Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1227 |
1. All'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica sono tenuti, per l'acquisto di beni e servizi, a prevedere una quota di riserva delle rispettive spese pari ad almeno il 3 per cento, per le finalità di cui ai commi 1 e 4».