Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1308


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MELILLA, RAGOSTA, PLACIDO, LAVAGNO, PELLEGRINO, ZARATTI, PAGLIA, RICCIATTI, DURANTI, PANNARALE, SANNICANDRO
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare
Presentata il 3 luglio 2013


      

torna su
Onorevoli Colleghi! Il decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha, per ultimo, introdotto delle modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 novellando il comma 17 dell'articolo 6 relativamente alla disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e volte prevalentemente a fissare un unico limite e un'unica fascia di rispetto di 12 miglia per lo svolgimento di tali attività in mare.
      Il comma 17 dell'articolo 6, oggetto della modifica della proposta di legge, però fa salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010 (cioè al 26 agosto 2010), e i procedimenti ad essi conseguenti e connessi, e conferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data, anche ai fini delle eventuali relative proroghe. Anzi, tale disposizione è ulteriormente ampliata, come si evince dalla lettura della relazione illustrativa del Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012, ove si chiarisce «che nell'ambito dei titoli già rilasciati possono essere svolte, oltre alle attività di esercizio, tutte le altre attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di giacimenti già noti o ancora da accertare, consentendo di valorizzare nel migliore dei modi tutte le risorse presenti nell'ambito dei titoli stessi».
      Da un lato, quindi, si fissa a 12 miglia la distanza dalle linee di costa e dal perimetro delle aree marine e costiere protette entro le quali sono vietate le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di gas e di greggio. Dall'altro lato, però, sono fatti salvi i procedimenti concessori in materia di idrocarburi off-shore che erano in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010.
      Con la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione rafforziamo il divieto delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare entro 12 miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. Ma, soprattutto, prevediamo che la fascia di rispetto delle 12 miglia, debba valere, senza alcuna deroga, anche per i procedimenti concessori in essere, e per i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché relativamente all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, di sviluppo e di coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.
      Ricordiamo che, al 31 maggio 2012, nel mare italiano risultano vigenti trenta permessi di ricerca di idrocarburi e ottanta concessioni di coltivazione, compresi i titoli autorizzati per la regione Sicilia, dove la materia è regolamentata da una normativa autonoma. A questi numeri potrebbero aggiungersi nuovi permessi e nuove concessioni, considerando che le misure per ottenere ulteriori autorizzazioni per permessi e concessioni sono, complessivamente, cinquantasette.
      Il mare maggiormente interessato è l'Adriatico. Tra Pesaro e Urbino, nelle Marche, e Pescara, in Abruzzo, sono già state autorizzate diciannove concessioni di coltivazioni, con otto richieste di nuovi permessi di ricerca che stanno per essere presentate. Seguono, poi, la costa ionica della Calabria e la Puglia, le isole Tremiti e il Salento inclusi.
      È evidente l'impatto sull'ambiente e, in particolare, i gravissimi rischi potenziali di inquinamento di queste attività in un mare sostanzialmente «chiuso» qual è il Mediterraneo e che minacciano in misura maggiore un mare, quale l'Adriatico, per il quale è stato presentato un grande numero di richieste di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di gas e di greggio.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. I periodi secondo e terzo del comma 17, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui ai citati articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991, e successive modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012. n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, di sviluppo e di coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al presente comma».

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser