Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1403 |
a) si permetta ai figli di avere davvero un rapporto «equilibrato e continuativo» con entrambi i genitori, cancellando la stravagante figura (in un sistema che si vuol definire bigenitoriale) del genitore collocatario e ammettendo, di conseguenza, una frequentazione mediamente bilanciata, con pari opportunità per noi figli di rapportarci con l'uno e l'altro genitore, e il doppio riferimento abitativo attraverso la doppia domiciliazione;
b) si attribuiscano compiti di cura a entrambi i genitori, disponendo che entrambi debbano preoccuparsi delle necessità dei figli, ciascuno per la propria parte, e provvedere personalmente ad esse attraverso il mantenimento diretto;
c) si promuova efficacemente la mediazione familiare, per aiutare i genitori a costruire accordi, disponendo l'obbligo di una preventiva informazione su di essa prima di adire le vie legali, quando gli animi sono meno esacerbati ed è massima la probabilità di successo.
Questi sono gli aspetti sui quali nelle aspirazioni dei figli di genitori separati non si possono fare sconti».
Né i figli sono restati soli in questo tipo di richieste. La citata associazione «LaDDeS Family FVG» (Donne Divorziate E Separate) ha dichiarato in un'audizione al Senato della Repubblica: «(...) possiamo elencare con assoluta convinzione ciò che massimamente sarebbe utile alla famiglia separata – e soprattutto ai figli – ovvero che:
non si creino tra i genitori divisioni fittizie di importanza e di ruolo distinguendo il genitore collocatario dal non collocatario, circostanza che spinge in massimo grado al conflitto;
esista una pariteticità tra i genitori da intendersi come pari assunzione di doveri nei confronti dei figli e pari obbligo di sacrificare tempo, risorse e ambizioni
personali per dedicarsi alla loro educazione e cura;al fine di soddisfare gli obblighi di cui sopra, ci siano tempi di frequentazione non rigidamente basati su una divisione al 50 per cento, ma tali da consentire lo svolgimento delle suddette funzioni, organizzati il più possibile flessibilmente e compatibilmente con più generali e oggettive condizioni, come la distanza tra le abitazioni e l'età dei figli, e ovviamente tali da rispettare il già affermato diritto dei minori ad un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. In altre parole, non parità nel breve periodo, ma il rispetto di pari opportunità, così da poter constatare che facendo la media su tempi lunghi il principio dell'equilibrio è stato osservato;
i figli possano sentirsi a casa propria sia dalla madre che dal padre, e quindi un doppio domicilio;
entrambi i genitori si occupino concretamente di loro e provvedano ai loro bisogni, e quindi il mantenimento diretto;
la coppia sia portata a conoscenza dell'esistenza di uno strumento altamente efficace nel supportare la ricerca di accordi, e quindi l'obbligatorietà dell'informazione sulla mediazione familiare.
Su questi essenziali punti LaDDeS Family è intenzionata a fornire il massimo sostegno ai progetti in esame» e, a completamento del proprio intervento, ha allegato un comunicato stampa dell'associazione «Donneuropee Federcasalinghe» (del 5 marzo 2011), dove si legge: «La Federcasalinghe, rammentato il diritto della donna, anche se madre, a una «conciliazione» dei tempi di vita che garantisca pari opportunità rispetto all'uomo in qualsiasi tipo di attività lavorativa e sociale, cosa impossibile se si continua ad attribuirle in misura prevalente fatiche e doveri nella cura dei figli;
auspica che i disegni di legge 957 e 2454, che rendono ineludibile il diritto del minore ad avere effettivamente un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, investiti entrambi di identiche responsabilità e gravati in pari misura dei sacrifici necessari all'accudimento dei figli, riceva rapida approvazione».
