamenti privati ai partiti.
      L'articolo 6 impone la certificazione esterna dei rendiconti dei partiti da parte di una società di revisione o di un revisore iscritto all'albo, al contempo estendendo tale obbligo alle articolazioni territoriali dei partiti il cui volume di bilancio supera i 50.000 euro.
      L'articolo 7 introduce tutti gli obblighi di controllo contabile, corredati delle relative sanzioni in ordine ad eventuali irregolarità o inottemperanze. In particolare, si dispone che i controlli sul rendiconto di esercizio che i partiti devono redigere, deve essere onnicomprensivo e si prescrive che la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici effettui una verifica di carattere analitico sui dati contabili che le vengono trasmessi; inoltre, si dispone espressamente che la Commissione non possa adottare il metodo del «controllo a campione».
      L'articolo 8 introduce sanzioni più gravi a carico delle società di revisione incaricate di controllare la gestione contabile e finanziaria dei partiti e movimenti politici. A tal fine, il comma 1 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010 sulla revisione legale dei conti, il quale disciplina l'irrogazione di sanzioni amministrative da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'accertamento di irregolarità nella revisione legale, oltre che nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni che le società debbono trasmettere in base alla legge.
      L'importo della sanzione è quindi aumentato a 3.000 euro nel minimo e a 500.000 euro nel massimo qualora le irregolarità o le omissioni accertate siano commesse da una società di revisione legale nel controllo della gestione contabile e finanziaria di un partito o movimento politico. Nel caso di irregolarità di particolare gravità, la sanzione è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dall'ultimo bilancio. Nella medesima fattispecie, il periodo massimo di sospensione del responsabile della revisione legale è elevato da cinque a dieci anni e il termine massimo per il divieto di assunzione di nuovi incarichi è portato da tre a sei anni.
      È modificato per coordinamento anche il comma 2 del medesimo articolo 24: la sanzione della cancellazione dal Registro dei revisori legali è estesa anche all'inottemperanza ai nuovi provvedimenti sanzionatori introdotti dalla proposta di legge.
      Viene poi modificato, in maniera analoga, l'articolo 26 del decreto legislativo n. 39 del 2010, riguardante le sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Il potere di revocare uno o più incarichi di revisione legale è quindi esteso anche alla revisione dei bilanci dei partiti politici. La sanzione pecuniaria per le irregolarità attinenti a tale funzione viene aumentata: il minimo passa da 10.000 euro a 20.000 euro e il massimo da 500.000 euro a un milione di euro. Anche in questo caso, nelle ipotesi più gravi sarà possibile applicare la sanzione pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione.
      Per le irregolarità commesse nella revisione dei bilanci dei partiti il termine massimo del divieto di assunzione di nuovi incarichi viene portato da tre a sei anni e il periodo massimo di sospensione dal registro è elevato da cinque a dieci anni.
      I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 26 dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2010 sono modificati per esigenze di coordinamento del testo.
      I commi da 8 a 13 dell'articolo 7 introducono aggravanti specifiche con riguardo alle fattispecie penali esistenti, laddove il fatto sia commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici. A tal fine viene modificato il decreto legislativo n. 39 del 2010 in tema di revisione dei conti.
      La finalità delle modifiche è quella di rendere più remota la possibilità che la pena non venga scontata in carcere.
      Per raggiungere questo obiettivo occorre tenere conto di una serie di fattori che intervengono nella determinazione della pena nel caso concreto:

          1) il calcolo delle circostanze attenuanti;

          2) la possibilità del patteggiamento (consentito quando la pena detentiva, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi i cinque anni);

          3) l'applicazione (attualmente in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013) della detenzione domiciliare ai condannati a pena non superiore a diciotto mesi, anche se residuo di maggior pena;

          4) le misure alternative alla detenzione in carcere per i casi di pena detentiva non superiore a tre anni, anche se residuo di maggior pena, ovvero a sei anni per fattispecie di reati relativi ad uso, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

