Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Allegato 1 Decreto Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1540-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
dal ministro dell'interno
(ALFANO)
dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(GIOVANNINI)
e dal ministro della giustizia
(CANCELLIERI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province
Presentato il 16 agosto 2013
(Relatori: SISTO, per la I Commissione; FERRANTI, per la II Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia), il 2 ottobre 2013, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1540 e rilevato che:

            sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

                il provvedimento reca un complesso di interventi volti ad incidere su quattro distinti settori dell'ordinamento (protezione civile, ordinamento delle province giustizia e tutela dell'ordine pubblico, mediante l'introduzione, tra l'altro, di disposizioni penali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e di alcuni fenomeni criminosi di particolare allarme sociale – la cui introduzione mediante decreto-legge potrebbe peraltro porre alcuni problemi applicativi), opportunamente raggruppati in altrettanti Capi; ancorché i suddetti interventi non risultino avvinti da alcun nesso né di carattere oggettivo o materiale, né di carattere funzionale o finalistico, del complesso delle misure si dà comunque conto sia nell'intestazione del decreto, che, in modo analitico, nel preambolo;

            sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:

                il decreto-legge, all'articolo 12, nell'intervenire in materia di gestioni commissariali provinciali, al comma 1, dispone la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari adottati in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge n. 201 del 2011, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 220 del 2013 assieme ai commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20-bis del medesimo articolo 23 in considerazione del fatto che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'articolo 77 della Costituzione come «atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza», non è «utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate»; i successivi commi 2 e 3 dispongono, rispettivamente, la salvezza degli atti posti in essere dai commissari e la proroga della durata delle gestioni commissariali dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014; in proposito, si osserva che le disposizioni in oggetto dovrebbero essere valutate alla luce di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione e del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento», anche tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013;

            sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

                nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto-legge ricorre generalmente alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo previgente; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che

talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali. Le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, a titolo esemplificativo, all'articolo 3, comma 3, che integra in maniera non testuale i contenuti della relazione annuale al Parlamento del Ministro dell'interno sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine della sicurezza pubblica prevista dall'articolo 113 della legge 1 aprile 1981, n. 121; al medesimo articolo, comma 5, che estende anche alle vittime di violenza sessuale e di violenza domestica le misure già previste in materia di stalking, intervenendo in via non testuale sull'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11; all'articolo 6, comma 2, che esclude le forze di polizia e le forze armate dall'ambito di applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che dispone una riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche per il triennio 2011-2013; all'articolo 12, comma 3, che proroga in via non testuale dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 la durata delle gestioni commissariali previste dall'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge n. 228 del 2012, e comma 4, che estende in via non testuale i presupposti applicativi delle ipotesi di commissariamento previste dal medesimo articolo 1, comma 115, terzo periodo;
inoltre, il decreto-legge, all'articolo 9, comma 3, lettera b), introduce, nell'ambito dell'articolo 30-sexies del decreto legislativo n. 141 del 2010 un nuovo comma 3, recante una disposizione di identico contenuto a quella già contenuta al comma 2-bis del medesimo articolo 30-sexies recentemente ivi introdotta dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

            sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

                il decreto-legge, all'articolo 7, comma 1, differisce, dal 30 giugno 2013 al 30 giugno 2016, la data ultima di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-ter ed 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, i quali disciplinano specifici effetti e presupposti per l'arresto in flagranza in relazione ai reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive; in proposito, si osserva che le disposizioni confermano la natura meramente transitoria della normativa in oggetto, ancorché la stessa sia in realtà vigente, per effetto di un complesso di proroghe disposte mediante una catena di decreti-legge (originata con il decreto-legge n. 28 del 2003), sin dall'anno 2003, e che la stessa durata della proroga per un periodo pari a tre anni sembrerebbe sottendere l'esigenza che la disciplina sia introdotta in via stabile e a regime;

            sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:

                il provvedimento si rapporta alla normativa vigente procedendo in alcune occasioni mediante richiami effettuati in forma imprecisa, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio. Al riguardo, si

segnalano l'articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso 2, l'articolo 3, comma 2 e l'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 18-bis.5, i quali dispongono l'applicazione di alcune norme «in quanto compatibili»;
il decreto-legge, all'articolo 3, in relazione al procedimento di ammonimento degli autori di atti di violenza domestica, al comma 1, considera la segnalazione elemento necessario perché esso sia avviato, mentre al successivo comma 4, contiene un riferimento all’«eventuale segnalante»;

                infine, il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:

                sia verificata la compatibilità delle disposizioni contenute all'articolo 12, commi da 1 a 3, con le norme costituzionali e ordinamentali che definiscono i limiti di contenuto dei decreti-legge, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 220 del 2013, richiamata in premessa, in merito al corretto impiego dello strumento normativo del decreto-legge;

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

                per quanto detto in premessa, sia soppressa la disposizione contenuta all'articolo 9, comma 3, lettera b), che inserisce nell'ambito dell'articolo 30-sexies del decreto legislativo n. 141 del 2010, un nuovo comma 3, recante una disposizione di identico contenuto a quella già ivi contenuta al comma 2-bis;

                per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 1, allo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, sia valutata l'opportunità di configurare in termini di disciplina a regime la normativa temporanea ivi contenuta e di collocarla in un idoneo contesto normativo.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

                si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi generici o imprecisi, si dovrebbe specificare la normativa oggetto del rinvio;

                per quanto detto in premessa, all'articolo 3, comma 4, si dovrebbe sopprimere il termine «eventuale».

        Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

            sotto il profilo della specificità e omogeneità del contenuto:

                abbia cura il legislatore di volersi attenere, in occasione della definizione del contenuto dei decreti legge che intenda adottare, alle indicazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, tenendo in particolare conto dello stretto nesso intercorrente tra l'intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto legge – dal punto di vista oggettivo e materiale ovvero dal punto di vista funzionale e finalistico – e la ricorrenza dei presupposti fattuali indicati al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, se del caso procedendo ad adottare, al fine di inserirvi eventuali discipline che presentino profili autonomi di necessità e di urgenza «atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati», evitando così «la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei».


