Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1532 |
Responsabile unico (e relativa struttura di supporto) per realizzazione del programma straordinario di interventi ai sensi del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 («grande progetto Pompei»).
Con la prima parte della disposizione proposta, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, nomina, con proprio decreto, un responsabile unico di realizzazione del programma straordinario di interventi per Pompei ai sensi del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. Il responsabile, denominato «direttore generale di progetto» (DGP), si avvale di una struttura di supporto appositamente costituita, in modo anche da assicurare il rispetto della tempistica del «grande progetto Pompei» approvato dalla Commissione europea nel marzo 2012.
L'obiettivo è quello di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei e rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela e di valorizzazione del sito.
Il compito del DGP (coadiuvato dalla struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta di un contingente di massimo venti unità di personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e altre amministrazioni centrali appositamente comandati, e da cinque esperti nelle materie interessate) è quello di definire e approvare gli elaborati progettuali degli interventi di recupero e restauro propedeutici alla pronta attuazione del «grande progetto Pompei», gestendo le procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari e alla corretta ed efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico.
Unità «Grande Pompei».
Il comma 4 dell'articolo 1 costituisce l'Unità «Grande Pompei», con il compito di coordinare e di far convergere in un'unica sede decisionale tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi strumentali a consentire il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale ed urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito UNESCO «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», nonché a potenziare l'attrattività turistica dell'intera area.
L'Unità prevede come legale rappresentante il DGP, e prevede un Comitato di gestione, istituito con il sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato svolge la funzione di «Conferenza di servizi permanente», composta dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (o suo delegato), dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Campania e da quello della provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentati degli enti pubblici e privati coinvolti.
All'Unità sono demandate tutte le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi. In particolare, essa redige ed approva un piano strategico che dovrà prevedere, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero.
Il piano prevede anche azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, anche innovative, di partenariato pubblico-privato, con soggetti privati, anche commerciali, nonché il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.
Il piano può prevedere, infine, l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, di cui al fondo straordinario «Mille giovani per la cultura» di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, in fase di conversione.
L'Unità predispone anche un accordo di valorizzazione, cui partecipano i Prefetti delle province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale del sito UNESCO «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.
Nuova soprintendenza.
Viene modificato l'articolo 15, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
Si dispone l'istituzione della «soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia», che succede alla soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, ma con ambito territoriale di competenza limitato alle sole aree archeologiche indicate. Si dispone inoltre la nuova denominazione della soprintendenza modificandola in «soprintendenza speciale per il
Art. 2. (Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del progetto «500 giovani per la cultura»). – Con la presente disposizione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attua un programma straordinario per la prosecuzione e sviluppo dell'inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche allo scopo di incrementare la pubblica fruizione del patrimonio stesso. Tale attività si rende assolutamente necessaria ed urgente in quanto l'Italia, in questo campo, è particolarmente arretrata rispetto alle altre principali Nazioni europee, con un tasso di inventariazione e digitalizzazione assolutamente insufficiente.
In particolare si vuole dare seguito alla campagna di recupero di risorse digitali e digitalizzazione di nuovi contenuti per la creazione delle collezioni digitali dei musei, e realizzazione del modulo di interoperabilità di importanti banche dati con il sistema di Cultura Italia.
Il programma viene attuato negli istituti e nei luoghi della cultura statali individuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con l'indirizzo e l'assistenza tecnico-scientifica degli istituti centrali competenti per la tipologia di patrimonio digitalizzato. La gestione operativa è affidata alle direzioni regionali e agli istituti territoriali coinvolti.
Per la realizzazione del programma si avvia un piano di formazione della durata di un anno previo reclutamento tramite selezione pubblica di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla data di entrata in vigore del decreto, laureati nelle discipline afferenti al programma, da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attività di inventariazione e di digitalizzazione presso gli istituti e i luoghi della cultura statali.
Infatti le attività del programma richiedono competenze specialistiche sia legate alla conoscenza del patrimonio culturale e alle sue potenzialità di essere rappresentato e trasmesso attraverso le nuove tecnologie sia connesse alle tecniche di digitalizzazione e trasferimento nei sistemi informativi o di utilizzo dei contenuti digitali.
Il programma ha carattere sperimentale e pertanto si realizza, in questa dimensione, nelle regioni dell'obiettivo
Art. 3. (Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura). – La disposizione che si propone è assolutamente necessaria e urgente per far fronte fin dagli ultimi mesi del 2013 – mediante un afflusso consistente di risorse che sono di pertinenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ma che la legge finanziaria per il 2008 ha «sottratto» al Ministero per altre esigenze – al problema stringente e ormai ben noto anche all'opinione pubblica costituito dalle criticità, sempre più frequenti, relative alla regolare apertura al pubblico (si pensi ai grandi flussi di turisti stranieri) dei siti culturali, criticità causate dalla mancanza di risorse per il necessario personale.
