Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1079


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI
Istituzione del Registro nazionale delle guardie particolari giurate e disposizioni concernenti la nomina e i poteri delle medesime
Presentata il 29 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La vigilanza privata è un settore di attività economica destinato a espandersi, in considerazione della sempre più diffusa percezione di insicurezza e dell'oggettiva impossibilità delle Forze di polizia nazionali e locali di assicurare una difesa completa di tutti i potenziali bersagli della criminalità. Un sostegno al mantenimento dell'ordine pubblico e alla difesa della proprietà può certamente giungere dai privati e, in particolare, dalle guardie particolari giurate, che possono essere integrate nel sistema nazionale di pubblica sicurezza a patto di prevedere per loro uno status e un regime organizzativo fondati sulla legge.
      La presente iniziativa legislativa nasce proprio dal riconoscimento di questa opportunità e della menzionata necessità. Si stabiliscono, quindi, come necessaria premessa, i requisiti che le persone fisiche aspiranti alla professione di guardia particolare giurata devono possedere.
      È, di conseguenza, prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Registro nazionale delle guardie particolari giurate, articolato in due sezioni, di cui la prima riservata agli aspiranti e la seconda recante l'elenco delle guardie particolari giurate nominate dal Ministro dell'interno, previa approvazione da parte del presidente della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica, o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza, o l'ente pubblico che richiede la nomina tra gli aspiranti iscritti al Registro.
      La nomina è a tempo determinato, fatta salva l'eventuale possibilità di revoca, e decorre dalla data di assunzione da parte dell'istituto richiedente, che provvede all'iscrizione del soggetto al Servizio sanitario nazionale, qualora il medesimo non ne sia in possesso, e ai servizi assicurativi antinfortunistici prescritti, e può essere rinnovata.
      L'integrazione delle guardie particolari giurate nel sistema nazionale di pubblica sicurezza avviene essenzialmente tramite due disposizioni.
      In primo luogo, ai sensi dell'articolo 3 della presente proposta di legge, qualora la guardia particolare giurata regolarmente nominata presti servizio presso enti privati o istituti di vigilanza e di sicurezza, essa si vede riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Qualora presti servizio presso un ente pubblico, o sia comandata o richiesta dall'autorità di pubblica sicurezza, la guardia particolare giurata riveste invece la qualifica di ausiliario di pubblica sicurezza.
      In secondo luogo, in base all'articolo 4, le guardie particolari giurate svolgenti attività autorizzate, nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, redigono verbali che fanno fede fino a prova contraria. Esse possono altresì procedere all'arresto nei casi previsti dall'articolo 383 del codice di procedura penale e trattenere le persone colte in flagranza di reato, che sono tenute a custodire per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia, fermo restando che le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente alle cose pertinenti al reato eventualmente raccolte.
      L'esercizio delle funzioni di guardia particolare giurata è subordinato alla prestazione di un giuramento dinanzi al presidente della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza o l'ente pubblico, previo adeguato percorso formativo. Anche in questo caso, attraverso la partecipazione del presidente della provincia al processo di conferimento dello status di guardia particolare giurata, si è inteso enfatizzare il particolare rapporto che deve sussistere tra questa categoria di operatori della sicurezza e il territorio sul quale è previsto che si sviluppi la loro attività professionale.
      Al fine di coordinare i diversi ambiti professionali volti a garantire la sicurezza e l'ordine pubblici, è altresì stabilito che le regioni possano promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento presso gli enti accreditati, programmando le relative attività d'intesa con il Ministro dell'interno, con le province e con le associazioni di categoria operanti nei territori interessati. Le regioni monitorano altresì l'attività delle guardie particolari giurate provvedendo all'istituzione di apposite commissioni di vigilanza, composte dagli assessori regionali competenti in materia di sicurezza, da tre membri designati dal consiglio regionale e da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria delle guardie particolari giurate che hanno almeno cinquecento iscritti nel territorio regionale.
      Lo svolgimento delle mansioni di guardia particolare giurata è consentito anche alle persone autorizzate all'esercizio dell'attività ai sensi delle disposizioni vigenti in un Paese membro dell'Unione europea; in questo caso, tuttavia, le persone interessate sono tenute ad esibire l'autorizzazione rilasciata dallo Stato estero.
      Attesa la rilevanza degli interessi tutelati, si raccomanda la sollecita approvazione della presente proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Registro nazionale e nomina delle guardie particolari giurate).

