Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1285


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FRATOIANNI, DANIELE FARINA
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata speciale
Presentata il 28 giugno 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Nell'ordinamento penitenziario vigente, l'istruzione ha un ruolo di rilievo nel «trattamento» che accompagna il percorso del detenuto verso la meta della rieducazione e del reinserimento sociale, stabilita dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione.
      Le condizioni materiali delle carceri – è ben noto – non consentono che le previsioni ordinamentali si traducano appieno in opere concrete. Tuttavia, pur nelle condizioni date, incentivare la lettura può costituire, sia per i detenuti che per gli operatori penitenziari, uno strumento utile per fare della formazione culturale un fattore decisivo nell'opera di recupero.
      La presente proposta di legge mira appunto a tale obiettivo, riconoscendo una detrazione di pena al detenuto che, individualmente o in gruppi organizzati all'interno del carcere, scelga la lettura del libro come momento di partecipazione al percorso di rieducazione e introducendo, all'uopo, il beneficio della liberazione anticipata speciale. Il nuovo istituto può, peraltro, costituire un efficace incentivo alla partecipazione ai corsi di istruzione, secondo quanto proposto nel novellato articolo 27 della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario.
      Anche al fine di evitare possibili rilievi di illegittimità costituzionale, il nuovo istituto – delineato sullo schema della liberazione anticipata – è applicato anche ai condannati in detenzione domiciliare, la cui condizione è assimilata, nel vigente articolo 54 della stessa legge n. 354 del 1975, ai detenuti che scontano la pena all'interno del carcere.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4-bis, comma 1, dopo le parole: «liberazione anticipata,» sono inserite le seguenti: «anche speciale,»;

          b) all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Ciascun detenuto ha diritto ad almeno un libro al mese, fornito dalla biblioteca dell'istituto penitenziario o proveniente dall'esterno dello stesso istituto»;

          c) all'articolo 27 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «Ai fini di cui all'articolo 54-bis, la commissione procede periodicamente a verificare, anche mediante prove scritte, l'effettiva lettura di almeno un libro al mese da parte del detenuto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12.
      Al detenuto che ne ha necessità, la commissione assegna un ausiliario alla lettura, avvalendosi del personale dell'istituto penitenziario, ovvero della collaborazione dei soggetti indicati nell'articolo 71 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
      La lettura dei libri può essere organizzata anche in gruppi, guidati, ove occorra, da uno dei soggetti di cui al quarto comma In tale caso, la verifica di cui al terzo comma, anche mediante prova scritta, può essere effettuata collettivamente.
      Per i condannati in detenzione domiciliare alla programmazione della lettura e alla verifica di cui al terzo comma del presente articolo provvede l'ufficio di cui all'articolo 72, che ne riferisce al magistrato di sorveglianza con relazione scritta almeno semestrale.


      Ai fini del terzo comma del presente articolo, può essere valutata, su relazione dei responsabili dei corsi di istruzione previsti dall'articolo 19, anche la lettura dei libri da parte dei detenuti che vi partecipano»;

          d) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:
      «Art. 54-bis. – (Liberazione anticipata speciale). – 1. Al detenuto che si trova nelle condizioni di cui all'artico 54 e che supera la verifica di cui all'articolo 27, commi 2-bis o 2-quater, è concessa un'ulteriore detrazione di pena pari a cinque giorni per ogni mese di pena scontata.
      2. La detrazione di cui al comma 1 può essere concessa anche per una frazione di pena inferiore al semestre»;

          e) all'articolo 69, comma 8, dopo le parole: «liberazione anticipata» sono inserite le seguenti: «, anche speciale,»;

          f) all'articolo 69-bis, comma 1, dopo le parole: «liberazione anticipata,» sono inserite le seguenti: «anche speciale,».

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