La disposizione proposta comporta l'abrogazione del divieto di integrale riassegnazione degli introiti di cui all'articolo 110 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, percepita dagli istituti e luoghi della cultura.
Al riguardo, occorre tenere presente che l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che «A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge (...)».
Nel predetto allegato, al punto 14, figura il citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110. Disposizione, quest'ultima, che si riferisce ai «proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali».
Pertanto, gli introiti di cui si tratta non sono riassegnati integralmente all'Amministrazione,
Art. 4. (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura). – Gli interventi proposti con la presente disposizione vengono incontro alla necessità ed all'urgenza – agevolando ed allargando le ipotesi di accesso libero e gratuito alla lettura di opere e alle pubblicazioni contenenti ricerche finanziate con fondi pubblici, anche per via informatica, e quindi, in tal modo, la possibilità di sviluppo di biblioteche e archivi – di incentivare il più possibile il reperimento dell'informazione culturale e scientifica in Italia, campo in cui vi è un forte tasso di «arretratezza» rispetto agli altri principali partner europei.
La disposizione soddisfa appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto-legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa immediatamente agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali, organizzative e progettuali necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico, in vista di una piena operatività a partire dall'ultima parte del 2013.
La norma proposta, intervenendo sull'articolo 15, comma secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore), amplia le ipotesi in cui non è considerata pubblica l'esecuzione di un'opera, inserendo anche le biblioteche tra i luoghi in cui la rappresentazione dell'opera non è da ritenersi pubblica, se realizzata ai fini di promozione culturale e di valorizzazione dell'opera.
Si prevede, inoltre, che le pubblicazioni che documentano ricerche finanziate con fondi pubblici per una quota pari almeno alla metà, siano gratuitamente e liberamente accessibili telematicamente da chiunque e da qualunque luogo individualmente scelto.
Si prevedono strategie coordinate con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'integrazione dei dati e per evitare duplicazioni o sovrapposizioni delle rispettive banche dati, ottimizzando le risorse a disposizione.
La norma non ha costi aggiuntivi per lo Stato. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5. (Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto «Nuovi Uffizi», per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e per ulteriori interventi di tutela). – La disposizione prevede, anzitutto, lo stanziamento di rilevanti risorse per finanziare, avviando al più presto i relativi interventi, la realizzazione di due importantissime opere: il progetto «Nuovi Uffizi» ed il Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS).
un effettivo incremento del numero di visitatori, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti, in quanto un congruo aumento potrà essere consentito solo a fronte della realizzazione dell'intero sistema dei percorsi e degli elementi di distribuzione orizzontali e verticali;
la completa funzionalità degli Uffizi anche in riferimento agli adeguamenti impiantistici, che raggiungeranno la piena ottimizzazione quando l'intero sistema verrà completato nelle sua interezza.
Il Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah è stato istituito a Ferrara con legge 17 aprile 2003, n. 91 (poi modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296), al fine di riconoscere e valorizzare la bimillenaria presenza ebraica in Italia. Detta legge speciale aveva assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali i primi finanziamenti per la realizzazione del progetto affidata alla Direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, con la collaborazione del comune di Ferrara.
Art. 6. (Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea). – La norma è volta a favorire con la massima rapidità la realizzazione in Italia di spazi di creazione e produzione di arte contemporanea prodotta da giovani artisti sia italiani che di altre nazionalità, e si pone come necessaria e urgente per far sì che un grande patrimonio di talenti creativi in questo campo non finisca per andare irrimediabilmente perso a causa dell'impossibilità, per i giovani, a causa della mancanza di risorse, di poter disporre delle strutture necessarie nelle quali poter far crescere e sviluppare idee e contenuti artistici.
La disposizione soddisfa appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto-legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa immediatamente agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali, organizzative e progettuali necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico, in vista di una piena operatività delle misure a partire dall'ultima parte del 2013.
Si prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i beni immobili, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato e di enti pubblici nazionali che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti contemporanei italiani e stranieri.
Gli immobili sono locati, a condizioni agevolate, in favore di cooperative di artisti ed altre associazioni culturali, a cura dell'Agenzia del demanio
Gli immobili sono utilizzati per ospitare studi di artisti di arte contemporanea di età compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono altresì definite le modalità con cui i soggetti privati, anche in forma associata, sponsorizzano gli immobili individuati per sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla loro locazione, gestione e valorizzazione.
La norma non ha costi aggiuntivi per lo Stato, ma anzi dovrebbe dar luogo alla produzione di risorse destinate alla riduzione del debito pubblico dello Stato e degli enti territoriali.