      1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, il Registro nazionale delle guardie particolari giurate, di seguito denominato «Registro».
      2. Il Registro è ripartito in due sezioni.
      3. La prima sezione del Registro reca l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) maggiore età;

          c) adempimento degli obblighi scolastici e possesso dei requisiti professionali, determinati con apposito decreto del Ministro dell'interno;

          d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;

          e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

          f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attitudine e l'affidabilità a esercitare i compiti di guardia particolare giurata.

      4. La seconda sezione del Registro reca l'elenco delle guardie particolari giurate in possesso del relativo decreto di nomina del Ministro dell'interno.
      5. Le modalità di istituzione del Registro, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso, sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

decreto del Ministro dell'interno, sentite le associazioni di categoria delle guardie particolari giurate.
      6. In conformità alle norme vigenti in materia, la nomina delle guardie particolari giurate deve essere previamente approvata dal presidente della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza o l'ente pubblico che richiede la nomina tra gli aspiranti iscritti alla prima sezione del Registro. La nomina è a tempo determinato, fatta salva l'eventuale possibilità di revoca, e decorre dalla data di assunzione da parte dell'istituto richiedente, che provvede all'iscrizione del soggetto al Servizio sanitario nazionale, qualora il medesimo non sia in possesso della relativa tessera, e ai servizi assicurativi antinfortunistici prescritti, e può essere rinnovata.
Art. 2
(Guardie particolari giurate autorizzate dai Paesi membri dell'Unione europea).

      1. Le guardie particolari giurate autorizzate a svolgere tale attività ai sensi delle disposizioni vigenti in uno Stato membro dell'Unione europea, possono svolgere l'attività sul territorio italiano previa esibizione dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata dallo Stato estero.

Art. 3
(Qualifiche delle guardie particolari giurate).

      1. La guardia particolare giurata che presta servizio presso enti privati o istituti di vigilanza e di sicurezza riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
      2. La guardia particolare giurata che presta servizio presso un ente pubblico o che è comandata o richiesta dall'autorità di pubblica sicurezza riveste la qualifica di ausiliario di pubblica sicurezza.

Art. 4
(Poteri delle guardie particolari giurate).

      1. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie particolari giurate che svolgono attività autorizzate stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria; possono procedere all'arresto nei casi previsti dall'articolo 383 del codice di procedura penale; possono trattenere le persone colte in flagranza di reato e sono tenute a custodirle per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente agli oggetti pertinenti al reato eventualmente raccolti.

Art. 5
(Obbligo di giuramento dinanzi al presidente della provincia).

      1. La guardia particolare giurata è ammessa all'esercizio delle rispettive funzioni solo dopo la prestazione del giuramento dinanzi al presidente della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza o l'ente pubblico, previo adeguato percorso formativo.

Art. 6
(Aggiornamento professionale).

      1. Al fine di coordinare i diversi ambiti professionali volti a garantire la sicurezza e l'ordine pubblici, le regioni possono promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento presso gli enti accreditati, programmando le relative attività, d'intesa con il Ministro dell'interno, le province e le associazioni di categoria delle guardie particolari giurate operanti nei territori interessati.

Art. 7
(Commissione di vigilanza).

      1. Allo scopo di monitorare l'attività delle guardie particolari giurate, le regioni provvedono all'istituzione di apposite commissioni di vigilanza composte dai rispettivi assessori competenti in materia di sicurezza, da tre membri nominati dal consiglio regionale e da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria delle guardie particolari giurate che hanno almeno cinquecento iscritti nel territorio regionale.

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