Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1214 |
1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – (Verifica degli adempimenti). – 1. È fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipulazione dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento, entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento, al sindaco del comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione dell'articolo 16 della stessa legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1 costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto
b) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta»;
c) al comma 1 dell'articolo 9, dopo le parole: «per sé» sono inserite le seguenti: «, per il proprio coniuge»;
d) al comma 1 dell'articolo 10, dopo le parole: «la residenza propria» sono inserite le seguenti: «o del proprio coniuge».