CAPO II (Disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo) – Art. 7. (Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti). – La proposta si pone come necessaria ed urgente per far sì che un settore culturale, artistico ed imprenditoriale
«nuovo» e importante, ma anche finanziariamente fragile, come quello dei giovani musicisti emergenti, non vada disperso, ma abbia l'opportunità di cominciare a svilupparsi nel nostro Paese (per poi successivamente poter andare avanti autonomamente). Art. 8. (Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico). – La proposta mira a rendere stabile dal 2014, e non più legata a proroghe triennali, la disciplina del tax credit cinematografico, la cui scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2014 dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in corso di conversione.
La situazione del comparto cinematografico, tra costante penuria delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e l'attuale status delle risorse tax credit (in esaurimento quelle 2013 e non sufficienti quelle di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 69 del 2013, in corso di conversione – 45 milioni di euro per il solo 2014, a fronte di un utilizzo annuo ormai consolidato intorno ai 70-80 milioni di euro), fanno sì che si renda necessario e urgente un intervento immediato di definitiva stabilizzazione della misura agevolativa.
Ciò allo scopo di fornire urgentemente permanenti certezze al settore cinematografico – la cui attività è fortemente connotata dalla necessità di programmazione a lunga scadenza – con uno strumento di sostegno e incentivazione che ha dato, in questi primi quattro anni di attuazione, ottimi risultati anche rispetto all'attrazione di investimenti esteri cinematografici sul territorio italiano, tanto da essere considerato ormai vitale per l'intero comparto economico, occupazionale e culturale della filiera cinematografica.
Ancorché la norma disponga oneri economico-finanziari solo a decorrere dall'anno 2014, essa soddisfa comunque appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto-legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa immediatamente agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali e organizzative necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico, in vista di una piena operatività delle misure dal 2014.
L'efficacia della norma di stabilizzazione è, in ogni caso, subordinata all'autorizzazione della Commissione europea,
Art. 9. (Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo e al cinema). – Ancorché l'articolo disponga oneri economico-finanziari (solo per i commi 6 e 7) prevalentemente a partire dall'anno 2014, essa soddisfa comunque appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto-legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa immediatamente agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali e organizzative necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico (ci si riferisce alla dematerializzazione e semplificazione delle istanze di contribuzione al cinema ed allo spettacolo), in vista di una piena
operatività delle misure a partire dall'ultima parte del 2013.
Comma 1 – La norma di cui al presente comma viene incontro ad un problema, quello delle assegnazioni dei contributi allo spettacolo dal vivo, che ha assunto caratteri di urgenza, in quanto le criticità registrate a normativa vigente, relativamente alla certezza e utile finalizzazione degli stessi, mettono a rischio il buon funzionamento del sistema di attribuzione delle specifiche risorse pubbliche, sia nei confronti degli utenti che dell'Amministrazione.
A normativa vigente, l'assegnazione di contributi alle attività di spettacolo dal vivo avviene dietro presentazione ed esame delle domande da parte degli organismi interessati, circostanza che comporta la valutazione dei programmi artistici e dei relativi preventivi finanziari riferiti all'anno in corso.
Per consentire la liquidità necessaria al conseguimento degli obiettivi artistici l'Amministrazione, in base all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2004, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, può erogare anticipazioni in misura fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, poiché l'elevato costo di realizzazione di eventi e programmazioni non commerciali esige una iniezione di liquidità. Una volta che l'attività sia stata infine interamente svolta e correttamente rendicontata, l'Amministrazione provvede a saldare l'importo del contributo, detraendo ovviamente le quote già eventualmente erogate in sede di concessione di anticipazione.
Tale schema fisiologico è in larga misura non adeguato alla realtà e ai fini istituzionali.
Infatti, i preventivi finanziari e i connessi progetti artistici costituiscono, specie se redatti da organismi meno strutturati, un «pronostico» che la complessa macchina organizzativa di uno spettacolo dal vivo difficilmente consente di rispettare; nella prassi si verificano più casi anomali, quali: a) mancata effettuazione del programma (o assenza di spettacoli con borderò SIAE); b) effettuazione del programma con modifiche anche molto consistenti alla parte artistica; c) effettuazione del programma con modifiche anche consistenti alla parte economica (nella quale essenziale è la contribuzione INPS/gestione ENPALS); d) rinuncia in corso d'anno al contributo.
Solo in quest'ultimo caso, l'Amministrazione può essere messa in grado di recuperare l'importo dell'assegnazione e attribuirlo a favore di altri organismi, e ciò, beninteso, allorché sia possibile consultare la competente commissione consultiva ed «impegnare» nuovamente la somma prima della chiusura contabile dell'esercizio.