Resta il fatto che, chiarite le posizioni dei due schieramenti – la famiglia separata, i professionisti della separazione – e specificato che nessuno studio scientifico dimostra la pericolosità di un vero doppio affidamento, è da verificare se esiste la prova contraria. E su questo punto, al di là dell'ampia documentazione (ad esempio, W. V. Fabricius, «Listening to Children of Divorcee», in Family Relations, 2003, 52, 385-396; M. K. Pruett, R. Ebling e G.M. lnsabella, «Critical aspects of parenting plans for young children: Interjecting data into the debate about overnight» in Family Court Review, 42 (1), 2004, pafine 39-59; A. Sarkadi, R. Kristiansson, F. Oberklaid eS5. Bremberg, «Fathers’ involvement and children's developmental outcomes: a systematic review of longitudinal studie», in Acta paediatrica 97, 2008, pagine 152-158 eccetera), un parere terzo indubbiamente autorevole, tanto più in quanto proveniente da un contesto italiano, può considerarsi quello espresso dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, secondo il quale: «Data quindi la totale inidoneità al fine della salute dei figli di un modello che preveda che un solo genitore (quello collocatario o prevalente) sia il permanente punto di riferimento dei figli, provvedendo a ogni loro necessità e assumendo ogni decisione e compito di cura, mentre l'altro si limita ad erogargli il denaro avendo con i figli solo sporadici contatti, in linea generale, le modifiche del disegno di legge n. 2454 non fanno altro che promuovere la possibilità che il principio della bigenitorialità (nucleo allevante) non resti mero principio, ma si inserisca nelle trame della vita quotidiana come applicazione rigorosa del principio stesso, tale da mantenere il processo evolutivo quale «processo», appunto, e non «fatto», cioè tale da mantenere sempre aperta al possibilità che su questo processo,
incerto nel suo incedere, si possa inserire non solamente un genitore, ma il nucleo allevante, cioè ciò che mantiene un assetto di terzietà».1. All'articolo 155 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità per i figli, fatti salvi i casi di impossibilità materiale, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ai quali è data facoltà di chiedere al giudice ordinario, con procedimento al di fuori del processo di separazione, di disciplinare il diritto dei minori al rapporto con essi»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per realizzare la finalità di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 155-bis. L'età dei figli, la distanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto dei minori all'affidamento condiviso, ma influiscono solo sulle relative modalità di attuazione. Il giudice valuta la natura del conflitto, distinguendo l'unilaterale aggressività da quella reciproca. Determina le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, tenendo conto della capacità di ciascuno di essi di rispettare la figura e il
c) al terzo comma:
1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 155-bis»;
2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggior interesse e richiede l'accordo dei genitori»;
d) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Fatti salvi accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche. Le modalità e i capitoli di spesa sono concordati direttamente dai genitori; in caso di disaccordo sono stabiliti dal giudice. Il costo dei figli è valutato tenendo conto:
1) delle attuali esigenze del figlio;
2) delle attuali risorse economiche complessive dei genitori»;
e) dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:
«Quale contributo diretto il giudice valuta anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ove necessario al fine di realizzare il principio di proporzionalità di cui al quinto comma, il giudice può stabilire la
f) al quinto comma, le parole: «L'assegno è automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «L'eventuale assegno perequativo è automaticamente».
1. All'articolo 155-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice può escludere un genitore dall'affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che da quel genitore, se affidatario, possa venire pregiudizio al minore. La documentata e perdurante violenza intrafamiliare, sia fisica che psicologica e, in particolare, la violenza di genere, la violenza assistita dai figli, nonché la loro manipolazione mirata al rifiuto dell'altro genitore o al suo allontanamento, comporta l'esclusione dall'affidamento. Le denunce comprovatamente false mosse al medesimo scopo comportano altresì l'esclusione dall'affidamento, ove non ricorrano gli estremi per una sanzione più grave. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell'impossibilità, in una comunità di tipo familiare»;
b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il
diritto e il dovere di vigilare sulle loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esclusione di un genitore dall'affidamento e disciplina dell'affidamento esclusivo».
1. All'articolo 155-quater del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui non sia possibile ai figli frequentare equilibratamente i due genitori, il godimento della casa familiare è attribuito tenendo esclusivamente conto dell'interesse dei figli»;
2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel caso in cui l'assegnatario della casa familiare, che non ne sia l'esclusivo proprietario, contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio, la sua assegnazione in godimento è revocata, a tutela dell'interesse dei figli a conservare intatto il luogo di crescita, e il giudice dispone, a domanda, secondo i criteri ordinari. Se l'assegnatario non proprietario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa familiare il diritto al suo godimento viene meno in ogni caso e la casa torna nella disponibilità del proprietario»;
b) al secondo comma, le parole: «l'altro coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno di essi».
1. All'articolo 155-quinquies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Dell'assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o delle somme eventualmente versate dai genitori in favore del figlio quale contribuzione per il suo mantenimento, è titolare quest'ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l'applicazione del sesto comma dell'articolo 155 da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio».
1. All'articolo 155-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e prende in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità. Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell'ufficio giudiziario, e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi»;
b) il secondo comma è abrogato.
1. All'articolo 45, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero di entrambi se l'affidamento è condiviso».
1. All'articolo 317-bis del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-sexies, anche in assenza di provvedimenti del giudice».
1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 706-bis. – (Mediazione familiare) – In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e fatti salvi i casi di assoluta urgenza o di grave imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare, di durata contenuta entro sessanta giorni, e se vi è interesse per avviarlo.
L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti. Ove la mediazione familiare si concluda positivamente le parti, assistite dai loro legali, presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, previa acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare
1. Il quarto comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, nel termine e nelle forme di cui all'articolo 669-terdecies».
1. All'articolo 709 del codice di procedura civile è aggiunto, infine, il seguente comma:
«Avverso i provvedimenti nell'interesse della prole e dei coniugi emessi dal giudice istruttore è ammissibile il reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 669-terdecies».
1. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente: «A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. In particolare, nel caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario esclusivo, trasferisca la prole senza il consenso scritto dell'altro genitore in luogo tale da interferire con le regole dell'affidamento, il giudice dispone il rientro immediato dei figli e il risarcimento di ogni conseguente danno, valutando tale comportamento ai fini dell'affidamento e delle sue modalità di attuazione. Il giudice, inoltre, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:»;
b) il numero 1) è abrogato.