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;

            condivisa la necessità di fronteggiare le esigenze di funzionalità del Comparto difesa e sicurezza, atteso il maggior impiego del personale in conseguenza della riduzione per effetto delle cessazioni dal servizio non integralmente reintegrate in applicazione del parziale blocco del turn over, disposto dai provvedimenti recanti misure di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego;

            rilevato che l'articolo 6, comma 2, sospende, per l'esercizio finanziario 2013, l'efficacia dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 che prevede la riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in favore delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferma restando la validità della proroga dei suddetti effetti per l'anno 2014;

            considerato, infine, che l'articolo 7, comma 3, modifica l'articolo 24, comma 74, del decreto-legge n. 78 del 2009 allo scopo di impiegare il contingente di 1.250 appartenenti alle Forze armate anche nell'espletamento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, oltre che di perlustrazione e pattuglia, come già previsto per le 3.000 unità di cui all'articolo 7-bis, comma 1 del decreto-legge n. 92 del 2008,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere al comma 2 dell'articolo 6 la deroga relativa alla riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in favore del Comparto difesa e sicurezza anche all'esercizio finanziario 2014, provvedendo al reperimento delle necessarie risorse finanziarie senza attingere ai fondi destinati annualmente al trattamento accessorio del personale in favore delle Forze armate e delle Forze di polizia;

        e con la seguente condizione:

            si provveda a sostituire il comma 3 dell'articolo 7 con il seguente:

        «3. All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola “anche” è soppressa e, dopo le parole “destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia” sono inserite le seguenti “nonché di vigilanza a siti e obiettivi sensibili”».


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il progetto di legge C. 1540, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di

genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

                la quantificazione degli oneri connessi all'estensione del gratuito patrocinio, prevista ai sensi dell'articolo 2, comma 3, è stata effettuata in maniera prudenziale, tenendo peraltro conto dell'aumento dei casi di ricorso a gratuito patrocinio registratosi negli ultimi anni per i reati di stalking e violenza domestica;

                le risorse residue iscritte nel fondo relativo ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 5, della legge n. 96 del 2012, sono sufficienti ad assicurare l'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal successivo comma 6 del medesimo articolo 15, tenuto conto delle stime assolutamente prudenziali effettuate per il calcolo delle risorse da utilizzare a copertura delle minori entrate in materia di erogazioni liberali derivanti dal suddetto articolo 15;

                l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, non pregiudica l'adempimento degli obblighi internazionali già previsti a legislazione vigente;

                le disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari, limitandosi a tipizzare e circoscrivere i presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno, non determinano un ampliamento della platea dei destinatari e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica rispetto a quelli ascrivibili all'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

                le anticipazioni delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo», previste ai sensi dell'articolo 6, comma 1, essendo finalizzate ad evitare ritardi nell'attuazione del citato programma non innova la tempistica già prevista e non determina pertanto alterazioni del profilo temporale delle erogazioni già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica;

                l'utilizzo delle risorse relative al riordino delle carriere e dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del comparto sicurezza e difesa di cui all'articolo 6, comma 3, determinando l'impiego dei residui passivi iscritti in bilancio per tale finalità per soli due milioni annui negli esercizi finanziari 2011 e 2012, non pregiudicherà la realizzazione degli interventi già previsti in materia di riordino a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

                la quantificazione degli oneri in materia di trattamento accessorio del personale del comparto difesa e sicurezza, di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, è stata elaborata sulla base delle

comunicazioni fornite dalle amministrazioni interessate in sede di predisposizione del disegno di legge di assestamento, in relazione al personale cessato;

                l'assegnazione delle disponibilità residue del fondo emergenza Nord Africa agli interventi di cui all'articolo 6, comma 5, risulta coerente con i profili di spesa previsti a legislazione vigente e non determina effetti finanziari negativi;

                l'articolo 7, comma 3, limitandosi a consentire una maggiore flessibilità di impiego del contingente delle Forze armate messo a disposizione dei Prefetti per il concorso a compiti di controllo del territorio non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

                all'articolo 10, comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, appare necessario modificare il riferimento al fondo di protezione civile con quello al fondo per le emergenze nazionali del quale è prevista l'istituzione ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1, lettera d);

                la modifica della durata della dichiarazione dello stato di emergenza prevista ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), non determinerà nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che ad essa non farà seguito una variazione del limite massimo degli oneri per i primi interventi di assistenza e soccorso, per i quali verrà utilizzato il fondo per le emergenze nazionali;

                il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle risorse estorsive e dell'usura, del quale è previsto l'utilizzo per il finanziamento nell'anno 2013 del fondo per interventi emergenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 11, commi da 1 a 4, reca, al netto degli utilizzi previsti per la copertura degli interventi già previsti a legislazione vigente, le necessarie disponibilità;

                il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potrà far fronte alle attività connesse alla verifica delle attrezzature di lavoro e alla formazione e all'abilitazione al loro utilizzo, di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), nell'ambito delle proprie risorse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

            valutata l'opportunità di una integrazione delle risorse da destinare al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5, ai fini della sua piena realizzazione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 10, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dell'apposito stanziamento sul Fondo di

protezione civile destinato allo scopo con le seguenti: del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 1540, di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;

        considerato che:

            il decreto in esame pone un problema di fondo che è quello del linguaggio oltre che della opportunità politica, in quanto si accomunano in un provvedimento in «materia di sicurezza» questioni così diverse tra loro come la violenza sulle donne, la protezione civile e le province;

            è stato più volte affermato come il problema della violenza sulle donne sia un problema culturale ancor prima che criminale ed emergenziale e che come tale vada affrontato, partendo dagli interventi in materia di cultura, istruzione e informazione;

            il decreto in oggetto interviene puntualmente in materia penale, apportando quelle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale finalizzate ad una maggiore tutela delle vittime;

            nonostante l'articolo 5 del provvedimento sia dedicato ad un «Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere», peraltro non adeguatamente finanziato, non si pone la dovuta e necessaria attenzione sulla parte della prevenzione e della creazione di una cultura del rispetto tra i generi;