Negli altri casi anomali, l'Amministrazione deve limitarsi a considerare le somme in questione come transitate in economia e quindi perse ai fini del sostegno istituzionale delle attività di spettacolo, e tanto sia a fronte di una rinuncia non tempestiva per la quale è perso l'intero contributo, sia a fronte di riduzioni che conseguono alla contrazione dei costi o alla contrazione del numero degli eventi di spettacolo considerato in fase di assegnazione,
1) evitare la riduzione de facto del FUS;
2) evitare il fenomeno della conferma ex post di assegnazioni a favore di programmi ridotti o modificati nella qualità intrinseca;
3) formare un quadro veritiero e compiuto delle attività di spettacolo effettivamente realizzate in Italia, e all'estero;
4) premiare gli organismi nella misura in cui sappiano realizzare e rendicontare le attività, e rispettare gli obblighi assunti, non ultimi quelli previdenziali;
5) fornire certezza finanziaria al settore dello spettacolo.
Per ovviare a tali deficienze di sistema, è necessario, pertanto, riferirsi alle attività svolte e rendicontate per l'anno/esercizio solare.
Commi 2 e 3 – Si tratta di disposizioni necessarie e urgenti ai fini della trasparenza nel conferimento di incarichi amministrativi e artistici di vertice e di incarichi dirigenziali nel settore dello spettacolo.
Con queste disposizioni si prevede che gli enti e gli organismi dello spettacolo dal vivo, finanziati a valere sul FUS di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblichino e aggiornino le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione. Le informazioni sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente.
Art. 10. (Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali). – Ancorché la norma disponga oneri economico-finanziari a decorrere dall'anno 2014, essa soddisfa comunque appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto-legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa immediatamente agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali e organizzative necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico, in vista di una piena operatività delle misure a partire dall'inizio del 2014.
Con la disposizione, si intende far fronte nella maniera più immediata ad una rilevante incongruenza relativa agli enti, anche di diritto privato, operanti nel settore dei beni e delle attività culturali, ovverosia si vuole evitare che essi siano destinatari dei tagli di spesa previsti per i consumi intermedi nei confronti di tutti gli enti iscritti nell'elenco ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali enti, difatti, operano in un settore molto particolare per cui il taglio dei consumi intermedi risulta di difficile praticabilità e, soprattutto, pone in serio rischio l'esistenza degli enti stessi.
In particolare, la disposizione prevede che siano sottratti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli enti e gli organismi operanti nel settore dei beni e delle attività culturali vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché i teatri stabili pubblici, ossia quei teatri finanziati dallo Stato ma non sottoposti a vigilanza. Gli enti e organismi di spettacolo sono sottratti anche dalle disposizioni per il taglio delle spese relative alla pubblicità e per le tournee (si veda l'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
La platea di soggetti interessati è costituita, dunque, dalle quattordici Fondazioni lirico-sinfoniche presenti in Italia (tutte vigilate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) nonché di undici enti presenti nell'elenco ISTAT e vigilati dal Ministero (Accademia della crusca, Biblioteca europea di informazione e cultura, Centro sperimentale di cinematografia, Fondazione Festival dei due mondi, Fondazione La Biennale di Venezia, Fondazione La Quadriennale di Roma, Museo storico della liberazione, Scuola archeologica italiana di Atene, Fondazione centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio e Fondazione Gioacchino
Art. 11. (Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza). – Ancorché la norma disponga oneri economico-finanziari dall'anno 2014, essa soddisfa comunque appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa immediatamente agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali, organizzative e progettuali necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico, in vista di una piena operatività delle misure a partire dall'ultima parte del 2013.
Il settore delle quattordici fondazioni lirico sinfoniche sta registrando in questi ultimi esercizi una delle più gravi crisi economiche e finanziarie della sua pur lunga vita.
L'originaria carenza di capitalizzazione, già presente con la riforma del 1996 che trasformò i teatri d'opera da enti pubblici in fondazioni di diritto privato, e i crescenti costi di produzione (in primis quelli del personale), che non hanno trovato nel Fondo unico per lo spettacolo (decrescente) un adeguato sostegno finanziario, comportano attualmente profonde crisi strutturali evidenti soprattutto nella amministrazione straordinaria cui sono sottoposte ben tre di tali importanti organismi.
La delega conferita al Governo con il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, tesa a rimodulare l'assetto ordinamentale dei teatri d'opera, dovrebbe produrre gli effetti sperati in un lasso di tempo eccessivamente lungo a fronte delle gravi carenze di liquidità e patrimoniali di buona parte di tali enti: risulta, pertanto, necessario e urgente esperire mezzi immediati di sostegno al settore.
