Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1574-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
e dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(CARROZZA)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca
Presentato il 12 settembre 2013
(Relatore: GHIZZONI)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 28 ottobre 2013, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1574 e rilevato che:

                sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

                    il decreto-legge, che si compone di 28 articoli, ripartiti in tre Capi, reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, essendo volto ad intervenire, come recitano il titolo e il preambolo, in materia di istruzione, università e ricerca. In particolare, il Capo I dedicato all'introduzione di «Disposizioni per gli studenti e per le famiglie», reca misure in materia di borse di studio, orientamento degli studenti, divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche ed educazione alimentare; il Capo II è volto invece all'introduzione di «Disposizioni per le scuole», mediante il potenziamento delle dotazioni umane e materiali delle istituzioni scolastiche, nonché dell'offerta formativa; infine, il Capo III, residualmente rubricato «Altre disposizioni» introduce, tra l'altro, misure volte a favorire il raccordo tra scuola ed università, in materia di istruzione universitaria, di formazione specialistica dei medici e di ricerca scientifica. A tali ambiti materiali e alle finalità complessive perseguite dal decreto-legge non appare invece riconducibile la disposizione contenuta all'articolo 27, comma 1, che incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, finalizzato ad «agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale», e della quale risulta assente ogni menzione sia nell'intestazione del decreto-legge, che nel preambolo; estranea rispetto ai contenuti dell'articolo nel quale è inserita, risulta infine la disposizione contenuta al comma 3 dell'articolo 12 (rubricato «Dimensionamento delle istituzioni scolastiche»), che interviene a disciplinare alcuni profili giuridici concernenti la Scuola per l'Europa di Parma;

                sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

                    il decreto legge, all'articolo 25, commi 2 e 3, laddove ridetermina le aliquote di accisa di alcuni prodotti alcolici in aumento rispetto a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, in corso di conversione al Senato (A. S. 1014), senza peraltro procedere alla abrogazione della disposizione ormai superata, determina una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

                sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

                    nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali ovvero in assenza delle necessarie clausole di coordinamento. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, ad esempio:

                        all'articolo 4, ove, mentre il comma 1, che estende il divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche, è formulato in termini di novella all'articolo 51 della legge n. 3 del 2003 – che contiene la disciplina generale della materia – i successivi commi 2, 3 e 4, relativi al divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, intervengono invece sull'ordinamento in via non testuale;

                        all'articolo 8, comma 1, lettera d), che introduce nell'ambito dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 21 del 2008 il comma 3-bis, ancorché già l'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo rechi una disposizione di contenuto parzialmente analogo, sulla quale bisognerebbe dunque più opportunamente incidere;

                        all'articolo 8, comma 2, che fa sistema con l'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, senza tuttavia novellarlo;

                        all'articolo 12, comma 3, che integra in maniera non testuale l'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, includendovi la Scuola per l'Europa di Parma;

                        all'articolo 15, ove i commi da 4 a 8 innovano la disciplina in materia di inidoneità alla propria funzione per motivi di salute del personale docente della scuola, richiamando (al comma 6) la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge n. 98 del 2011, cui in parte si sovrappongono e con cui dovrebbero essere coordinati;

                    inoltre, il decreto legge, secondo una modalità di produzione legislativa che, come già rilevato in altre occasioni, non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, introduce modifiche a disposizioni di recentissima approvazione (si veda, ad esempio l'articolo 23, comma 1, che, novellando l'articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, reintroduce la possibilità di assunzioni a tempo determinato e di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori, appena esclusa dall'articolo 9, comma 16-quinquies, del recente decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha integralmente sostituito il citato comma 188);

                    il decreto-legge contiene inoltre disposizioni – delle quali andrebbe valutata la portata normativa – che non sembrano presentare

un contenuto innovativo dell'ordinamento, in quanto si limitano a richiamare la disciplina già vigente (si vedano, ad esempio, l'articolo 5, comma 2; l'articolo 10, comma 3; l'articolo 15, commi 1, 3 e 9 e l'articolo 19, comma 1), ovvero ad annunciare un suo eventuale aggiornamento, introducendo nel contempo la normativa applicabile medio tempore (si vedano l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 19, comma 4), o, infine, ad esplicitare le finalità perseguite con i singoli interventi normativi (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, comma 1; l'articolo 6, comma 1, alinea; l'articolo 8, comma 1, alinea; l'articolo 16, comma 1, alinea);

                sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

                    il decreto legge, all'articolo 19, comma 2, che interviene in tema di rinnovo dei contratti a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, agisce «nelle more dell'adozione del regolamento di delegificazione di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508», che non risulta tuttavia ancora emanato;

