Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1079 |
1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, il Registro nazionale delle guardie particolari giurate, di seguito denominato «Registro».
2. Il Registro è ripartito in due sezioni.
3. La prima sezione del Registro reca l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) adempimento degli obblighi scolastici e possesso dei requisiti professionali, determinati con apposito decreto del Ministro dell'interno;
d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;
e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attitudine e l'affidabilità a esercitare i compiti di guardia particolare giurata.
4. La seconda sezione del Registro reca l'elenco delle guardie particolari giurate in possesso del relativo decreto di nomina del Ministro dell'interno.
5. Le modalità di istituzione del Registro, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso, sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
1. Le guardie particolari giurate autorizzate a svolgere tale attività ai sensi delle disposizioni vigenti in uno Stato membro dell'Unione europea, possono svolgere l'attività sul territorio italiano previa esibizione dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata dallo Stato estero.
1. La guardia particolare giurata che presta servizio presso enti privati o istituti di vigilanza e di sicurezza riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
2. La guardia particolare giurata che presta servizio presso un ente pubblico o che è comandata o richiesta dall'autorità di pubblica sicurezza riveste la qualifica di ausiliario di pubblica sicurezza.
1. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie particolari giurate che svolgono attività autorizzate stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria; possono procedere all'arresto nei casi previsti dall'articolo 383 del codice di procedura penale; possono trattenere le persone colte in flagranza di reato e sono tenute a custodirle per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente agli oggetti pertinenti al reato eventualmente raccolti.
1. La guardia particolare giurata è ammessa all'esercizio delle rispettive funzioni solo dopo la prestazione del giuramento dinanzi al presidente della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza o l'ente pubblico, previo adeguato percorso formativo.
1. Al fine di coordinare i diversi ambiti professionali volti a garantire la sicurezza e l'ordine pubblici, le regioni possono promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento presso gli enti accreditati, programmando le relative attività, d'intesa con il Ministro dell'interno, le province e le associazioni di categoria delle guardie particolari giurate operanti nei territori interessati.
1. Allo scopo di monitorare l'attività delle guardie particolari giurate, le regioni provvedono all'istituzione di apposite commissioni di vigilanza composte dai rispettivi assessori competenti in materia di sicurezza, da tre membri nominati dal consiglio regionale e da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria delle guardie particolari giurate che hanno almeno cinquecento iscritti nel territorio regionale.