La proposta emendativa si prefigge lo scopo di avviare immediatamente a risanamento le gestioni dei teatri d'opera maggiormente compromesse sul piano economico-finanziario e patrimoniale, offrendo agli enti capaci di avanzare un piano di rientro dal debito e di riorganizzazione complessiva della gestione un cospicuo finanziamento a carattere rotativo; la proposta, nella consapevolezza che la voce di costo produttiva di maggiori perdite è attribuibile al personale dipendente, coniuga l'intervento con provvedimenti di esodo di parte del personale tecnico-amministrativo.
Comma 1 – La disposizione del comma 1 si prefigge l'immediato obiettivo di porre un argine alla crisi di indebitamento in cui versa la maggior parte delle quattordici fondazioni, che è commisurabile alla data del 31 dicembre 2012 in 377.421.262 euro, con forte esposizione nei confronti degli istituti di credito per 162.913.337 euro e rilevanti interessi passivi. La maggior parte dei teatri deve ricorrere, per il pagamento degli stipendi, ad anticipazioni bancarie. Gli enti in maggiori difficoltà vengono invitati dalla norma a redigere un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri di bilancio, nell'arco dei tre successivi esercizi finanziari, e vengono individuati essenzialmente nelle tre fondazioni sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, negli enti già sottoposti ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due
esercizi (Teatro Carlo Felice di Genova e Teatro Lirico di Trieste) qualora non abbiano ancora determinato la ricapitalizzazione, e negli enti che «non possono far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi». Quanto alla ripatrimonializzazione, dati recenti relativi ai bilanci dell'esercizio 2012 riportano che il Teatro Comunale di Bologna, il Maggio Musicale Fiorentino, il
CAPO III (Disposizioni urgenti per assicurare efficienti risorse al sistema dei beni e delle attività culturali) – Art. 12. (Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura). – La proposta normativa è necessaria e urgente per porre fine alle criticità e farraginosità nella raccolta e nella finalizzazione agli interventi per i beni culturali di uno degli strumenti più virtuosi creati negli ultimi decenni, ovvero le cosiddetta «erogazioni liberali». Queste criticità e farraginosità, che la norma che si propone eliminerebbe in breve tempo, sono alla base dell'utilizzo ancora relativamente «scarso» da parte della collettività, con pregiudizio per un più consistente sostegno agli interventi di tutela.
La norma soddisfa appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa immediatamente
a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato;
b) garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante;
c) piena pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego, mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di controllo;
d) previsione della possibilità di effettuare le liberalità mediante versamento
bancario o postale ovvero secondo altre modalità interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.È inoltre previsto che entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individui, sulla base della legislazione vigente ed alla luce delle indicazioni fornite dalla commissione di studio già costituita presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro.
Art. 13. (Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo). – La norma autorizza il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze dello Stato, del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici, nonché di altri organismi consultivi previsti dai provvedimenti regolamentari inerenti il Ministero, in numero non superiore a sette, allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente nelle materie di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Ancorché la norma disponga oneri economico-finanziari prevalentemente dall'anno 2014, essa soddisfa comunque appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa immediatamente agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali, organizzative e progettuali necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico, in vista di una piena operatività delle misure a partire dall'ultima parte del 2013.
Di fatto, la disposizione è finalizzata ad eccettuare gli organismi collegiali operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali dall'ambito applicativo dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (spending review), che comportano la cessazione dell'operatività degli organismi e il trasferimento di attribuzioni e funzioni ai corrispondenti uffici dell'Amministrazione.
Senza la disposizione che si propone, che si connota quindi come indispensabile ed urgente, l'intera compagine degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il cui ruolo necessario verrà evidenziato nella disamina che segue, verrebbe a cessare, con conseguente vera e propria «paralisi» dell'attività del Ministero, non più in grado di svolgere in molteplici settori le competenze ad esso assegnate dalle leggi in vigore.
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e Comitati tecnico-scientifici.
Il mantenimento e la piena funzionalità del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico- scientifici sono indispensabili allo scopo di assicurare lo svolgimento dell'attività istituzionale del Ministero. Si tratta, infatti, di organi che hanno una composizione di altissimo profilo scientifico e che, in tale veste, rendono pareri altamente qualificati, talora obbligatori, su attività fondamentali per la stessa funzionalità del Ministero.
In particolare, il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, nel quale siedono eminenti personalità del mondo della cultura, è chiamato, tra l'altro, ad esprimersi obbligatoriamente sui programmi nazionali per i beni culturali e
Altri organismi.
Analogamente, gli organi consultivi in materia di beni librari ed istituti culturali consentono lo svolgimento di attività consultive funzionali alla corresponsione dei contributi previsti dalla legge in materia e sono costituiti dalla Commissione per i contributi alle pubblicazioni di elevato valore culturale, la Commissione per i premi nazionali per la traduzione, la Commissione per l'esame delle richieste di ammissione al contributo di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, la Commissione per i contributi alle pubblicazioni di elevato valore culturale, il Comitato scientifico della Consulta degli itinerari storici culturali e religiosi, il Comitato nazionale di coordinamento SBN ed il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.