            è ormai universalmente riconosciuto che una delle radici della violenza di genere è da ricercare nella presenza di discriminazioni e stereotipi;

            considerato inoltre che l'articolo 12 della Convenzione di Istanbul, cui la mozione del Parlamento e il decreto in esame si ispirano, indica, tra gli obblighi generali assunti dalle parti la promozione di cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra «pratica» basata su modelli stereotipati delle donne e degli uomini;

            ritenuto altresì che per promuovere un cambiamento culturale nel Paese occorra intervenire su più fronti: istruzione e formazione delle nuove generazioni; formazione degli operatori che vengono a contatto con le vittime, dai pronto soccorsi al personale giudiziario alla magistratura; modifica dei messaggi veicolati dai media e dai new media e dalla pubblicità;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

                a) alla rubrica, sopprimere la parola «straordinario»;

                b) al comma 1, sopprimere le parole «anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» e la parola «straordinario»;

                c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis: «Il Piano dovrà essere dotato di un fondo a copertura di tutte le azioni previste, non inferiore alla dotazione annuale prevista per il precedente Fondo, che contenga al suo interno capitoli di spesa vincolati alle diverse aree di intervento: educazione nelle scuole di ogni ordine e grado, formazione del personale educativo, formazione delle varie professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking, campagne di informazione e sensibilizzazione, sostegno ai centri antiviolenza, ai servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e agli uomini maltrattanti.»;

                d) al comma 2, lettera b), sostituire le parole «e contro la violenza e la» con le seguenti: «, alla sessualità rispettosa, al rifiuto di tutte le forme di violenza e di»;

                e) al comma 2, lettera b) aggiungere il riferimento ad attività didattiche e progettuali di formazione per le studentesse e gli studenti anche in raccordo con associazioni ed enti locali del territorio;

                f) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            b-bis) «predisposizione e istituzione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro delegato per le pari opportunità, di corsi di formazione diretti agli insegnanti, ai supervisori, ai direttori e a tutti gli altri soggetti coinvolti nell'istruzione degli alunni, affinché dispongano di tutti gli strumenti pedagogici necessari per combattere gli stereotipi basati sul genere e al fine di promuovere la parità tra uomini e donne»;

                g) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-ter) «promozione da parte del Ministro delegato per le pari opportunità, sentito il sottosegretario di Stato presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri delegato per l'editoria, di interventi per il superamento degli stereotipi nella rappresentazione dei generi da parte dei mezzi di comunicazione di massa e nella pubblicità, in particolare sollecitando l'adozione di codici di condotta da parte degli operatori del settore»;

                h) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-quater) «raccogliere, su iniziativa del Ministro delegato per le pari opportunità, sentito il sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per l'editoria, dati comparabili riguardanti le donne e i mezzi di informazione, con la presentazione, da parte dei medesimi soggetti, di una relazione annuale in merito alle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura»;

                i) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-quinquies) «promozione da parte del Ministro delegato per le pari opportunità, in diverse lingue, di campagne di sensibilizzazione e numeri telefonici di pubblica utilità, rivolti sia alle donne vittime di violenza sia a quegli uomini che temono di poter compiere, o hanno già compiuto e intendono essere aiutati, atti di violenza nei confronti di donne»;

                j) comma 2, lettera d), prevedere la formazione in particolare di avvocati, magistrati e forze dell'ordine anche attraverso percorsi universitari specifici;

                k) al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

            «f) istituire presso l'ISTAT un Osservatorio permanente sulla violenza contro le donne, nel quale far convergere flussi stabili di dati sulla violenza provenienti dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro delegato per le pari opportunità, dai centri anti violenza e da soggetti pubblici e privati. Il Ministro delegato per le pari opportunità, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio, presenta una relazione annuale sull'efficacia delle singole misure e sull'evoluzione del fenomeno della violenza di genere alle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura;».


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge n. 93 del 2013 (C. 1540 Governo) recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

            considerato che:

                all'articolo 10, comma 1, lettera a), laddove si modifica il comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, viene mantenuto il riferimento all'imminenza degli eventi calamitosi che rischia di produrre, per la sua indeterminatezza, difficoltà sul piano applicativo;

                al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera a), andrebbe indicato espressamente il Ministro con portafoglio al quale può essere delegata dal Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta di stato di emergenza;

                al comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera c), sono previsti i diversi tipi di intervento che possono essere disposti con le ordinanze di protezione civile, senza però definire un ordine di priorità degli stessi, che potrebbe essere invece opportuno anche ai fini dell'impiego delle risorse finanziarie;

            considerato che il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 2, commi 2-sexies e 2-septies, ha introdotto e disciplinato il controllo preventivo della Corte dei conti sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri;

            considerato che:

                tale controllo preventivo di legittimità era stato inserito in ragione della consolidata prassi di proroga degli stati di emergenza, che finivano per avere così una significativa durata;

                tale condizione è ormai superata a seguito della novella alla legge n. 225 del 1992 introdotta dal decreto legge n. 59 del 2012 che ha delimitato temporalmente la durata e l'eventuale proroga dello stato di emergenza;

            ritenuto che il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri andrebbe pertanto eliminato in ragione della riduzione dei tempi di durata delle emergenze che rendono complesso tale controllo sia sotto il profilo temporale sia sotto il profilo dell'efficacia degli interventi emergenziali;

            sottolineato che tale esigenza è stata condivisa dal Governo che, in sede di conversione presso i due rami del Parlamento del citato decreto-legge n. 59 del 2012, aveva accolto specifici ordini del giorno diretti a impegnare il Governo a sopprimere i richiamati commi 2-sexies e 2-septies dell'articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010 (alla Camera ordine del giorno 9/5203/18; al Senato ordine del giorno 100);

            considerata l'opportunità di introdurre una disciplina sulla ripartizione fra lo Stato e le regioni delle risorse necessarie per il funzionamento, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture di cui si compone il sistema di allerta statale e regionale, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992;

            rilevata la necessità di autorizzare sul piano normativo le caratteristiche della bandiera di istituto del Dipartimento della protezione civile nonché l'utilizzo di specifiche uniformi per il personale del medesimo Dipartimento nell'espletamento delle attività di protezione civile, al fine di essere prontamente individuato;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 10, specificando cosa si intende per «imminenza» degli eventi calamitosi, individuando espressamente il Ministro con portafoglio al quale può essere delegata dal Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta di stato di emergenza, nonché definendo un ordine di priorità degli interventi che possono essere disposti dalle ordinanze di protezione civile;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire – all'articolo 10, comma 1, lettera a) – che le risorse finanziarie individuate dalla delibera che dichiara lo stato di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni individuati dal Commissario delegato, sono le risorse destinate ai primi interventi di emergenza;