      In particolare, le modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 39 del 2010 prevedono in primo luogo l'aggravante specifica per la fattispecie di falsità che abbia cagionato un danno patrimoniale. Si propone che la pena, già oggi prevista, della reclusione da uno a quattro anni sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile dei partiti e movimenti politici.
      Inoltre, viene prevista un'ulteriore ipotesi che aumenta (dal minimo di due al massimo di sette anni di reclusione per i responsabili della revisione dei bilanci dei partiti) nel caso di partiti o movimenti politici la pena già riferita alla fattispecie commessa dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, oggi sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni.
      Anche alle nuove ipotesi proposte si applica l'ulteriore aggravante, con aumento della pena fino alla metà, attualmente prevista se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società (nel caso di specie, il partito) assoggettata a revisione.
      Viene modificato per coordinamento anche il comma 5 dell'articolo 27 sull'applicabilità delle pene a chi dà o promette l'utilità ovvero ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico. Viene precisato che le pene si applicano anche agli amministratori del partito o movimento politico.
      Le modificazioni proposte all'articolo 28 del decreto legislativo n. 39 del 2010, in relazione alle ipotesi di corruzione dei revisori, già previste e punite con la reclusione sino a tre anni ovvero, se per denaro o altre utilità, da uno a cinque anni, aggiungono specifiche aggravanti – con aumento della pena fino al doppio – nei riguardi di chi effettua il controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici.
      È poi introdotto nel decreto legislativo n. 39 del 2010 un nuovo articolo 28-bis, in base al quale la condanna per uno dei delitti previsti negli articoli 27 e 28, commessi nell'attività di revisione dei bilanci dei partiti e movimenti politici, comporta comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
      L'articolo 9 ripristina la quota di detraibilità delle erogazioni liberali in favore dei partiti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura previgente alla legge n. 96 del 2012, che ha elevato tale quota di detraibilità dal 19 al 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento dall'anno 2014, riducendo peraltro il limite massimo dell'importo annualmente detraibile a 5.000 euro, cifra pari al limite massimo che i partiti ed i movimenti politici possano ricevere dalle persone fisiche.
      Il medesimo limite alle erogazioni liberali, 5.00 euro, è previsto anche per le persone giuridiche. Al contempo, rendiamo più stringenti i divieti di contribuzione ed erogazione liberali da parte delle società e degli enti pubblici. Si rendono applicabili ai partiti politici le sanzioni e le pene previste dal codice civile per i reati di falso in bilancio. Fatta salva la suddetta fattispecie nonché quella del finanziamento illecito, si dispongono ulteriori sanzioni pecuniarie, comminate dalla Commissione per il controllo dei bilanci e dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, nel caso di violazione delle disposizioni inerenti alle erogazioni liberali. Gli importi delle sanzioni dovranno essere versati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
      Con l'articolo 10 si estende l'esperibilità dell'azione di classe dei consumatori anche avverso le società di revisione incaricate

del controllo dei bilanci e dei rendiconti dei partiti.
      Con l'articolo 11 si intende integrare la normativa in materia di uso occasionale di locali di proprietà pubblica per lo svolgimento delle attività politiche, la quale consente agli enti locali di mettere a disposizione tali spazi, a fronte di un rimborso dovuto dai partiti, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, per le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali per il tempo per il quale essi se ne avvalgono; proponiamo a questo riguardo di aggiungere una disposizione volta a prevedere che, in caso di occupazione temporanea di suolo pubblico, effettuata da partiti o movimenti politici per lo svolgimento della loro attività, si applichino le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate.
      L'articolo 14 dispone, al comma 1, l'abrogazione di alcune norme, e in particolare:

          a) si propone l'abrogazione dei residui articoli 4, 5 e 6 della legge n. 195 del 1974, che riguardano alcuni aspetti del procedimento di corresponsione dei contributi elettorali: rimane in vigore il solo articolo 7, che riguarda il divieto di finanziamenti ai partiti da parte di organi della pubblica amministrazione;

          b) oltre all'abrogazione dell'articolo 17 della legge n. 515 del 1993, che prevede tariffe postali agevolate a beneficio dei candidati alle elezioni politiche, si propone di abrogarne anche gli articoli 9 (modalità di ripartizione dei contributi per le elezioni della Camera e del Senato), 9-bis (ripartizione dei medesimi contributi in caso di elezioni suppletive) e 16 (istituzione del fondo per l'erogazione dei contributi e procedura per la ripartizione del fondo per le elezioni europee), ad eccezione del comma 5, che rinvia all'articolo 12 riguardante il controllo della Corte dei conti sui rendiconti delle spese elettorali;

          c) si propone l'abrogazione dell'articolo 6 della legge n. 43 del 1995, che regola l'erogazione del fondo per i contributi alle spese per le elezioni regionali;

          d) si propone l'abrogazione dell'intera legge n. 157 del 1999;

          e) si propone l'abrogazione delle disposizioni della legge n. 96 del 2012 incompatibili con la presente proposta di legge.