Rientrano invece nella competenza della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale previsto dall'articolo 4, comma 2 della legge 7 marzo 2001, n. 78, e l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio previsto dall'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004. Ambedue caratterizzate dall'alta specialità delle materie trattate.
La previsione normativa consente di poter far salvi, altresì, gli organismi operanti in materia di attività culturali, i quali svolgono funzioni indefettibili nell'ambito delle attività della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e nello svolgimento delle istituzionali competenze afferenti alla Direzione generale per il cinema.
Per quanto riguarda la Direzione generale per il cinema, le uniche Commissioni che comportano un onere di funzionamento sono la Commissione consultiva per la cinematografia, che assume un ruolo fondamentale nella procedura di riconoscimento culturale dei progetti filmici e nel sostegno economico previsto per la realizzazione di film di interesse culturale, e la Commissione per la revisione cinematografica, assolutamente insostituibile nel ruolo di organo deputato ad ammettere, con parere vincolante, le opere cinematografiche alla visione da parte dei minori.
Per quanto riguarda la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, si tratta in particolare delle Commissioni consultive per la musica, per il teatro, per la danza e per i circhi e lo spettacolo viaggiante che svolgono un ruolo cardine nell'attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione degli indirizzi e dei criteri generali relativi alla destinazione del FUS.
La norma ribadisce il principio di gratuità della partecipazione agli organi collegiali operanti nel Ministero stesso.
Gli articoli 14 e 15 del provvedimento sono relativi alle coperture finanziarie.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.
Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
15. Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale.
1. Sono istituti centrali:
a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
c) l'Opificio delle pietre dure;
d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;
f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato;
1-bis. Sono Istituti nazionali:
a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini»;
b) il Museo nazionale d'arte orientale;
c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
d) l'Istituto nazionale per la grafica.
2. [Agli istituti centrali di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400].
3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:
a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;
b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;
c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;
d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;
e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;
f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;
g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;
h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
l) il Centro per il libro e la lettura;
m) l'Archivio centrale dello Stato.
4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuati gli istituti di cui al presente articolo, nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.
5. L'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988. Per tutti gli istituti di cui al primo periodo continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.
6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
Elenco n. 1
(Articolo 2, comma 615)
Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate.
14. Ministero per i beni e le attività culturali.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, articolo 4, comma 3.
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110.
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Articolo 110. Incasso e riparto di proventi.
In vigore dal 1 maggio 2004.
1. Nei casi previsti dall’articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione,
al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell’articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.
1. È convertito in legge il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali, con particolare riferimento alla necessità indifferibile di garantire misure immediate di tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, in particolare per il sito Unesco delle «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, per l'attuazione del progetto «Nuovi Uffizi» e per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare il settore, ponendo rimedio a condizione di difficoltà economico-finanziaria e patrimoniale di taluni enti lirici e ripristinando immediatamente condizioni minime di programmazione e attrattività nel territorio italiano per l'industria di produzione cinematografica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali e le autonomie;
1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni
e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nomina con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un responsabile unico della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato «direttore generale di progetto». Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definito il compenso da corrispondersi al «direttore generale di progetto» nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il «direttore generale di progetto»:a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione del «Grande Progetto Pompei»;
b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari alla realizzazione del «Grande Progetto Pompei», assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla progettazione e all'attuazione degli interventi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle sue funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di altri soggetti terzi;
c) assicura la più efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti;
d) assume direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito, definendo obiettivi e modalità per assicurare il rafforzamento delle competenze e del contributo del complesso del personale della
Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di fruizione e valorizzazione del sito;e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela e di valorizzazione di competenza della Soprintendenza;
f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso all'attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di detto Comitato;
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla costituzione di una apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di Pompei. La struttura è composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti unità, proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali, appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonché da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. Con il medesimo decreto sono ulteriormente specificati i compiti del direttore generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al comma 1, le dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell'incarico. L'incarico di «direttore generale di progetto», non determina un incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nelle more dell'effettiva operatività dell'assetto organizzativo e funzionale previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano, in continuità con l'azione finora svolta, il proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le decisioni di accelerazione già assunte, l'attuazione del Grande progetto Pompei e degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte del «direttore generale di progetto».
3. Il direttore generale di progetto e la struttura di supporto operano nel rispetto delle competenze della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, con la sola eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma 1.