                    non risulta inoltre chiaro se la disposizione contenuta all'articolo 17, comma 8 (in materia di integrazione delle commissioni nel caso di rinnovo di procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici) abbia natura transitoria e speciale, ovvero portata generale, in quanto, mentre in base alla sua formulazione ed alla relazione illustrativa essa sembra avere valenza generale ed a regime, la relazione tecnica afferma invece che la disposizione si riferisce esclusivamente alla integrazione delle commissioni del concorso per dirigente scolastico in Lombardia e in Abruzzo;

                sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

                    il decreto legge, all'articolo 17, comma 1, nel ridefinire la disciplina dei concorsi per dirigenti scolastici, demanda la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e per la pubblica amministrazione; poiché attualmente la disciplina dei concorsi è contenuta in un regolamento di delegificazione (decreto del presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140), emanato sulla base delle norme generali regolatrici della materia recate dall'articolo 1, comma 618, della legge n. 296 del 2006, di esso dovrebbe prevedersi l'abrogazione, unitamente a quella del citato comma 618, già prevista al comma 4; si segnala peraltro che la previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

                    inoltre, il decreto-legge incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (si vedano l'articolo 5, comma 1, che integra in maniera non testuale gli allegati B e C dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87 e n. 88 del 2010, al fine di introdurre nei quadri orari dei percorsi di studio degli istituti professionali e tecnici un'ora settimanale di insegnamento di geografia generale ed economica, nonché l'articolo 19, comma 3, che, in merito all'attribuzione delle funzioni di direttore amministrativo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, integra in maniera non testuale l'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132). Tali circostanze non appaiono coerenti con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

                sul piano della corretta formulazione, della tecnica di redazione e del coordinamento interno al testo:

                    sul piano della corretta formulazione del testo, il decreto-legge, all'articolo 15, comma 1, reca un richiamo normativo che dovrebbe essere completato inserendovi il riferimento al comma 3 dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 in aggiunta a quello, ivi contenuto, al comma 3-bis (infatti, mentre tale ultimo comma dispone l'applicabilità a tutte le amministrazioni della procedura di autorizzazione alle assunzioni, è il comma 3 a disciplinare tale procedura); analogamente, all'articolo 8, comma 1, alinea, sembrerebbe opportuno integrare il riferimento alla «Garanzia Giovani» con il richiamo della raccomandazione europea in materia (raccomandazione 2013/C 120/01);

                    sempre sul piano della corretta formulazione del testo, il decreto-legge, all'articolo 10, comma 1, impropriamente si riferisce all'intesa piuttosto che al concerto tra Ministeri; in proposito, si ricorda infatti che il paragrafo 4, lettera p), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, dispone che «Nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici, sono usati, a seconda dei casi: 1) il termine “intesa” per le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali); 2) il termine “concerto” per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)».

                    il decreto-legge reca altresì rubriche formulate in termini imprecisi; ad esempio, la rubrica dell'articolo 12 («Dimensionamento delle istituzioni scolastiche») dovrebbe essere integrata con il riferimento anche alla Scuola per l'Europa di Parma, oggetto del comma 3, mentre la rubrica dell'articolo 23 («Finanziamento degli enti di

ricerca») dovrebbe essere integrata con il riferimento alle assunzioni a tempo determinato presso le università e gli enti di ricerca, oggetto del comma 1;

                    sul piano del coordinamento interno del testo, il provvedimento, all'articolo 5, comma 2, mentre al secondo periodo si riferisce alla «realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali», ai periodi successivi – che sviluppano in concreto la disciplina – si riferisce ai soli musei;

                    infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

                    ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

                sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

                        tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, sia valutata la soppressione della disposizione di cui all'articolo 27, comma 1, che appare estranea rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge;

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

                    si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 19, comma 3, nella parte in cui incidono su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero – e solo se strettamente necessario – si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza;

                    per quanto detto in premessa, all'articolo 17, commi 1 e 4, si proceda a disporre l'abrogazione del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, adottato in attuazione del comma 618 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che, invece, il comma 4 opportunamente abroga; al comma 1, laddove dispone l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di introdurre una disciplina di carattere normativo, oggi contenuta in una fonte secondaria del diritto, sia altresì valutata l'opportunità di riformulare la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della suddetta disciplina ad un decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

                si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative

in termini di novella alle medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;

                si dovrebbe altresì verificare la portata normativa delle disposizioni indicate in premessa che sembrano avere efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