            c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare le disposizioni introdotte dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, eliminando i commi 2-sexies e 2-septies dell'articolo 2 relativi al controllo preventivo della Corte dei Conti sugli atti emanati dai commissari delegati;

            d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre una disciplina per definire i criteri e le modalità con cui ripartire fra lo Stato e le regioni gli oneri necessari per il funzionamento, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture di cui si compone il Sistema di allerta statale e regionale;

            e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di demandare ad un atto di rango secondario la definizione delle caratteristiche della bandiera di istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché la previsione dell'utilizzo di specifica uniforme per il personale del medesimo Dipartimento nell'espletamento delle attività di protezione civile.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

            esaminato disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» (C. 1540 Governo),

        premesso che:

            deve considerarsi assolutamente condivisibile e prioritario l'obiettivo di rafforzare le misure e gli strumenti finalizzati a contrastare e prevenire la violenza di genere, i maltrattamenti in ambito familiare e gli atti persecutori;

            appare opportuno precisare ed eventualmente integrare la formulazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge in oggetto, al fine di rendere più incisivo ed efficace il perseguimento degli obiettivi che il provvedimento si propone;

            in particolare, per quanto concerne le materie di competenza della IX Commissione, si evidenzia l'opportunità di una ulteriore riflessione in ordine all'introduzione della misura accessoria della sospensione fino a tre mesi della patente di guida, di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge, in ragione del fatto che tale misura non sembra strettamente connessa con la natura dei reati in questione e può comportare effetti di aggravio e complicazione sotto il profilo procedurale;

            con riferimento alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1, si osserva altresì che non pare congrua la previsione di un'aggravante del delitto di atti persecutori nel caso in cui tali atti siano commessi attraverso strumenti informatici o telematici;

            con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, si esprime apprezzamento per l'introduzione di misure finalizzate a perseguire il furto d'identità digitale, in linea con le proposte contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti, approvato dalla Commissione nella precedente legislatura; occorre peraltro rilevare l'esigenza di una migliore definizione normativa del concetto di identità digitale; si osserva altresì che la dizione «sostituzione di identità digitale» appare suscettibile di determinare ambiguità;

            occorre infine rilevare, sotto il profilo generale delle modalità della legislazione, che non sembra opportuno inserire in un decreto-legge finalizzato al conseguimento di obiettivi socialmente tanto rilevanti e ben definiti, numerose disposizioni che riguardano materie e questioni di natura del tutto diversa, in alcuni casi neppure

riconducibile all'ordinamento penale, con l'effetto di configurare il provvedimento come un ulteriore decreto-legge omnibus,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento alla lettera a) del comma 3, dell'articolo 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere le parole da: «e dopo le parole: “alla persona offesa”» fino alla fine della lettera;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge;

            c) con riferimento alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire le parole: «con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti» con le seguenti: «con furto di identità in danno di uno o più soggetti mediante sottrazione delle credenziali di accesso o di altri dati di identificazione personale in forma elettronica»;

            d) conseguentemente, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire la rubrica dell'articolo 9 con la seguente: «(Frode informatica commessa con furto d'identità digitale)».


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2013, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (C. 1540, Governo);

            esprimendo apprezzamento per le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, miranti a garantire l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo», ed in particolare quelle relative all'Asse 1, finalizzate a garantire la creazione di un contesto più favorevole alla vita delle imprese attraverso il contrasto attivo alla criminalità organizzata;

            esprimendo condivisione inoltre sia con le disposizioni finalizzate a contrastare il furto di materiali da impianti ed infrastrutture destinate ad erogare servizi pubblici, di cui all'articolo 8, che con quelle che mirano a contrastare le frodi informatiche ed in particolare il cosiddetto furto di identità elettronica, recate dall'articolo 9;

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1540 Governo: «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

            valutato in senso positivo l'inserimento, tra le disposizioni volte alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, dell'articolo 5, concernente il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, considerandolo una prima misura verso l'attuazione concreta delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 27 giugno 2013;

            rilevati, tuttavia, alcuni profili critici connessi alla suddetta disposizione di cui all'articolo 5, costituiti soprattutto dal carattere episodico degli interventi ivi previsti laddove si ritiene necessario, invece, dare continuità e stabilità alla rete territoriale di servizi integrati per il sostegno e la protezione delle donne vittime di violenza, quali le case rifugio e i centri antiviolenza;

            ritenuto che, per il raggiungimento del predetto obiettivo, si renda necessaria l'istituzione di un Fondo ad hoc che sia finanziato annualmente dalla legge di stabilità, da ripartire tra le regioni;

        esprime,

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            al fine di dare continuità all'attuazione del Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del

decreto-legge in titolo nonché di incrementare e rendere uniforme su tutto il territorio nazionale, in misura di almeno uno ogni diecimila abitanti, la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio, affinché tali strutture operino in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone che subiscono violenza, provvedano le Commissioni di merito ad inserire una nuova disposizione che preveda l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito Fondo denominato «Fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne nonché organizzazione dei centri antiviolenza e delle case rifugio», finanziato annualmente dalla legge di stabilità, da ripartire tra le regioni.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 1540 Governo recante «DL n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

            rilevato che il provvedimento in esame opportunamente interviene, a soli due mesi dalla relativa ratifica con la legge 27 giugno 2013 n. 77, per dare attuazione alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

            osservato che le misure recate appaiono prevalentemente rivolte ad affrontare il problema della violenza domestica come fenomeno di sicurezza pubblica, e che occorrerebbe intervenire maggiormente al fine di realizzare un'attività coordinata tra forze di polizia, magistratura e servizi di aiuto e supporto alle vittime;

            ricordato che il Trattato di Lisbona ha riaffermato il principio di uguaglianza tra donne e uomini, inserendolo tra i valori e tra gli obiettivi dell'Unione (articoli 2 e 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea TUE) e che la dichiarazione n. 19 annessa ai Trattati afferma che l'Unione mirerà a lottare contro tutte le forme di violenza domestica; la stessa dichiarazione impegna gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire tali atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime;