      Il comma 2, infine, stabilisce che l'abolizione dei contributi abbia efficacia anche con riferimento ai rimborsi relativi alle elezioni politiche e regionali svoltesi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      L'articolo 15 istituisce presso la gestione separata della società Cassa depositi e prestiti Spa un apposito fondo rotativo, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, singole o associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tali finanziamenti agevolati assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale.
      Al comma 4 del medesimo articolo viene inserita la clausola di neutralità finanziaria necessaria al fine di evitare oneri per la finanza pubblica connessi ad eventuali esigenze di rimborso delle spese di gestione del fondo e di istruttoria delle pratiche sostenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa. Poiché detta società è un soggetto non appartenente alla pubblica amministrazione, non si può infatti imporre alla stessa la gratuità della gestione. Si presume quindi che dette spese trovino compensazione a valere su parte delle entrate derivanti dai tassi di interesse applicati.
      L'articolo 16 conferisce al Governo la delega per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni a favore dei partiti e movimenti politici, dei candidati e dei titolari di cariche pubbliche elettive, nonché in materia di controlli e sanzioni previste dalla legge.

Danilo TONINELLI,
Relatore di minoranza.

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TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)
(ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)
Articolo 1.
(Abolizione del rimborso per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento in favore dei partiti e movimenti politici).

        1. Il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti.

(Alternativo all'articolo 1 del disegno di legge, nel testo della Commissione)
Articolo 2.
(Partiti).

        1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini attraverso cui concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

(Alternativo all'articolo 2 del disegno di legge, nel testo della Commissione)
Articolo 3.
(Statuto)

        1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella

forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.

        2. Lo statuto, nell'osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto, indica:

           a) i criteri e le modalità di iscrizione al partito;

           b) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei consigli comunali.

(Alternativo all'articolo 3 del disegno di legge, nel testo della Commissione)

(*) NOTA: Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione dell'articolo 14-bis del testo della Commissione.

Articolo 4.
(Limiti alle spese elettorali dei partiti politici e dei candidati).

        1. Allo scopo di ridurre le spese elettorali dei partiti politici e dei candidati, alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «euro 52.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 26.000»;

           b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo non può comunque essere superiore a un milione di euro».

        2. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «euro 1» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».

        3. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

               «1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 19.000 incrementata di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 19.000. Per coloro che si candidano in più liste provinciali, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 5 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 15 per cento»;

           b) al comma 3, le parole: «euro 1,00», sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».

        4. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) al comma 1, le parole: «euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;

           b) al comma 2, le parole: «euro 125.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 62.500»;

            c) al comma 3, le parole: «euro 250.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 125.000»;

            d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 2.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 6.250 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali»;

            e) al comma 5, le parole: «euro 1» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».

(Alternativo all'articolo 4 del disegno di legge, nel testo della Commissione)
Articolo 5.
(Norme per la trasparenza e la semplificazione).

        1. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 15 luglio di ogni anno, nonché in una apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifiche effettuate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge n. 96 del 2012, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonché la relazione della società di revisione o del revisore, ove presente, e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

        2. In caso di inottemperanza al suddetto obbligo di pubblicità, la Commissione applica al partito politico una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare delle donazioni ricevute nell'anno di esercizio a cui si riferisce l'inottemperanza.

        3. I medesimi obblighi di pubblicità e le medesime sanzioni previste per i casi di inottemperanza sono imposti alle articolazioni territoriali dei partiti.

        4. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «mille».

(Alternativo all'articolo 5 del disegno di legge, nel testo della Commissione)
Articolo 6.
(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti).