                per quanto detto in premessa, all'articolo 17, comma 8, si dovrebbe chiarire se la disposizione ivi recata ha efficacia temporanea o a regime;

                all'articolo 19, comma 2, si dovrebbe verificare l'opportunità dell'introduzione di una normativa «nelle more dell'adozione del regolamento di delegificazione di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508», tenuto conto che il suddetto regolamento, a distanza di quasi quattordici anni dalla sua previsione, non risulta essere stato ancora emanato;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                agli articoli 5, comma 2 e 16, comma 3, si dovrebbe sostituire il riferimento al «Ministro per i beni e le attività culturali» con quello aggiornato al «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

                si dovrebbero integrare le rubriche degli articoli 12 e 23 nel senso indicato in premessa.

        Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 25, commi 2 e 3, che modificano la disciplina contenuta nell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2013, attualmente oggetto di esame parlamentare, abbia cura il legislatore di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere, suscettibili di ingenerare incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 1574 Governo, recante «DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

            ricordato che, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili prevalentemente alla materia dell'istruzione, che la Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato qualora si tratti di norme generali ordinanti la materia e alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni nel caso di norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

            rilevato altresì che, per quanto concerne l'ambito universitario, l'articolo 33 della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato; con riferimento al diritto allo studio universitario, peraltro, la potestà legislativa spetta esclusivamente alle regioni;

            ricordato che, con riferimento all'articolo 4 rileva anche l'ambito di tutela della salute, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e che gli articoli 25 e 26 sono riconducibili alla materia tributaria che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è assegnata alla competenza esclusiva dello Stato;

            ricordato che allo Stato è, altresì, assegnata in via esclusiva la perequazione delle risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;

            richiamato l'articolo 9 della Costituzione, che promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca e sottolineata pertanto l'esigenza di stanziare risorse adeguate al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e di implementare l'offerta formativa di tutto il sistema di istruzione e formazione;

            evidenziata, con riferimento all'articolo 3, l'esigenza di valutare l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del bando relativo all'erogazione di borse di studio agli studenti iscritti alle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM);

            rilevato che l'articolo 6 reca disposizioni volte alla riduzione della spesa per l'acquisto di testi e strumenti didattici da parte degli studenti, al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche «statali» di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti;

            rilevato che il nostro sistema nazionale di istruzione pubblica si articola in scuole statali, scuole paritarie private e scuole paritarie di enti locali;

            richiamata, in proposito, l'esigenza di valutare se, in coerenza con gli articoli 33 e 34 della Costituzione, sussistono le condizioni materiali che furono presupposte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 474 del 1994;

            rilevato, per quanto attiene ai requisiti di necessità ed urgenza propri dello strumento normativo del decreto-legge e a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3, della legge 400/1988, che prevede che i decreti-legge debbano contenere misure di «immediata applicazione», che l'articolo 9 differisce gli effetti delle novità da esso introdotte in tema di durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione all'adozione della normativa di attuazione, cui si procederà entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

            sotto analogo profilo, va considerato che parte delle disposizioni di cui all'articolo 5 si applicheranno a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 e che, in numerosi altri casi, l'effettiva operatività di quanto previsto è subordinata all'adozione di atti secondari per la cui emanazione non è previsto un termine;

            richiamata la previsione dell'articolo 20, che abroga l'articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008, relativo al cosiddetto bonus di maturità per l'accesso ai corsi di laurea ad accesso programmato, disponendo che lo stesso bonus non sia applicato neanche alle procedure già indette ma non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

            rilevata l'esigenza di valutare attentamente la suddetta previsione, di cui all'articolo 20, tenendo conto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento nei confronti degli studenti che ritenevano che tale bonus sarebbe stato applicato, sulla base della legislazione allora vigente;

            richiamata, infine, riguardo al principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge, la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale, in cui viene sottolineato come «l'innesto nell’iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione» e che «se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) è necessario che nelle diverse disposizioni del decreto-legge in cui la definizione delle modalità applicative è demandata ad atti

normativi secondari sia previsto espressamente il relativo termine di adozione;

            2) le disposizioni, richiamate in premessa, di cui agli articoli 5 e 9, siano valutate tenendo conto dei requisiti di necessità ed urgenza propri dello strumento normativo del decreto-legge e di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che prevede che i decreti-legge debbano contenere misure di «immediata applicazione»;

            3) con riferimento all'articolo 3, si segnala l'esigenza di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del bando relativo all'erogazione di borse di studio agli studenti iscritti alle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM);

            4) con riguardo all'articolo 6, si valuti se, in coerenza con gli articoli 33 e 34 della Costituzione, sussistono le condizioni materiali che furono presupposte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 474 del 1994;

