Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1407


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GALLINELLA, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, L'ABBATE, LUPO, PARENTELA, SARTI, BONAFEDE, FERRARESI, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, MICILLO, TURCO
Modifiche agli articoli 448 e 518 del codice penale e all'articolo 51 del codice di procedura penale, in materia di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
Presentata il 23 luglio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il settore agroalimentare italiano è uno dei più importanti e redditizi della nostra economia: secondo la Coldiretti il fatturato è pari a circa 150 miliardi di euro. Tuttavia, almeno un terzo di questa ingente cifra è ricavato da prodotti che utilizzano materie prime importate dall'estero.
      Negli ultimi anni, il fenomeno della contraffazione agroalimentare – in cui sono falsificate l'indicazione geografica e la denominazione di origine dei prodotti immessi in commercio – è esploso in maniera significativa e spesso incontrollabile, danneggiando sia i produttori, che si trovano a operare in un mercato, di fatto, sleale, sia i consumatori, che si illudono di consumare prodotti «made in Italy» ignorando l'effettivo contenuto e la reale provenienza di tali prodotti. Un esempio per tutti: la pasta venduta in Italia è prodotta per un terzo con grano saraceno.
      È evidente che il fenomeno non investe solo il nostro Paese – i sequestri di prodotti agroalimentari nell'Unione europea sono stati 1,2 milioni nel 2006 e 2,7 milioni nel 2009 – ma in Italia assume caratteristiche particolari andandosi ad infilare nelle pericolose maglie della criminalità organizzata.
      La presente proposta di legge ha quindi l'obiettivo primario di inasprire il contrasto alla contraffazione agroalimentare e, allo stesso tempo, di inserire il reato di contraffazione agroalimentare tra quelli perseguitabili dal Procuratore nazionale antimafia. Per inquadrare la gravità del fenomeno e quindi capire l'esigenza di questa proposta di legge si può far riferimento immediato all'ultima relazione annuale della Direzione nazionale antimafia, nella quale è stato messo in evidenza come clan camorristici, famiglie mafiose e ’ndragheta siano coinvolti in un fitto intreccio che interessa tutta la filiera agroalimentare: dall'accaparramento dei terreni agricoli alla produzione, dal trasporto allo stoccaggio, dall'intermediazione alla fissazione dei prezzi, fino agli investimenti per l'acquisto di catene di supermercati o di centri commerciali.
      Il reato di frode agroalimentare e, in particolare, quello di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti, è stato inserito nel nostro ordinamento giuridico dalla legge n. 99 del 2009 introducendo nel codice penale l'articolo 517-quater che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro i colpevoli di tale delitto.
      L'ispirazione per questa proposta di legge è stata, senza dubbio, l'indagine conoscitiva sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale condotta nella scorsa legislatura. In particolare, nel corso delle audizioni è emerso che la Direzione nazionale antimafia ha rilevato un'illogicità nella legislazione in materia di contrasto alla contraffazione agroalimentare, dal momento che la esclude dai delitti di competenza della procura distrettuale antimafia previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale – che tratta in particolare del reato di associazione a delinquere finalizzata ai delitti di contraffazione (articoli 473 e 474 del codice penale). Tale assenza non trova giustificazione, anche in relazione a quanto precedentemente esposto circa gli interessi – molto ingenti – della criminalità organizzata nel settore agroalimentare.
      La presente proposta di legge prevede quindi l'introduzione nell'articolo 51 del codice di procedura penale del reato di contraffazione agroalimentare.
      Si prevede, inoltre, una modifica dell'articolo 448 del codice penale, palesemente in contrasto con quanto previsto dall'articolo 25-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, tale articolo prevede una sanzione pecuniaria anche quando il reato per cui si procede è quello previsto dall'articolo 517-quater; allo stesso tempo, però, l'articolo 448 non include i reati di contraffazione di indicazione geografica e di denominazione di origine dei prodotti agroalimentari tra quelli per i quali è prevista la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale.
      La proposta di legge prevede, infine, la sostituzione dell'articolo 518 del codice penale, inserendo tra i reati per i quali è prevista la pena accessoria della pubblicazione della sentenza anche quelli in materia di frodi alimentari, così come specificati dall'articolo 517-quater. Lo scopo di questa modifica è quello di permettere ai consumatori di essere messi a conoscenza degli illeciti commessi da determinati soggetti che spesso godono anche di una particolare notorietà commerciale.
      La proposta di legge consta di due articoli.
      L'articolo 1 modifica il codice penale. In particolare al comma 1, intervenendo sull'articolo 448, inserisce l'articolo 517-quater tra quelli per i quali è prevista la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale; al comma 2, sostituendo l'articolo 518, prevede la pubblicità della sentenza anche per i reati di contraffazione agroalimentare.
      L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale introducendo tra i reati perseguibili dalla procura distrettuale antimafia quello previsto dall'articolo 517-quater del codice penale relativo alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 448 e dell'articolo 518 del codice penale).

      1. Il secondo comma dell'articolo 448 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 439, 440, 441, 442 e 517-quater comporta l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo».

      2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 518 – (Pubblicazione della sentenza). La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-quater comporta la pubblicazione della sentenza».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale).

      1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: «474,» è inserita la seguente: «517-quater».


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