        1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

        2. All'articolo 9, comma 1, della legge n. 96 del 2012, dopo le parole: «si avvalgono di» sono aggiunte le seguenti: «un revisore contabile iscritto all'albo o, in alternativa, di».

        3. Le medesime disposizioni si applicano a tutte le articolazioni territoriali dei partiti a favore delle quali siano erogati, in qualsiasi forma, contributi annui superiori ai 50.000 euro.

(Alternativo all'articolo 6 del disegno di legge, nel testo della Commissione)
Articolo 7.
(Controllo dei rendiconti dei partiti).

        1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e dei relativi allegati sono effettuati dalla Commissione istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2012.

        2. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

               «1-bis. Il rendiconto di esercizio evidenzia tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato»;

           b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «effettua il controllo» sono inserite le seguenti: «con metodo analitico ed esaustivo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e accertando tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato nella loro interezza, con esclusione del ricorso a metodi di campionamento per la revisione».

        3. La Commissione applica al partito politico una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare delle donazioni private e delle contribuzioni pubbliche a qualsiasi titolo ricevute dal partito medesimo nell'anno di esercizio a cui la contestazione si riferisce, nei seguenti casi:

            – mancata presentazione del rendiconto e dei relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge n. 2 del 1997;

            – mancata presentazione del verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno;

            – mancata certificazione esterna del bilancio;

            – inottemperanza agli obblighi contabili di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge n. 2 del 1997, accertata in sede amministrativa o nell'ambito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva.

        4. Se la Commissione, in sede di controllo, riscontra omissioni o difformità del rendiconto rispetto alle scritture e agli altri documenti contabili, accertate in sede amministrativa o nell'ambito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva, essa applica al partito una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dell'importo complessivamente ricevuto dal partito a titolo di donazioni private e di contribuzione pubblica e i tesorieri del partito perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei 5 anni successivi.

        5. Se la Commissione, in sede di controllo, riscontra omissioni nella relazione di gestione e nella nota integrativa, accertate in sede amministrativa o nell'ambito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva, essa applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo complessivamente ricevuto dal partito a titolo di donazioni private e di contribuzione pubblica e i tesorieri del partito perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei 5 anni successivi.

        6. Ai partiti e ai movimenti politici che abbiano presentato, nel complesso dei candidati ad essi riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento, un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un ventesimo dell'importo complessivamente ricevuto dal partito a titolo di donazioni private e di contribuzione pubblica.

(Alternativo all'articolo 7 del disegno di legge, nel testo della Commissione)
Articolo 8.
(Sanzioni a carico delle società di revisione incaricate del controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici).

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da tremila a cinquecentomila euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare

gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

        1-ter. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera b), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

        1-quater. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a sei anni nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».

        2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

        «2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione della società di revisione o del responsabile della revisione legale dal Registro dei revisori legali quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater».

        3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero ad attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96».

        4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da ventimila euro a un milione di euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

        1-ter. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera c), è pari a sei anni, nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

        1-quater. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».

        5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole; «indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti; «indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo».

        6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole; «indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti; «indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo».

        7. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo le parole; «previsti dal comma 1, lettere d) ed e)» sono aggiunte le seguenti; «, e dal comma 1-quater».

        8. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo; «La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».

        9. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

        «4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3, primo periodo, è aumentata fino alla metà. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori del partito o movimento politico, la pena di cui al comma 3, secondo periodo, è aumentata fino alla metà».

        10. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

        «5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale ovvero agli amministratori del partito o movimento politico, che abbiano concorso a commettere il fatto».

        11. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

        «5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici, i cui amministratori abbiano concorso a commettere i reati previsti dal presente articolo, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 2 milioni di euro».

        12. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo; «La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».

        13. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

        «Art. 28-bis. – (Pene accessorie). – 1. La condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 27 e 28, ove commessi nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

(Alternativo all'articolo 8 del disegno di legge, nel testo della Commissione)
Articolo 9.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e limiti alle erogazioni liberali ai partiti politici, divieti e sanzioni).

        1. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è sostituito dal seguente:

        «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli importi fino a 5.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale».

