Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 205 |
1. Il contrasto del fenomeno dell'erosione costiera lungo la fascia ionica metapontina, il recupero del dissesto idrogeologico e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e artistico dei territori dei comuni di Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico, Policoro e Nova Siri sono obiettivi di interesse nazionale.
1. Il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge, promuove un accordo di programma con la regione Basilicata, con la provincia di Matera, con i comuni di cui all'articolo 1 e con gli enti pubblici economici interessati per la definizione di un progetto globale e di un piano pluriennale per il sostegno e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari al perseguimento degli obiettivi di cui al medesimo articolo 1.
2. Il progetto globale e il piano pluriennale di sostegno definiti dall'accordo di programma di cui al comma 1 devono, tra l'altro, prevedere interventi programmatici, normativi e progettuali per il conseguimento delle seguenti finalità:
a) salvaguardia dell'area costiera di cui all'articolo 1 mediante azioni di ripascimento e progetti di contrasto al fenomeno erosivo, anche con il coinvolgimento del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti di ricerca;
b) sostegno alle attività imprenditoriali operanti nel settore turistico che adottano misure di tutela dell'area costiera data loro in concessione;
c) realizzazione di opere per la difesa del suolo;
d) tutela e implementazione del patrimonio boschivo in particolare nelle aree soggette a fenomeni di piromania dolosa;
e) concessione di agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio, artistico e monumentale;
f) sviluppo e valorizzazione commerciale dei prodotti tipici e delle produzioni agricole.
3. Con l'accordo di programma di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di coordinamento e di gestione degli interventi, ivi compresi quelli economici, finalizzati al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 e dal comma 2 del presente articolo.
1. Ai fini della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti tra i comuni di cui all'articolo 1 nonché della qualificazione dell'offerta turistica, i medesimi comuni possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della qualità della vita. I medesimi comuni possono promuovere, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi con la partecipazione della regione Basilicata, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti legittimati a intervenire nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itine-
rari turistici di cui al periodo precedente, con particolare riguardo:a) alla predisposizione di un memorandum d'intesa tra i soggetti pubblici interessati;
b) alla definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione dei percorsi storici e turistici;
c) al recupero della sentieristica e della antica viabilità di collegamento tra i maggiori nuclei di interesse storico;
d) alla ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;
e) all'elaborazione sistematica dei progetti esecutivi nell'ambito del piano pluriennale di cui all'articolo 2.
1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.