Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 660 |
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere attività di propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente. Si intende per propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali e caratterizzata da molteplicità di atti, coinvolgimento di più persone, impiego di mezzi economici e predisposizione di una struttura organizzativa, sia pur minima, a tale scopo destinata»;
b) all'articolo 76:
1) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale in violazione del divieto previsto dall'articolo 67, comma 7, e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni»;
«9. Con la sentenza di condanna per il delitto di cui al comma 8, il giudice dichiara altresì il candidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni. Qualora il candidato sia stato eletto, il giudice ne dichiara la decadenza; qualora il candidato sia membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio Regolamento. Le sanzioni relative all'ineleggibilità e alla decadenza, di cui al presente comma, si applicano anche nel caso di patteggiamento della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice penale. Il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell'articolo 36, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale. Tale sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all'ufficio elettorale del comune di residenza del candidato per le conseguenti annotazioni».