Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1227


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ARGENTIN, ALBANELLA, ARLOTTI, PAOLA BRAGANTINI, CAPODICASA, CARELLA, CARRA, CHAOUKI, COVA, DALLAI, D'ARIENZO, D'INCECCO, D'OTTAVIO, FEDI, GASPARINI, GNECCHI, GOZI, GRASSI, GIUSEPPE GUERINI, INCERTI, IORI, LAFORGIA, LATTUCA, MAESTRI, MAGORNO, MARCHI, MARIANI, MARTELLA, MELILLI, SALVATORE PICCOLO, REALACCI, RUBINATO, SANI, SCALFAROTTO, TIDEI, VALERIA VALENTE, VELO, ZANIN, ZAPPULLA, ZARDINI
Modifica all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di riserva di una quota della spesa degli enti pubblici per acquisto di beni e servizi a prestazioni fornite da cooperative sociali o eseguite con l'impiego di persone svantaggiate
Presentata il 19 giugno 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La crisi economica e il grave problema della disoccupazione giovanile determinano la necessità di rispondere ai bisogni espressi dagli strati sociali dei cittadini più deboli e svantaggiati o impossibilitati ad adeguare le proprie competenze alle esigenze del mercato.
      Proprio in funzione di queste difficoltà la normativa nazionale ed europea ha previsto la specifica funzione delle imprese sociali, imprese, cioè, strutturalmente votate a realizzare un fine sociale di integrazione al lavoro di soggetti svantaggiati.
      Per tali imprese, finalizzate all'impiego di persone disabili e svantaggiate, la normativa, anche più recente, in materia di appalti pubblici ha ribadito la possibilità di favorire un approccio al mercato nell'area delle forniture di beni e di servizi, in quanto essi non sono in grado di competere sullo stesso piano delle normali imprese.
      Al riguardo, la successiva modifica dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 operata dall'articolo 20 della legge n. 52 del 1996, fissa misure agevolative nell'accesso al mercato delle pubbliche commesse per questo tipo di imprese sociali, prevedendo, per enti pubblici e per le società di capitali a partecipazione pubblica, la possibilità di definire convenzioni dirette con le cooperative sociali per l'acquisizione di beni e servizi per importi sotto la soglia stabilita dall'Unione europea, purché finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e in alternativa, sempre per importi sopra la citata soglia europea, di inserire nel bando di gara e nei capitolati speciali l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate.
      L'articolo 52 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, facendo salvo quanto previsto dal citato articolo 5 della legge n. 381 del 1991, stabilisce la possibilità per le stazioni appaltanti di effettuare appalti riservati per i laboratori protetti o di affidamenti diretti in caso di programmi di lavoro protetti.
      La Commissione europea definisce gli appalti pubblici socialmente responsabili come quelle «operazioni di appalto che tengono conto di uno o più dei seguenti aspetti sociali: opportunità di occupazione, lavoro dignitoso, conformità con i diritti sociali e lavorativi, inclusione sociale (inclusione delle persone con disabilità), pari opportunità, accessibilità, progettazione per tutti, considerazione dei criteri di sostenibilità tra cui gli aspetti legati al commercio etico e una più ampia conformità di natura volontaristica con la responsabilità sociale di impresa (RSI), nel rispetto dei princìpi sanciti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dalle direttive sugli appalti».
      Per acquisti sociali, o socially responsible public procurement (SRPP), si intende la pratica di scelta delle pubbliche amministrazioni attraverso la quale, nelle decisioni di acquisto, si supera l'approccio basato esclusivamente sui requisiti economici e si considera anche l'impatto sociale, economico e ambientale.
      Il SRPP affianca e integra le politiche di acquisto verde green public procurement (GPP), spingendo le pubbliche amministrazioni ad assumere un ruolo di promozione e di supporto dello sviluppo sostenibile del territorio.
      Ciò significa che, attraverso le proprie politiche di acquisto, le pubbliche amministrazioni possono influire in modo determinante sia sullo sviluppo dei mercati, sia sul raggiungimento di importanti obiettivi di carattere socio-economico. Temi centrali sono le pari opportunità di accesso e di impiego, la protezione delle condizioni di lavoro, l'inclusione delle persone svantaggiate e dei disabili, l'ambiente, la sostenibilità e la trasparenza.
      La presente proposta di legge, recante modifica al citato articolo 5 della legge n. 381 del 1991, intende potenziare il ruolo determinante finora svolto dalle cooperative sociali, disciplinate dalla stessa legge n. 381 del 1991 ponendosi un ulteriore strumento per l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate (disabili, disagiati psichici, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa), e affiancandosi ai positivi effetti dell'impresa sociale, di cui al decreto legislativo n. 155 del 2006 e alla legge n. 118 del 2005, che, secondo recenti indagini, ha garantito un'occupazione più stabile delle persone svantaggiate rispetto alla normale impresa, assicurando, su oltre 300.000 addetti, la presenza di quasi 40.000 addetti in condizioni di svantaggio.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «4-bis. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica sono tenuti, per l'acquisto di beni e servizi, a prevedere una quota di riserva delle rispettive spese pari ad almeno il 3 per cento, per le finalità di cui ai commi 1 e 4».

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