            evidenziato che l'articolo 5 del decreto-legge in esame attribuisce al Ministro per le pari opportunità compiti di prevenzione, affidandogli l'elaborazione del Piano di azione straordinario contro la

violenza sessuale e di genere che comprende anche una pluralità di azioni atte a prevenire il fenomeno stesso e a promuovere la cultura del rispetto dell'altro e della corretta relazione tra sessi nonché la sensibilizzazione alle tematiche dell'anti-violenza ed anti-discriminazioni;

            ricordato altresì che l'eradicazione di tutte le forme di violenza fondate sul genere costituisce una priorità della Strategia 2010-2015 per la promozione della parità fra uomini e donne nell'Unione europea nonché del Programma di Stoccolma per lo Spazio di libertà sicurezza e giustizia, 2010-2014;

            richiamati i contenuti della direttiva 2011/99/UE (che istituisce l’«Ordine di protezione europeo»), del Regolamento (UE) n. 66 del 2013 (riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile), della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e della risoluzione del 5 aprile 2011 del Parlamento europeo sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne;

            evidenziata la necessità, in tale quadro, di garantire la massima tutela dei minori testimoni di qualsiasi forma di violenza, anche a tal fine estendendo le aggravanti per i reati commessi in presenza di minori a tutte le fattispecie oggetto del provvedimento e definendo specifiche modalità di assunzione della testimonianza dei minori medesimi;

            sottolineata altresì l'opportunità di estendere gli obblighi di costante comunicazione a tutela della persona offesa dai reati di maltrattamento, in coerenza con le indicazioni della citata direttiva 2012/29/UE, che stabilisce (articolo 6 – Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso) che «Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata che riguardano la vittima. Gli Stati membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare ulteriormente le misure a tutela della persona offesa dai reati di maltrattamento, ampliando gli obblighi di costante comunicazione e protezione in coerenza con le indicazioni della direttiva 2012/29/UE.


Testo
del disegno di legge
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Testo
delle Commissioni
Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

      1. Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.
 
Art. 1-bis.
 

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari.

          2. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

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Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:

            il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        «1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

            “11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”.

        1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale è abrogato.

        1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

            “5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore”»;

            dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, dopo le parole: “per il delitto previsto dall'articolo 609-quater” sono inserite le seguenti: “o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore”;

            b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

        “Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile”.

        2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: “fino a euro 51” sono sostituite dalle seguenti: “fino a euro 1.032”»;

            al comma 3:

                la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        «a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione


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affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”»;

                la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            «b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma”»;

        dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        «4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: “di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7”».

        All'articolo 2:

            al comma 1:

                prima della lettera a) sono inserite le seguenti:

            «0a) all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”;

            0b) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:

            “f-quater) delitti previsti dall'articolo 612-bis del codice penale”»;

                alla lettera a), le parole: «è inserita la seguente: “582,”e» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti: “582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate,”,», dopo le parole: «secondo comma» è inserito il seguente segno d’ interpunzione: «,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis”»;

                dopo la lettera a) è inserita la seguente:

            «a-bis) all'articolo 282-quater, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l'imputato si sottopone positivamente ad


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un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2»;

                alla lettera b):

                    al numero 1), le parole: «e 282-ter devono essere immediatamente comunicati» sono sostituite dalle seguenti: «, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria,»;

                    al numero 2), le parole da: «282-bis» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede»;

                    al numero 3), le parole da: «282-bis» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio»;

                dopo la lettera b) è inserita la seguente:

            «b-bis) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: “previsti dagli articoli” è inserita la seguente: “572,” e le parole: “e 609-undecies” sono sostituite dalle seguenti: “, 609-undecies e 612-bis”»;

                alla lettera d), capoverso ART. 384-bis:

                    al comma 1, dopo le parole: «previa autorizzazione del pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica», dopo le parole: «l'integrità fisica» sono inserite le seguenti: «o psichica » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni»;

                    al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento»;


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                alla lettera e), le parole: «agli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli»;     

                la lettera f), è sostituita dalla seguente:

            «f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole: “di cui agli articoli” è inserita la seguente: “572,” e le parole: “e 590, terzo comma,” sono sostituite dalle seguenti “, 590, terzo comma, e 612-bis”»;

                alla lettera g), capoverso comma 3-bis, le parole: «Per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i delitti commessi con violenza alla persona»;

                la lettera h) è sostituita dalla seguente:

            «h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole: “e al difensore” sono inserite le seguenti: “nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa”»;

                dopo la lettera h) è inserita la seguente:

            «h-bis) all'articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria può provvedere su disposizione del pubblico ministero alla sua citazione per il giudizio direttissimo e alla contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero”»;

                alla lettera i), numero 1), le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»;

                è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            «i-bis) all'articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e nei casi di cui all'articolo 384-bis”»;

            al comma 3, le parole: «“572, 583-bis, 612-bis”» sono sostituite dalle seguenti: «“572, 583-bis,” e le parole: “e 609-octies” sono sostituite dalle seguenti: “609-octies e 612-bis”»;

            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «4-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole: “alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte» sono inserite le seguenti: “, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente”».


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        All'articolo 3:

            al comma 1:

                al primo periodo, dopo le parole: «sia segnalato» sono inserite le seguenti: «, in forma non anonima,» e le parole: «al reato di cui all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti: «ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale»;

                al secondo periodo, le parole: «tutti gli atti, non episodici» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più atti, gravi ovvero non episodici» e le parole: «o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa» sono sostituite dalle seguenti: «o tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva»;

            al comma 2, dopo le parole: «n. 38» sono inserite le seguenti: «, come modificato dal presente decreto», dopo le parole: «articolo 218 del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al» e le parole: «secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

            al comma 4, la parola: «eventuale» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento»;

            al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del medesimo codice nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo»;

            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, come individuati in esecuzione del Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere».