            5) è necessario rivedere la previsione di cui all'articolo 20, al fine di renderla coerente con i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

                la quota del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche da destinare al finanziamento dei progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche, di

laboratori scientifico-tecnologici ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sarà assegnata, annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006;

                le risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 6, da assegnare alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di libri di testo, sono poste a carico del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006;

                l'autorizzazione di spesa concernente il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria, delle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, di cui all'articolo 7, riguarda i maggiori oneri di funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'acquisto di materiali, servizi e prestazioni d'opera occorrenti, e comporta i medesimi effetti sui tre saldi di finanza pubblica;

                il maggior impegno del personale derivante dal citato prolungamento di orario sarà disciplinato dalla contrattazione integrativa e sarà pertanto remunerato nell'ambito del fondo per l'istituzione scolastica;

                l'importo complessivo del contributo da versare all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione, di cui all'articolo 9, sarà rimodulato con apposito atto, al fine di garantire il rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 3 del medesimo articolo;

                le disposizioni in materia di mutui per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 10, comma 1, determinano effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento, per gli anni successivi al 2016, di circa 150 milioni di euro annui;

                la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle detrazioni delle liberalità in favore delle AFAM e delle Università di cui all'articolo 10, comma 3, è stata effettuata in termini prudenziali assumendo l'importo complessivo delle erogazioni effettuate in favore delle istituzioni scolastiche nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2011;

                la spesa prevista per l'acquisto di strumenti digitali idonei a garantire la connettività wireless, ai sensi dell'articolo 11, sarà effettuata nell'anno 2013;

                le disposizioni, di cui all'articolo 12, che prevedono che in sede di Conferenza unificata sia raggiunto un apposito accordo per determinare i criteri di assegnazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi e dei dirigenti scolastici dovranno assicurare i risparmi di spesa già indicati nella relazione tecnica allegata alla legge n. 183 del 2011;

                la disposizione che prevede che la Scuola per l'Europa di Parma rientri tra le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 12,

comma 3, ha natura esclusivamente interpretativa, e a tale istituzione educativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, si applicheranno in via generale le norme di finanza pubblica;

                all'integrazione delle anagrafi regionali e nazionali degli studenti, di cui all'articolo 13, può provvedersi nell'ambito degli stanziamenti destinati all'informatica di servizio, già previsti a legislazione vigente, pari a circa 30 milioni di euro, nonché nell'ambito del fondo per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali;

                il contenuto della misura oggetto della sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, di cui all'articolo 15, comma 1, è rimesso all'autonomia negoziale delle parti contraenti, fermo restando il vincolo dell'invarianza della spesa;

                l'assunzione di docenti di sostegno in sostituzione dei cessati relativi all'organico di diritto a legislazione previgente è già consentita nell'ambito delle facoltà assunzionali ordinarie e non è quindi conteggiata tra gli oneri recati dalle nuove disposizioni in materia dettate dai commi 2 e 3 dell'articolo 15;

                la ricostruzione di carriera connessa alle assunzioni a tempo indeterminato, nel caso dei docenti, avviene non prima di un anno dall'assunzione, cioè al termine del periodo di prova, e spesso avviene nei fatti a distanza di oltre un anno;

                l'onere indicato nella relazione tecnica alla voce «scatti anzianità» comprende pertanto l'onere conseguente al nuovo stipendio a decorrere dall'anno successivo a quello di ricostruzione;

                l'attività svolta dal personale docente delle commissioni mediche di cui al comma 5 dell'articolo 15 è remunerata nell'ambito delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa, di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

                il transito del personale presso altre amministrazioni, anche in deroga alle facoltà assunzionali, non determina un incremento stabile degli oneri retributivi, in quanto il personale in questione transita presso le amministrazioni di destinazione con le relative risorse finanziarie, limitatamente al periodo di permanenza nelle stesse;

                la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione, di cui all'articolo 18, è stata effettuata sulla base dei parametri contrattuali correnti e assumendo che la futura dinamica retributiva sarà finanziata nell'ambito delle risorse allo scopo destinate dalle future sessioni contrattuali;

                la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 autorizzata, in favore degli istituti AFAM, dall'articolo 19, comma 4, sarà iscritta in bilancio come trasferimento corrente alle imprese;

                la non applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008 anche per l'accesso programmato ai corsi relativi all'anno accademico 2013/2014 per i quali non sia intervenuto il provvedimento ministeriale finale è volto ad evitare disparità di trattamento e non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in termini di contenzioso;

