Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1407 |
1. Il secondo comma dell'articolo 448 del codice penale è sostituito dal seguente:
«La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 439, 440, 441, 442 e 517-quater comporta l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo».
2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 518 – (Pubblicazione della sentenza). La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-quater comporta la pubblicazione della sentenza».
1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: «474,» è inserita la seguente: «517-quater».