4. Al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», nonché di potenziare l'attrattività turistica
dell'intera area, è costituita l'Unità «Grande Pompei». L'Unità assicura lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli obiettivi sopra indicati.5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 è preposto all'Unità «Grande Pompei» e ne assume la rappresentanza legale. La stessa Unità è dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 è prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di pervenire, entro 12 mesi dalla data di conversione del presente decreto, sulla base della proposta presentata dal direttore generale di progetto, di cui al comma 6, all'approvazione di un «Piano strategico» per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione svolge anche le funzioni di «Conferenza di servizi permanente», ed è composto, anche eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. Nella Conferenza di servizi sono assunte le determinazioni di ciascun soggetto partecipante, che sono obbligatoriamente espresse all'interno della Conferenza, ai sensi e con gli effetti previsti dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le determinazioni assunte all'interno della Conferenza sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati. L'Unità «Grande Pompei» assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri detta la disciplina organizzativa e contabile dell'Unità, le modalità di rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di dieci unità, in posizione di comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unità medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. L'Unità si avvale altresì della struttura di cui al comma 2.
6. L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico, comprendente: l'analisi di fattibilità istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso; il crono-programma che definisce la tempistica di realizzazione del piano e degli interventi individuati; la valutazione delle loro condizioni di fattibilità con riferimento al loro avanzamento progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di finanziamento
attivabili per la loro realizzazione. Il piano prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero. Il piano prevede altresì azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonché il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano può prevedere, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura». L'Unità predispone altresì un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresì, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.7. Il direttore generale di progetto, in qualità di legale rappresentante dell'Unità, è autorizzato a ricevere donazioni ed erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell'area archeologica di Pompei.
8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo, pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15.
9. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «b) la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale delle città di Napoli e della Reggia di Caserta».
10. Fino all'adeguamento della disciplina organizzativa degli Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli. Per rafforzare le attività di accoglienza del pubblico e di valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo, possono essere impiegati i
giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura di cui al progetto «Mille giovani per la cultura».11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è determinata nel numero di 163 unità. È fatta salva la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
13. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione di un apposito accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati, al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano può prevedere, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, di cui al progetto «Mille giovani per la cultura». All'accordo partecipano, altresì, l'Agenzia del demanio, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine di verificare la possibilità di un proficuo utilizzo e impiego, per la realizzazione delle finalità perseguite dall'accordo di valorizzazione del percorso turistico-culturale integrato di cui al presente articolo, dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'ora innanzi «Ministero», attua un programma straordinario finalizzato
alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico. Per la realizzazione del progetto è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, alimentata anche con eventuali finanziamenti europei. Il programma si conforma ai criteri e alle linee direttive elaborati, anche in attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e dall'Istituto centrale per gli archivi del Ministero. Il programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti, prioritariamente nel Sistema bibliotecario nazionale, nel Sistema archivistico nazionale, nel Sistema generale del catalogo, nel Portale della cultura italiana, anche tramite accordi con le Regioni, le Università, gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali. Lo svolgimento del programma si inserisce nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità elaborative adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Per il supporto tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e all'attuazione del programma il Ministero può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che svolgerà tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, nonché di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee qualificazioni tecniche e organizzative.2. Il programma è attuato presso gli istituti e i luoghi della cultura statali sotto la direzione dei titolari degli istituti medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle discipline afferenti al programma, da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attività di inventariazione e di digitalizzazione presso gli istituti e i luoghi della cultura statali.
3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo si adeguano agli standard dei dati aperti e accessibili, così come definiti in base alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e conseguenti disposizioni attuative, nonché in base agli atti dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione e accessibilità in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione digitale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura, nell'elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attività culturali», sono soppresse le seguenti parole: «Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110». I proventi di cui all'articolo 110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono riassegnati a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. All'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali, le parole «dei luoghi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «e al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato».
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 12,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 15 e quanto a 6,4 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Non sono considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera effettuate, senza scopo di lucro, alternativamente:
a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero;
b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse.»
2. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima pubblicazione e dalle modalità della sua distribuzione o messa a disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'interoperabilità all'interno e all'esterno dell'Unione Europea e la conservazione a lungo
termine in formato elettronico. I soggetti preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici.3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per la piena integrazione, interoperabilità e non duplicazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.
4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
1. È autorizzata la spesa di otto milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e sette milioni per l'anno 2014, per la prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto «Nuovi Uffizi».
2. È autorizzata la spesa di quattro milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014, quale contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91.
3. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e un milione per l'anno 2014, per fare fronte a interventi indifferibili e urgenti di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento, individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2013 e 11 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte contemporanea, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio,
anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà dello Stato, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti contemporanei italiani e stranieri.2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi al canone di mercato abbattuto del 10 per cento, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o del concessionario, in favore di cooperative di artisti e associazioni tra artisti, di età compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri, a cura dell'ente gestore, mediante asta pubblica, con evidenziazione dei criteri di aggiudicazione. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli associati di riconosciute competenze artistiche. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di utilizzo dei beni di cui al comma 1 per finalità artistiche nonché le modalità di sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo, al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso.
