Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1274 |
1. La presente legge reca disposizioni per la raccolta e per la conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale sia per uso autologo, avvalendosi di banche private convenzionate accreditate ovvero della collaborazione di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), convenzionate con presìdi ospedalieri pubblici o con cliniche private accreditate, sia per uso allogenico, avvalendosi di banche pubbliche convenzionate.
2. Ogni donna ha diritto di conservare il sangue del proprio cordone ombelicale a fini terapeutici, clinici o di ricerca e sperimentazione.
3. La partoriente ha diritto di scegliere se conservare il sangue del proprio cordone ombelicale per sé, per il proprio figlio o per i propri congiunti, ovvero se donarlo alla collettività, mediante un atto di liberalità; la stessa ha facoltà di consentire la donazione del proprio cordone ombelicale, anche successivamente al parto, qualora i soggetti compatibili ne facciano richiesta.
4. Nel caso in cui la quantità di cordone ombelicale raccolto lo consenta, la madre ha la facoltà di conservarne una parte per sé e di donarne una parte alla collettività.
1. La raccolta del sangue da cordone ombelicale, al fine dell'estrazione delle cellule staminali, per i fini di cui all'articolo 1, comma 2, per uso autologo e per
uso allogenico, può essere effettuata nelle strutture sanitarie, pubbliche o private, dotate di reparti o di servizi adibiti al parto, previo accertamento dell'idoneità fisica della partoriente. 1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, autorizzano strutture private e ONLUS, aventi come oggetto sociale la conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale, alla raccolta e alla conservazione del sangue del cordone ombelicale finalizzate alla produzione e alla conservazione di cellule staminali per uso personale.
2. Le strutture private di cui al comma 1, al fine di conseguire l'autorizzazione ivi prevista, devono stipulare una convenzione con un centro trasfusionale accreditato per l'esecuzione dei test virali e della tipizzazione degli antigeni leucocitari umani (HLA) dei campioni di sangue da cordone ombelicale conservati e in grado di procedere alla catalogazione delle raccolte di tale sangue per garantirne la rintracciabilità e di rendere disponibili le informazioni sulle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale, presso le banche dati nazionali o internazionali costituite a tale scopo.
3. Le ONLUS di cui al comma 1, al fine di conseguire l'autorizzazione ivi prevista, devono stipulare una convenzione con un presidio ospedaliero pubblico o con una clinica privata accreditata che garantisca la presenza di un dipartimento materno-infantile, per la raccolta del sangue da cordone ombelicale e di un centro trasfusionale
a) richiedere l'autorizzazione al proprietario del sangue da cordone ombelicale raccolto, fornendo, se richiesto, un'adeguata informativa medica;
b) rimborsare al proprietario le spese eventualmente sostenute per la raccolta e per la conservazione del sangue da cordone ombelicale;
c) richiedere ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, senza oneri a carico degli stessi, il sangue da cordone ombelicale risultato compatibile, dagli stessi conservato, e inviarlo alla struttura richiedente.
1. La raccolta del sangue da cordone ombelicale, conservato a cura dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, rimane di proprietà della donna o, in mancanza, del figlio o, in mancanza, dell'altro genitore, ai quali è riconosciuta la facoltà di donarlo a chi ne fa richiesta.
2. È espressamente vietato cedere il sangue da cordone ombelicale a titolo oneroso o comunque renderlo oggetto di scambi di qualsiasi genere.
1. Nelle more della determinazione, da parte delle regioni, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, dei criteri per l'autorizzazione alla raccolta e alla conservazione del sangue da cordone ombelicale da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 3, è data a questi ultimi la possibilità di procedere a tali attività previa presentazione, al Centro nazionale trapianti, di un'autocertificazione che attesta il rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, in materia di donazione, approvvigionamento e controllo di tessuti e cellule umani, nonché in materia di rintracciabilità, notifica di reazioni e di eventi avversi gravi e prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
2. Il Centro nazionale trapianti ha facoltà di effettuare controlli, verifiche e ispezioni per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.