        All'articolo 4:

            al comma 1:

                all'alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;

                al capoverso ART. 18-bis:

                        al comma 1:

                            al primo periodo, le parole: «anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa


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autorità» sono sostituite dalle seguenti:«con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima»;

                            al secondo periodo, le parole: «tutti gli atti, non episodici» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più atti, gravi ovvero non episodici» le parole: «tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa» sono sostituite dalle seguenti: «tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva»;

                        al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «emergano nel corso di interventi assistenziali» sono inserite le seguenti: «dei centri antiviolenza e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1»;

                        dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13».

        L'articolo 5 è sostituito dai seguenti:

        «Art. 5. – (Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere). – 1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza delle donne, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un “Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere”, di seguito denominato “Piano”, che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

        2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:

            a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

            b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;


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            c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

            d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

            e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;

            f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

            g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

            h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;

            i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

            l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

        3. Il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.

        4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.


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        5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        Art. 5-bis. – (Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio). – 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

            a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

            b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

            c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già presenti in ogni regione;

            d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne Finlandia, 8-10 novembre 1999.

        3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:

            a) enti locali, in forma singola o associata;

            b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato


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esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

            c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

        4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

        5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.

        6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

        7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo».

        All'articolo 6:

            al comma 1:

                al primo periodo, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole da: «il Fondo» fino a: «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzata l'anticipazione, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, delle quote di contributi europei» ;

                al secondo periodo, la parola: «comunitaria» è sostituita dalla seguente: «europea»;

                al comma 2, dopo la parola: «convertito,», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «con modificazioni,»;

                al comma 3, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»;

                al comma 5, le parole: «per l'anno per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2013».


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        Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

        «Art. 6-bis. – (Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo). – 1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri soggetti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

        2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali è consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l'accordo è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In caso di accordi tra soggetti pubblici, anche non economici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati a presìdi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalità attuative del presente comma, nonché individuate eccezionali esigenze per le quali può essere altresì consentito il ricorso alla predetta permuta.

        3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto può assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprietà pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze».

        All'articolo 7:

            al comma 2, lettera b), il capoverso numero 3-sexies) è soppresso;


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            dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. All'articolo 260 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        “Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica”»;

            al comma 4, le parole: «, dopo il primo comma è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» e le parole: «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».

        Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

        «Art. 7-bis. – (Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia). – 1. Agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati appartenenti all'Unione europea e degli altri Stati esteri, distaccati dalle autorità competenti, che partecipano nel territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.

        2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, è consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi ai veicoli utilizzati sul territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l'espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.

        3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati appartenenti all'Unione europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 è regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale».

        All'articolo 8:

            al comma 1, lettera a), alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;

            al comma 2, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del codice penale»;


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            dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Fuori dei casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, le imprese che abbiano subìto il danneggiamento di materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono richiedere un indennizzo per il ristoro del danno subìto a carico del Fondo di solidarietà civile, istituito ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

        2-ter. Per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 2-bis le somme stanziate sul Fondo ivi previsto sono utilizzate nel limite massimo annuo di 5 milioni di euro. Le richieste di indennizzo per il ristoro del danno che non possono essere soddisfatte a causa del predetto limite di spesa sono prioritariamente soddisfatte nell'anno successivo. L'indennizzo è concesso per la sola parte eccedente la somma liquidata o che può essere liquidata sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata.

        2-quater. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, come modificato dal presente articolo, i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefìci di cui al presente articolo sono definiti, in prima attuazione e in via d'urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

        2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, le parole: “il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”».

        All'articolo 9:

            al comma 1:

                alla lettera a), capoverso, la parola: «sostituzione» è sostituita dalle seguenti: «furto o indebito utilizzo»;

                alla lettera b), le parole: «all'ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo comma»;

            il comma 2 è soppresso;

            al comma 3, la lettera b) è soppressa.


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        Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

        «Art. 9-bis. – (Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013). – 1. Il punto 4) dell'allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, è sostituito dal seguente:

        “4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi di artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:

            a) l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;

            b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante o non può, com’è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;

            c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante o, se è progettato per la detonazione, non può, com’è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari”.

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo».

        All'articolo 10:

            al comma 1:

                alla lettera a), capoverso 1:

                    al primo periodo, dopo le parole: «alla qualità degli eventi» sono aggiunte le seguenti: «e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza»;

                    al secondo periodo, le parole: «dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies»;

                alla lettera c), alinea, le parole: «l'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «il quarto»;

                dopo la lettera c) è inserita la seguente:

        «c-bis) al comma 4-quinquies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e del Fondo per le emergenze nazionali”».


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        All'articolo 11:

            dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        «4-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 40 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) dopo le parole: “organi di polizia” sono inserite le seguenti: “e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

                b) dopo le parole: “finalità di giustizia,” sono inserite le seguenti: “di soccorso pubblico,”.

        4-ter. Dopo il comma 12 dell'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        “12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico”»;

            al comma 5:

                prima della lettera a) è inserita la seguente:

            «0a) all'articolo 3, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotta dal comma 12 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogata”»;

                alla lettera c), alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto».

        Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

        «Art. 11-bis.(Interventi a favore della montagna). – 1. Per l'anno 2013 le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle energie alternative. A tale scopo le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'UNCEM, che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio».

        L'articolo 12 è soppresso.

        Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

        «Art. 12-bis. – (Disposizioni finanziarie per gli enti locali). – 1. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come


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modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013”.

        2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 dicembre 2013».

        La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Norme in tema di gestioni commissariali delle province e in favore degli enti locali».


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DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2013, N. 93

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Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2013.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica;

        Considerato, altresì, necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime;

        Ravvisata la necessità di intervenire con ulteriori misure urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, nonché per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa;

        Ravvisata, altresì, la necessità di introdurre disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di attività di particolare rilievo strategico, nonché per garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrità psico-fisica;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di protezione civile, anche sulla scorta dell'esperienza acquisita nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

2012, n. 100, nonché di introdurre disposizioni per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potenziandone l'operatività;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del giorno 8 agosto 2013;

        Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE
Capo I
PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE
Articolo 1.
(Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori).
Articolo 1.
(Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori).

        1. All'articolo 572, secondo comma, del codice penale, dopo la parola: «danno» le parole «di persona minore degli anni quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «o in presenza di minore degli anni diciotto».