        2. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito politico può ricevere da ogni persona fisica o giuridica è pari all'importo di 5.000 euro annui.

        3. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro né qualsiasi altra forma di finanziamento dagli enti a partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla società stessa o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere donazioni, né qualsiasi altra forma di finanziamento da parte di società aggiudicatarie di appalti o contratti pubblici o che ricevono sovvenzioni pubbliche o che operino in regime di concessione pubblica.

        4. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.

        5. Fatte salve le sanzioni e le pene previste dalla normativa vigente in materia di false comunicazioni sociali e di finanziamento illecito, ai partiti politici che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo la commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012 n.96 applica una sanzione di importo pari al doppio dell'importo irregolarmente ricevuto. Ai partiti politici che contravvengano alle disposizioni di cui al comma 2 del seguente articolo la commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012 n.96 applica sanzioni di importo pari a tre volte l'importo ricevuto. Nel caso di applicazione di una sanzione a seguito del mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, il tesoriere del partito politico al quale è stata applicata la sanzione perde la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei due anni successivi.

        6. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 5 sono versati al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 98. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di trasferimento dei predetti importi al predetto fondo.

(Alternativo all'articolo 9 del disegno di legge, nel testo della Commissione)
Articolo 10.
(Esperibilità dell'azione di classe avverso le società di revisione incaricate della certificazione dei bilanci dei partiti e movimenti politici).

        1. Al comma 2 dell'articolo 140-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

            «c-bis) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai cittadini dall'irregolare certificazione dei bilanci di partiti e movimenti

politici ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, da parte delle società di revisione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;».
(Alternativo all'articolo 10 del disegno di legge, nel testo della Commissione)
Articolo 11.
(Uso di locali e occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività politiche).

        1. All'articolo 8, comma 1, della legge n. 96 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) dopo le parole: possono mettere è aggiunta la seguente: occasionalmente;

           b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata non superiore a trenta giorni, effettuate da partiti e movimenti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Articolo 12.
Non si propongo testi alternativi a quello della Commissione
Articolo 13.
Non si propongo testi alternativi a quello della Commissione
Articolo 14.
(Abrogazioni e norme transitorie).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

           a) gli articoli 4, 5, 6 e 10 e l'allegato della legge 2 maggio 1974, n. 195;

           b) gli articoli 9, 9-bis, 16, ad eccezione del comma 5 e 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

           c) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

           d) la legge 3 giugno 1999, n. 157;

           e) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9, commi da 8 a 18 e commi 20, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

        2. Le erogazioni a titolo di cofinanziamento e le rate dei rimborsi per le spese elettorali da erogare dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se relative a consultazioni elettorali precedenti, non sono corrisposte.

(Alternativo all'articolo 14 del disegno di legge, nel testo della Commissione)
Articolo 15.
(Istituzione di un Fondo rotativo per le microimprese e le piccole imprese).

        1. È istituito, presso la gestione separata della società Cassa depositi e prestiti Spa, un Fondo rotativo finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati, nella forma dell'anticipazione, rimborsabile in base a un piano di rientro pluriennale, in favore delle microimprese e delle piccole imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, singole o associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge e nei limiti delle medesime. Nel Fondo confluiscono altresì le maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 9 e 10 della presente legge, il cui ammontare è accertato annualmente con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

        2. Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi e il tasso di interesse da applicare.

        3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, in merito alla destinazione di somme per interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1 gennaio 2009.

        4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Alternativo all'articolo 15 del disegno di legge, nel testo della Commissione)
Articolo 16.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di agevolazioni in favore dei partiti).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo, redatto ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1998, n. 400, con le modificazioni necessarie al coordinamento normativo, nel quale devono essere riunite e coordinate le disposizioni della presente legge nonché le altre disposizioni legislative in materia di:

           a) agevolazioni in favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;

           b) controlli e sanzioni previsti dalla legge.

        2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, è trasmesso alle Camere, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro trenta giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il decreto può essere comunque emanato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.

(Alternativo all'articolo 16 del disegno di legge, nel testo della Commissione)
Articolo 17.
(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Alternativo all'articolo 17 del disegno di legge, nel testo della Commissione)
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