Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1612


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato DORINA BIANCHI
Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, concernenti la disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi dovute dai titolari delle concessioni, e altre norme per la riduzione delle emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio
Presentata il 23 settembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! I titolari di concessioni per la coltivazione di olio e di gas in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono tenuti al pagamento di aliquote di prodotto per la coltivazione, dette royalties, sulle loro produzioni.
      La disciplina di tali versamenti è dettata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dalle successive modifiche introdotte al medesimo decreto.
      Le royalties gravano per il 7 per cento sugli idrocarburi liquidi e gassosi estratti, con l'eccezione degli idrocarburi liquidi estratti in mare per i quali l'aliquota è del 4 per cento.
      Dal 1 gennaio 2009, in forza dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, compresi i pozzi che partono dalla terraferma, l'aliquota è stata elevata al 10 per cento. L'incremento di aliquota è stato destinato al finanziamento del Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.
      I versamenti sono effettuati direttamente dai concessionari con destinazioni diverse (Stato, regioni e comuni interessati dall'estrazione) a seconda della localizzazione delle produzioni, e in particolare:

          a) per le concessioni di coltivazione in terraferma (regioni a statuto ordinario): 55 per cento alla regione, 15 per cento ai comuni interessati e 30 per cento allo Stato;

          b) per le concessioni di coltivazione in mare territoriale: 55 per cento alla regione adiacente e 45 per cento allo Stato;

          c) per le concessioni di coltivazione nella piattaforma continentale: 100 per cento allo Stato.

      Dal 1999, per le concessioni di coltivazione in terraferma ricadenti nelle regioni a statuto ordinario allora incluse nell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 (ora obiettivo «convergenza»), anche l'aliquota del 30 per cento destinata allo Stato è corrisposta alla regione (comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996, introdotto dalla legge 11 maggio 1999, n. 140) per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti.
      Dal 2007, per effetto della modifica introdotta con l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tale disposizione si applica a tutte le concessioni ricadenti nelle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno.
      Con la presente proposta di legge si prevede, all'articolo 1, che per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sia elevata al 50 per cento.
      Si rileva al riguardo che con la legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, era stato previsto (articolo 22) che il concessionario del permesso di coltivazione fosse tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera dei pozzi in misura che poteva raggiungere la misura del 22 per cento. Successivamente, con legge 21 luglio 1967, n. 613 (articoli 33 e 66), le aliquote furono unificate nella percentuale dell'8 e del 9 per cento. Da ultimo, l'entità delle royalties fu ulteriormente ridotta al 7 per cento (e al 4 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare) con il citato articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. Ad ogni modo, attualmente non si conoscono le motivazioni politiche, economiche, sociali e strategiche che hanno indotto il Governo e il Parlamento italiani a stabilire, a carico dei titolari delle concessioni di coltivazione, le quote percentuali più basse al mondo da corrispondere allo Stato per le attività estrattive di petrolio. In Libia, ad esempio, la percentuale corrisposta è dell'85 per cento, in Indonesia dell'83 per cento, in Russia dell'80 per cento, in Alaska del 60 per cento, in Venezuela dell'85 per cento, in Norvegia dell'80 per cento, in Gran Bretagna e in Canada del 50 per cento.
      Le ulteriori modificazioni all'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 625 del 1996, contenute nell'articolo 1 della proposta di legge, sono volte a coordinarne la formulazione con quanto disposto nei successivi articoli.
      Agli articoli 2 e 3 si prevede infatti, apportando corrispondenti modificazioni agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 625 del 1996, rispettivamente per le concessioni di coltivazione situate in terraferma e nel mare territoriale e con effetto dall'anno 2014, che, il valore dell'aliquota di prodotto (come elevato ai sensi dell'articolo 1 della presente proposta di legge) sia corrisposto per l'80 per cento ai comuni delle regioni a statuto ordinario. Il restante 20 per cento rimarrebbe di spettanza dello Stato, cessando la corresponsione della quota già attribuita alle regioni. I comuni restano tenuti a destinare tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. È confermata, per le regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno, la destinazione dell'intero gettito – compresa l'aliquota destinata allo Stato – al finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione

