Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1460


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VERINI, AMENDOLA
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione
Presentata il 1 agosto 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Tredici anni fa l'Italia firmava la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, un'importante Convenzione che integrava e completava il quadro normativo costituito dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e dal relativo protocollo del 17 marzo 1978, dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, e dal trattato Benelux di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962. Tuttavia, trascorsi ormai più di tredici anni dall'avvenuta firma di quest'importante Convenzione, essa non è ancora stata ratificata.
      La Convenzione semplifica e rende più efficaci le formalità e le procedure inerenti alle richieste di assistenza giudiziaria, introducendo forme e tecniche specifiche di collaborazione «rafforzata» con le autorità giudiziarie degli altri Paesi europei. Ad esempio, essa prevede la possibilità di svolgere audizioni mediante videoconferenza e teleconferenza, di creare squadre investigative comuni, di effettuare intercettazioni di telecomunicazioni, operazioni di infiltrazione e consegne sorvegliate e altro. Essa risponde, sostanzialmente, a una sempre più accentuata esigenza di collaborazione internazionale sul piano delle indagini e su quello processuale, al fine di garantire un'efficace azione di contrasto alla criminalità. Del resto l'Unione europea lavorava già da tempo per realizzare un coordinamento internazionale dell'azione investigativa. Tuttavia la Convenzione va oltre, individuando uno specifico ambito dell'azione comune che consenta di operare in tempi reali, favorendo per quanto possibile lo scambio diretto di richieste tra le diverse autorità giudiziarie.
      La questione della mancata ratifica della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale è tornata recentemente alla ribalta a seguito di una serie di iniziative intraprese in sede di Unione europea al fine di sollecitare la collaborazione tra Stati membri in merito alla possibilità di acquisire documenti e informazioni inerenti alla nota vicenda di Ustica. In una lettera dell'ottobre 2012, infatti, alcuni deputati europei richiamarono l'attenzione dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri sulla mancata ratifica da parte dell'Italia della Convenzione, già vincolante per 24 Stati dell'Unione, sollecitando lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri a «individuare i motivi che finora hanno ostacolato la ratifica e ad adoperarsi perché questa avvenga al più presto». I firmatari denunciavano, infatti, che la mancata ratifica era diventata causa ostativa di ogni azione di collaborazione da parte di Stati europei con riferimento alle richieste di rogatoria avanzate dalla magistratura italiana. Nel settembre 2012, infatti, la Commissione petizioni del Parlamento europeo – adita a seguito di un'istanza con cui i legali dei familiari delle vittime della strage di Ustica avevano chiesto di sollecitare gli Stati membri direttamente coinvolti nell'abbattimento del DC9 Itavia a collaborare con le autorità italiane nella ricerca della verità – aveva fatto sapere che, pur essendo a conoscenza del caso Ustica e del fatto che a più di trenta anni dal disastro «i parenti delle vittime di questa tragedia sono ancora in attesa di giustizia», l'Unione europea si rammaricava «che l'Italia ed altri due Stati membri non abbiano ancora ratificato la Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea».
      Del resto nell'aprile 2012 lo stesso Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, in una lettera alla Presidente dell'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, dopo aver ribadito la sua «convinzione che i rapporti tra le autorità giudiziarie dei Paesi membri debbano essere improntati alla massima collaborazione e cooperazione» ha avuto occasione di segnalare che l'Italia, non avendo ancora ratificato la Convenzione, non può invocarne l'applicazione.
      La costruzione di un sistema giudiziario moderno per il nostro Paese passa anche attraverso l'adeguamento del diritto e del processo penale agli standard internazionali ed europei, che rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per coniugare la lotta alla criminalità con la tutela dei diritti fondamentali. La mancata predisposizione delle procedure di ratifica e di attuazione di numerosi strumenti normativi europei e internazionali in materia penale rischia, da un lato, di compromettere la credibilità e l'immagine del nostro Paese nell'ambito di importanti consessi internazionali ed europei e, dall'altro, appare pericolosa per la stessa «effettività» della collaborazione – soprattutto investigativa – che le nostre autorità giudiziarie sono chiamate ad offrire nella gestione dei sempre più frequenti rapporti con le omologhe autorità di altri Paesi al fine di contrastare le emergenti forme di manifestazione di una criminalità organizzata ormai di dimensione «transnazionale», se non, addirittura, «globale». Basti solo pensare in questa sede alla necessaria collaborazione tra autorità di diversi Stati se si vuole contrastare con efficacia il terrorismo internazionale, il riciclaggio, la criminalità economico-finanziaria e la tratta degli esseri umani.
      È dunque arrivato il momento, sia pur con estremo ritardo, di ratificare e dare finalmente attuazione nel nostro ordinamento a questa Convenzione, sbloccando così, tra l'altro, anche la possibilità di acquisire da altri Paesi documenti e informazioni su ciò che accadde il 27 giugno 1980 nel cielo di Ustica, con l'abbattimento del DC9 Itavia Bologna-Palermo che provocò la morte di tutte le ottantuno persone a bordo.
      Gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge prevedono le ordinarie clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione, normalmente previste per l'autorizzazione alla ratifica di trattati ricadenti nell'ambito dell'articolo 80 della Costituzione.
      L'articolo 3, invece, si occupa dell'attuazione delle norme della Convenzione nel nostro ordinamento, prevedendo che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dallo stesso articolo 3. In base al comma 2, i decreti legislativi sono adottati su iniziativa dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
      L'articolo 4, infine, prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ratifica della Convenzione).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art.3.
(Delega al Governo).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale;

          b) modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed

efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei princìpi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;

          c) previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;

          d) disciplina della procedura e dell'esecuzione delle rogatorie, avendo particolare riguardo all'utilizzabilità degli atti assunti per la rogatoria, alla possibilità di effettuare indagini e sequestri a fini di confisca, alla previsione dell'acquisizione e dell'utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera nonché alla previsione dell'irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria;

          e) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, quali le condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione; le procedure e l'autorità competente atta a consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; la previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'estradizione o quando appare necessaria ai fini della cattura dei responsabili;

          f) disciplina delle modalità e delle procedure per la costituzione di gruppi investigativi comuni tra le autorità giudiziarie

degli Stati membri dell'Unione europea, qualora il pubblico ministero proceda a indagini collegate con quelle di altre autorità giudiziarie straniere, anche assicurando la necessaria comunicazione del gruppo investigativo comune ai diversi uffici del pubblico ministero;

          g) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su iniziativa dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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