Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1284


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FANTINATI, BARBANTI, DA VILLA, PRODANI, CRIPPA, VALLASCAS, DELLA VALLE, MUCCI, BUSINAROLO, CASTELLI, RUOCCO, VILLAROSA, CANCELLERI, D'INCÀ
Esenzione delle microimprese dall'imposta regionale sulle attività produttive
Presentata il 28 giugno 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La Commissione europea ha più volte sottolineato l'importanza economica e sociale delle piccole e medie imprese, specie delle microimprese (fino a 10 addetti), che in Italia rappresentano il 94,9 per cento delle imprese attive, il 46,7 per cento dell'occupazione e il 33,3 per cento del valore aggiunto. Le microimprese sono un patrimonio per l'economia italiana e, come dimostrano i dati, in cinque anni hanno contribuito ad aumentare l'occupazione in misura più che proporzionale rispetto al dato complessivo ( 6,55 nelle microimprese a fronte del 6,37 per cento delle imprese dell'industria e dei servizi).
      Si incrementa così il peso dell'occupazione delle microimprese sul totale delle imprese italiane: gli occupati delle imprese al di sotto dei 10 addetti sono passati dal 46,6 per cento del totale degli occupati nel 2004 al 46,7 per cento nel 2009. Le microimprese della classe tra i 6 e i 9 addetti detengono il record della crescita occupazionale ( 9,63 per cento): si tratta di un incremento superiore anche al caso delle grandi imprese (oltre 250 addetti), che in 5 anni hanno aumentato gli occupati del 7,29 per cento. Inoltre le microimprese hanno ribadito il loro ruolo sociale offrendo un «paracadute» per molte famiglie italiane, trattenendo, nonostante le difficoltà, le risorse umane all'interno dei loro organici; in effetti, nell’annus horribilis della crisi economica, il 2009, le microimprese hanno limitato la perdita di occupati: appena il – 1,0 per cento rispetto all'intero sistema delle imprese, che ha evidenziato una contrazione occupazionale più che doppia (– 2,0 per cento). Gli addetti delle microimprese sono aumentati soprattutto nel Lazio ( 13,63 per cento in cinque anni) e nelle regioni del sud Italia. In Lombardia e in Veneto si verificano tassi di crescita inferiori rispetto alla media italiana ma superiori alle altre regioni competitor (Piemonte ed Emilia-Romagna).
      Le microimprese sono, quindi, attori fondamentali del sistema economico italiano e nel nuovo decreto-legge per lo sviluppo non dovranno essere dimenticate poiché – come rilevato dai dati riportati e come sostenuto anche dai ricercatori di Fondazione impresa – hanno dimostrato di sostenere l'occupazione nel medio periodo e durante la crisi.
      La presente proposta di legge, pertanto, ha come finalità quella di rilanciare e di sostenere una realtà peculiare del nostro Paese e riconosciuta a livello europeo e internazionale. Infatti l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in favore delle microimprese rappresenta un volano per la nostra economia e per l'occupazione.
      In un Paese come l'Italia, in cui la pressione fiscale nel 2012 ha superato il 45 per cento del prodotto interno lordo (PIL) e la pressione fiscale è pari a circa il 54 per cento e dove il costo della burocrazia per le imprese, limitatamente ai processi monitorati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, è di 26,5 miliardi di euro.
      La proposta di legge prevede, all'articolo 1, l'esenzione dall'IRAP per le imprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
      L'articolo 2 prevede una riduzione dei trasferimenti pubblici in favore delle imprese che, per la loro distribuzione a «pioggia» senza una finalità specifica, non hanno portato gli effetti sperati. L'articolo 3 prevede alcune abrogazioni.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Esenzione delle microimprese dall'imposta regionale sulle attività produttive).

      1. A decorrere dall'anno 2014 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Art. 2.
(Soppressione di finanziamenti pubblici alle imprese).

      1. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
      2. Il Governo provvede a emanare, entro il 31 dicembre 2013, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del secondo periodo del comma 1 del presente articolo. I regolamenti determinano risparmi pari a 2 miliardi di euro annui a partire dal 2014.
      3. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 2 le disposizioni che prevedono incentivi:

          a) finanziabili con fondi europei;

          b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza

sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
      4. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 2 le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

          a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

          b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

      5. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 2 e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3 e 4, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 3.
(Abrogazioni).

      1. L'articolo 15, commi 13 e 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e l'articolo 7 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono abrogati.

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