e adiacenti: tuttavia, anche in questo caso, le risorse sono destinate interamente ai comuni e non più alla regione. Infine, si dispone che, nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più comuni, la quota di spettanza comunale sia attribuita nella misura del 20 per cento al comune ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e sia ripartita per la restante parte tra i comuni (compreso eventualmente pro quota quello già attributario del predetto 20 per cento) ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi, in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote.
      Per quanto riguarda i giacimenti nel mare territoriale, con impianti prospicienti il territorio di più comuni costieri, si prevede che la quota di spettanza comunale sia attribuita nella misura del 50 per cento al comune ove ha sede l'eventuale centrale di trattamento e sia ripartita per la restante parte tra i comuni interessati (compreso eventualmente pro quota quello già attributario del predetto 50 per cento) proporzionalmente al numero di piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili installate nel mare adiacente, in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote.
      In ragione delle specifiche prerogative e competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nulla viene mutato relativamente alla vigente disciplina delle aliquote loro spettanti, contenuta nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 625 del 1996.
      L'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Tale Fondo è alimentato dagli importi di spettanza dello Stato rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota disposte all'articolo 1. Inoltre si prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo medesimo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata. In caso di mancata capienza del Fondo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Fondo, a decorrere dall'anno 2014, succede a quello istituito dall'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che per conseguenza viene abrogato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
      All'articolo 5 si stabilisce che – come già anticipato – l'applicazione delle predette disposizioni decorra dal 1 gennaio 2014.
      All'articolo 6 si dispone che, al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti nell'atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano ridefiniti e aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tale decreto dovrà inoltre definire anche le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
      All'articolo 7 si dispone che il Ministero dello sviluppo economico assicuri un costante monitoraggio e la puntuale verifica dell'estratto e del prodotto della coltivazione di idrocarburi, trasmettendo alle Camere una relazione annuale sulla corrispondenza tra il quantitativo derivante dall'attività di estrazione, il quantitativo prodotto e l'aliquota effettivamente pagata dal titolare di ciascuna concessione di coltivazione.
      L'articolo 8 prevede, infine, la clausola di immediata entrata in vigore.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi).

      1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 50 per cento della quantità di idrocarburi estratta»;

          b) al comma 8, le parole: «tra Stato, regioni e comuni, in base al disposto degli articoli 20 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «tra lo Stato e i comuni, in base al disposto degli articoli 20 e 22»;

          c) al comma 9, le parole: «, alle regioni a statuto ordinario» sono soppresse;

          d) al comma 10, il secondo periodo è soppresso;

          e) al comma 11, il secondo periodo è soppresso;

          f) al comma 15, le parole: «alle regioni a statuto ordinario interessate» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni interessati».

Art. 2.
(Destinazione delle aliquote ai comuni delle regioni a statuto ordinario).

      1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma nel territorio delle regioni a statuto ordinario, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione dell'articolo 19 è corrisposto per l'80 per cento ai comuni interessati. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi»;

          b) al comma 1-bis, le parole: «A decorrere dal 1 gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Ai comuni delle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno»;

          c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più comuni, la quota di spettanza comunale è attribuita nella misura del 20 per cento al comune ove ha sede l'eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra i comuni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi, in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote».

Art. 3.
(Destinazione delle aliquote relative a giacimenti situati nel mare territoriale).

      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono sostituiti dai seguenti:
      «1. Il valore dell'aliquota calcolato in applicazione dell'articolo 19, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per l'80 per cento ai comuni costieri adiacenti al tratto di mare interessato.
      2. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di più comuni, la quota di spettanza comunale è attribuita nella misura del 50 per cento al comune ove ha sede l'eventuale centrale di trattamento, e per la restante parte è ripartita tra i comuni interessati, proporzionalmente al numero di piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili installate nel mare adiacente, in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote».

Art. 4.
(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di seguito denominato «Fondo».
      2. Il Fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di spettanza dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'articolo 1.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono

periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata.
      4. In caso di mancata capienza del Fondo, alle relative integrazioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      5. L'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato. Le disponibilità esistenti nel Fondo ivi previsto sono versate nel Fondo di cui al presente articolo.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
(Disposizione sull'efficacia degli articoli 1, 2, 3 e 4).

      1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 acquistano efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2014. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 19, 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Disposizioni finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio).

      1. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità.
      2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
Art. 7.
(Relazione alle Camere).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico assicura un costante monitoraggio e la puntuale verifica dell'estratto e del prodotto della coltivazione di idrocarburi e trasmette ogni anno alle Camere una relazione sulla corrispondenza tra il quantitativo derivante dall'attività di estrazione, il quantitativo prodotto e l'aliquota effettivamente pagata dal titolare di ciascuna concessione di coltivazione.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    
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