        1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

        «11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza».

          1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale è abrogato.
          1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

        «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore».

        2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:         2. Identico.
        «5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;  
        5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.».  
          2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al primo comma, dopo le parole: «per il delitto previsto dall'articolo 609-quater» sono inserite le seguenti: «o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore»;
              b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

        «Qualora riguardi taluno dei delitti previsti agli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile».

 

        2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a euro 51» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro 1.032».

        3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

        3. Identico:

            a) al secondo comma le parole: «legalmente separato o divorziato» sono sostituite dalle seguenti: «anche separato o divorziato» e dopo le parole: «alla persona offesa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;             a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;

            b) al quarto comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La querela proposta è irrevocabile.».             b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma».

        4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: «valuta l'eventuale adozione di provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «adotta i provvedimenti».

        4. Identico.

          4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: «di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7».
Articolo 2.
(Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 572 del codice penale).
Articolo 2.
(Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 572 del codice penale).

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

              0a) all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;
              0b) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:

        «f-quater) delitti previsti dall'articolo 612-bis del codice penale»;

            a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola «571,» è inserita la seguente: «582,» e le parole «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «609-octies e 612, secondo comma»;             a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola «571,» sono inserite le seguenti: «582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, », le parole «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «609-octies e 612, secondo comma,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis »;
              a-bis) all'articolo 282-quater, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero ed al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2»;
            b) all'articolo 299:             b) identico:
                1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter devono essere immediatamente comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;                 1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
                2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità.»                 2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede.»
                3) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità.».                 3) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. ».
              b-bis) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: «previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «572,» e le parole: «e 609-undecies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-undecies e 612-bis».
            c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: «l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;»;             c) identica;
            d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente: «Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.             d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente: «Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

        2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.»;

        2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento»;

            e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole «agli articoli» sono inserite le seguenti: «572,»;             e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «572,»;
            f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti «572,»;             f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole «di cui agli articoli» è inserita la seguente: «572,» e le parole: «e 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti «, 590, terzo comma, e 612-bis »;
            g) all'articolo 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni.»;             g) all'articolo 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni.»;
            h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole «e al difensore», sono aggiunte le seguenti: «nonché, quando si procede per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa»;             h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole «e al difensore», sono aggiunte le seguenti: «nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa»;
              h-bis) all'articolo 449, comma 5, sono aggiunti, alla fine, i seguenti periodi: «Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria può provvedere su disposizione del pubblico ministero alla sua citazione per il giudizio direttissimo e alla contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero»;
            i) all'articolo 498:             i) identico:
                1) al comma 4-ter, dopo le parole «agli articoli» sono inserite le seguenti: «572,»;                 1) al comma 4-ter, dopo le parole «agli articoli» è inserita la seguente: «572,»;
                2) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: «4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette.».                 2) identico.
              i-bis) all'articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «e nei casi di cui all'articolo 384-bis».

        2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente: «a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;».

        2. Identico.

        3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole «La persona offesa dai reati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 583-bis, 612-bis». Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.         3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole «La persona offesa dai reati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 583-bis,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «609-octies e 612-bis ». Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
        4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.         4. Identico.
          4-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole: «alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente».
Articolo 3.
(Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica).
Articolo 3.
(Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica).

        1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

        1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonchè 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

        2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.         2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
        3. Il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.         3. Identico.
        4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità dell’eventuale segnalante.         4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.
        5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale.         5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale, ovvero dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del medesimo codice nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.
          5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, come individuati in esecuzione del Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.
Articolo 4.
(Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica).
Articolo 4.
(Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica).

        1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

        1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

        «Art. 18-bis.
(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica).
        «Art. 18-bis.
(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica).

        «1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

        «1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

        2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.         2. Identico.
        3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali.         3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza e dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1.
        4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.         4. Identico.
          4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13.
        5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.».         5. Identico».
Articolo 5.
(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere).
Articolo 5.
(Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere).

        1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata, un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.

        1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza delle donne, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un «Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

        2. Il Piano persegue le seguenti finalità:         2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:
            a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne;             a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
              b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
            b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;             c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
            c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;             d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
            d) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking;             e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;
            e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;             f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
              g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;
            f) prevedere una raccolta strutturata dei dati del fenomeno, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;             h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;
            g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking;             i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;
            h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.             l) identica.
 

        3. Il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.

          4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
        3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Articolo 5-bis.
(Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio).
 

        1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

          2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
              a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
              b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
              c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già presenti in ogni regione;
              d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia, 8-10 novembre 1999.
 

        3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:

              a) enti locali, in forma singola o associata;
              b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
              c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
 

        4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

        5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.

        6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

        7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.

Capo II
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA PER LO SVILUPPO, DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI FENOMENI DI PARTICOLARE ALLARME SOCIALE
Capo II
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA PER LO SVILUPPO, DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI FENOMENI DI PARTICOLARE ALLARME SOCIALE
Articolo 6.
(Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa).
Articolo 6.
(Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa).

        1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013», il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

        1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse dell'Unione europea relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013», a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzata l'anticipazione, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, delle quote di contributi europei e statali previste per il periodo 2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si provvede, per la parte europea, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

        2. Al fine di assicurare la funzionalità del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis.         2. Al fine di assicurare la funzionalità del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalità di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 della medesima autorizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalità di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 della medesima autorizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:         4. Identico.
            a) le parole: «il cui importo giornaliero non potrà, comunque, eccedere la misura di lire 10.000 pro capite,» sono sostituite dalle seguenti: «il cui importo giornaliero non potrà, comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,»;  
            b) le parole «di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione».  

        5. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate per l'anno per l'anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

        5. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate per l'anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

 
Articolo 6-bis.
(Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo).
 

        1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri soggetti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

          2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali è consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l'accordo è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In caso di accordi tra soggetti pubblici, anche non economici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati a presìdi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalità attuative del presente comma, nonché individuate eccezionali esigenze per le quali può essere altresì consentito il ricorso alla predetta permuta.
          3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto può assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprietà pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio).
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio).

        1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016.».