4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al presente articolo, i beni di loro proprietà.
5. Le risorse derivanti dalle operazioni di locazione o concessione di cui ai commi 2 e 3 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere prioritariamente destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano prioritariamente le risorse rivenienti dalle operazioni di cui al comma 4 alla riduzione del proprio debito.
1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, esistenti almeno dal 1 gennaio 2012, è riconosciuto un credito imposta nella misura del
30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.
3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.
4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Esse, inoltre, non devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto, da parte di un editore di servizi media audiovisivi.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, sono rese permanenti.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 45 milioni per l'anno 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
3. L'efficacia dei commi 1 e 2 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.
1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ridetermina, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che le assegnazioni sono disposte a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, è abrogato.
2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento.
4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo 2, comma 4, della legge 10 maggio 1983, n. 182. Di conseguenza, i fondi speciali per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per l'adeguamento
delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali, di cui ai predetti articoli, sono soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del compenso dovuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al soggetto gestore dei fondi medesimi.
6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti:
a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Istituzione del Fondo unico per lo spettacolo»;
b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, e del Ministro per i beni e le attività culturali 12 luglio 2005 recanti «Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e intrattenimento»;
c) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante «Riforma delle attività cinematografiche»;
d) legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, recante «Revisione dei film»;
e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche.
7. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 216.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento annuale previsto a favore del Fondo unico per lo spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a effettuare, con appositi decreti, le relative variazioni di bilancio.
1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, è pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilità del piano di risanamento, nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario della fondazione;
b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012;
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;
e) l'entità del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione
di cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano.
2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilità, della fattibilità e appropriatezza delle scelte effettuate, nonché dell'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g), sono approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto è definito il finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario del Governo che svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni:
a) riceve i piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera a) e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità, all'approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze;
b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte dei conti;
c) può richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di avanzamento degli stessi;
d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati;
e) può adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.
4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario.
5. Con il decreto di cui al comma 3 è stabilito il compenso per il commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al comma 1, nonché la durata dell'incarico.
6. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.
7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, il commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo, altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali».
9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro può essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa
approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilità finanziaria del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, nonché l'avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c);
b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del piano.
10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.
11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.
13. Per il personale risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori eccedenze, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneità e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto nella società Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facoltà assunzionali di tale società.14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il 31 dicembre 2013, alle seguenti disposizioni:
a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso è stabilito in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato;
3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;
4) l'organo monocratico di monitoraggio degli atti adottati dall'organo di gestione, rinnovabile per non più di due mandati, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il compito di verificare la sostenibilità economico-finanziaria e la corrispondenza degli atti adottati dall'organo di gestione con le indicazioni formulate dall'organo di indirizzo, inviando almeno ogni due mesi una relazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sull'attività di validazione svolta, secondo un prospetto definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i
magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;b) previsione della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;
c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.
16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini di cui al comma 15 determina l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell'obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilità personale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La fondazione è soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata.
18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attività, sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonché la maggiore offerta al pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale.
19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, procedono a rideterminare l'organico necessario all'attività effettivamente realizzata, previa verifica dell'organo di controllo. La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è attribuita a ciascuna fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento della quota di cui al periodo precedente è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;
b) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;
c) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi.
21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione del contributo di cui al comma 20.
1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro cinquemila) destinate ai beni e alle attività culturali, secondo i seguenti criteri:
a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato;
b) garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante;
c) piena pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego, mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di controllo;
d) previsione della possibilità di effettuare le liberalità mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.
2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle indicazioni fornite dalla commissione di studio già costituita presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro.
1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla nor
2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è fissata in euro 787,81 per mille chilogrammi.
2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
a) per l'anno 2014
Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;
b) a decorrere dall'anno 2015
Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.
3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, è incrementato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno.
Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali
correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo. In caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori entrate.1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.
2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari a 200.000 euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno egli anni 2014, 2015 e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno 2017, all'articolo 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 3 pari a 12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 7, per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, all'articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 10, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11, comma 7 pari a 3 milioni a decorrere dal 2015, all'articolo 14 comma 1 pari a 3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,93 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni di euro per il 2014, a 11,5 milioni di euro per il 2015 e a 7,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e al comma 1 del presente articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:
a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12;
c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 14 comma 2;
d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014, a euro 47.609.500 per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500 per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3;e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 agosto 2013.
Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Bray, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze.
Carrozza, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Delrio, Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.