        1. Identico.

        2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

        2. Identico:

            a) al numero 3-bis), dopo le parole «articolo 624-bis» sono aggiunte le seguenti: «o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»;             a) identica;
            b) dopo il numero 3-quater), sono aggiunti i seguenti:             b) identico:
        «3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;         «3-quinquies) identico;
        3-sexies) se il fatto è commesso in presenza di un minore. ».         3-sexies) soppresso».
        3. All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola «interamente» è sostituita dalla seguente: «anche».

        3. Identico.

          3-bis. All'articolo 260 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
          «Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica».

        4. All'articolo 682 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».

        4. All'articolo 682 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».

 
Articolo 7-bis.
(Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia).
 

        1. Agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati appartenenti all'Unione europea e degli altri Stati esteri, distaccati dalle autorità competenti, che partecipano nel territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.

          2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, è consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi ai veicoli utilizzati sul territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l'espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.
          3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati appartenenti all'Unione europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 è regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale.
Articolo 8.
(Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione).
Articolo 8.
(Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione).

        1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:             a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) è inserito il seguente:
        «7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;»;         «7-bis) identico;»;
            b) all'articolo 648, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).».             b) identica.

        2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, dopo le parole «numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)» sono inserite le seguenti: «, nonché 7-bis)» e dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ultimo periodo;».

        2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, dopo le parole «numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)» sono inserite le seguenti: «, nonché 7-bis)» e dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;».

          2-bis. Fuori dei casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, le imprese che abbiano subìto il danneggiamento di materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono richiedere un indennizzo per il ristoro del danno subìto a carico del Fondo di solidarietà civile, istituito ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
          2-ter. Per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 2-bis le somme stanziate sul Fondo ivi previsto sono utilizzate nel limite massimo annuo di 5 milioni di euro. Le richieste di indennizzo per il ristoro del danno che non possono essere soddisfatte a causa del predetto limite di spesa sono prioritariamente soddisfatte nell'anno successivo. L'indennizzo è concesso per la sola parte eccedente la somma liquidata o che può essere liquidata sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata.
          2-quater. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, come modificato dal presente articolo, i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefìci di cui al presente articolo sono definiti, in prima attuazione e in via d'urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
          2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, le parole: «il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
Articolo 9.
(Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale).
Articolo 9.
(Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale).

        1. All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:             a) identico:
        «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.»;         «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.»;
            b) all'ultimo comma, dopo le parole «di cui al secondo» sono inserite le seguenti: «e terzo».             b) al terzo comma, dopo le parole «di cui al secondo» sono inserite le seguenti: «e terzo».

        2. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole «e 635-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 635-quinquies e 640-ter, terzo comma,» e dopo le parole: «codice penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

        Soppresso.

        3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:         3. Identico:
            a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, è inserito il seguente:             a) identica.
        «7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime.»;  
            b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:             b) soppressa.
        «3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2.».
 
Articolo 9-bis.
(Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013).
 

        1. Il punto 4) dell'allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, è sostituito dal seguente:

          «4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi di artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:
              a) l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;
              b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante o non può, com’è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
              c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante o, se è progettato per la detonazione, non può, com’è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari».
 

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo.

Capo III
NORME IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Capo III
NORME IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 10.
(Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225).
Articolo 10.
(Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225).

        1. All'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

        1. Identico:

            a) il comma 1, è sostituito dal seguente:             a) identico:
        «1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di soccorso e di assistenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.»;         «1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di soccorso e di assistenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.»;
            b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:             b) identica;
        «1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.»;  
            c) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:             c) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dal seguente:
        «Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:         «Identico»;
            a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
            b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;  
            c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;  
            d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;  
            e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.»;  
              c-bis) al comma 4-quinquies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per le emergenze nazionali»;

            d) al comma 5-quinquies le parole da «del Fondo Nazionale» a «n. 196.» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del “Fondo per le emergenze nazionali”.».

            d) identica.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        2. Identico.

        3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:         3. Identico.
        «1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto.».  

        4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e successive modificazioni, è abrogato il comma 8.

        4. Identico.

Articolo 11.
(Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Articolo 11.
(Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

        1. Limitatamente alle attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» un fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con la legge di bilancio.

        1. Identico.

        2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a euro 15 milioni, è assegnata per l'anno 2013 per le finalità di cui al comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.         2. Identico.
        3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sul fondo di cui al comma 1, restano acquisite all'erario, in misura corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione delle emergenze.         3. Identico.
        4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in favore degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile», ivi compresi quelli relativi al trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.         4. Identico.
          4-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 40 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) dopo le parole: «organi di polizia» sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
              b) dopo le parole: «finalità di giustizia,» sono inserite le seguenti: «di soccorso pubblico,».
 

        4-ter. Dopo il comma 12 dell'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

          «12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico».
        5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:         5. Identico:
          0a) all'articolo 3, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotta dal comma 12 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogata»;
            a) all'articolo 8, comma 4, le parole «e le forze di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;             a) identica;
            b) all'articolo 71, dopo il comma 13, è inserito il seguente:             b) identica;
        «13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;  
            c) all'articolo 73, dopo il comma 5, è inserito il seguente:             c) all'articolo 73, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
        «5-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».         «5-bis. Identico».
 
Articolo 11-bis.
(Interventi a favore della montagna).
 

        1. Per l'anno 2013 le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle energie alternative. A tale scopo le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'UNCEM, che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.

Capo IV
NORME IN TEMA DI GESTIONI COMMISSARIALI DELLE PROVINCE
Capo IV
NORME IN TEMA DI GESTIONI COMMISSARIALI DELLE PROVINCE E IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI
Articolo 12.
(Gestioni commissariali delle province).
Articolo 12.
(Gestioni commissariali delle province).

        1. Sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        Soppresso

        2. Sono, altresì, fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai commissari straordinari di cui al comma 1.  
        3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.  
        4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato o di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengano in una data compresa tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2014.  
        5. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  
        Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Articolo 12-bis.
(Disposizioni finanziarie per gli enti locali).
 

        1. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013».

          2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 dicembre 2013.
Articolo 13.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 14 agosto 2013.

 
NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alfano, Ministro dell'interno.
Giovannini, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Cancellieri, Ministro della giustizia.
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.

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