                il nuovo comitato di selezione, di cui all'articolo 22, in quanto volto a sostituire un organismo già esistente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

                la configurazione in termini di limite di spesa degli oneri di cui all'articolo 24, comma 1, recante disposizioni in materia di personale degli enti di ricerca, è dovuta al fatto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non provvederà alla liquidazione diretta degli stipendi, ma al trasferimento di risorse finanziarie all'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia, che a sua volta effettuerà le assunzioni programmate nei limiti delle risorse assegnate e delle disponibilità previste nel suo bilancio;

                gli effetti positivi di gettito ascritti all'articolo 25, recante l'aumento delle accise sui prodotti alcolici, sono stati calcolati tenendo conto degli incrementi delle aliquote di accisa già disposti dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013;

                la quantificazione dei predetti effetti positivi è stata effettuata, ipotizzando che tali incrementi siano sostenibili dal mercato, senza determinare una contrazione dei relativi consumi;

                la stima delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di cui all'articolo 26, è stata effettuata sulla base dei dati relativi alla annualità 2011;

                in considerazione dell'entità minima dell'aumento delle imposte e dell'esigua numerosità delle fattispecie considerate, di cui al suddetto articolo 26, i riflessi in termini di imposte dirette, quali quelli connessi alla maggiore deducibilità a fini IRES, sono stati ritenuti di entità assolutamente trascurabile e, comunque, ricompresi nella stima effettuata con carattere prudenziale;

                rilevata l'opportunità di riformulare:

                    le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 12, comma 2, 13, comma 3 e 14, comma 2, in conformità alla prassi contabile vigente;

                    la disposizione di cui all'articolo 17, comma 8, in materia di integrazione delle commissioni del concorso per dirigente scolastico, al fine di esplicitarne il carattere speciale e transitorio;

                    l'autorizzazione di spesa, della quale è previsto l'utilizzo all'articolo 18, comma 2, tenendo conto delle modifiche apportate alla medesima dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 147 del 2007;

                    l'articolo 27, comma 2, alinea, al fine di specificare che la quantificazione degli oneri pari a 475,545 milioni di euro decorrono dall'anno 2018 anziché dal 2019;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            1) All'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: non possono derivare con le seguenti: non devono derivare;

            2) All'articolo 13, comma 3, sostituire le parole: non possono derivare con le seguenti: non devono derivare;

            3) All'articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

            4) All'articolo 17, comma 8, primo periodo, dopo le parole: procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di cui al decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

            5) All'articolo 18, comma 2, dopo le parole: 2007, n. 1, aggiungere le seguenti: come integrata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

            6) All'articolo 27, comma 2, alinea, sostituire le parole: dall'anno 2019 con le seguenti: dall'anno 2018.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

            considerato come il decreto-legge persegua l'obiettivo, di per sé condivisibile, di migliorare l'efficacia e la qualità dell'offerta formativa e culturale;

            rilevato, in tale contesto, come buona parte degli oneri derivanti dal provvedimento siano coperti attraverso una serie di aumenti, previsti dall'articolo 25 del decreto-legge e scadenzati nel tempo, delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico;

            evidenziato inoltre come altra parte degli oneri recati dal provvedimento siano coperti attraverso la previsione del comma 1 dell'articolo 26, che stabilisce nella misura fissa di 50 euro le imposte ipotecaria e catastale applicabili agli atti di trasferimento immobiliare per i quali, a decorrere dal 1 gennaio 2014, sarebbe stata prevista l'esenzione totale, nonché mediante l'incremento da 168 a 200 euro, disposto dal comma 2 del medesimo articolo 26, dell'importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicabili ai trasferimenti immobiliari, in tutti quei casi in cui tale importo sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1 gennaio 2014;

            rilevato come diversi, recenti provvedimenti legislativi facciano ricorso, a copertura dei relativi oneri, all'incremento delle accise, in particolare gli articoli 14, comma 2, e 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter), del decreto-legge n. 91 del 2013, che hanno a loro volta incrementato le accise relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, nonché la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013, che, se attivata, comporterebbe anch'essa l'incremento delle accise sui prodotti energetici e l'elettricità, sull'alcole e le bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;

            segnalato come i predetti incrementi colpiscano in particolare un settore, quello della produzione della birra, il quale ha conosciuto una notevole crescita negli ultimi anni, rappresentando un importante strumento di diversificazione per il settore agricolo, ma che ha già subito un notevole incremento dell'accisa, con il rischio che ulteriori inasprimenti tributari in materia porrebbero a rischio la possibilità, per il settore stesso, di sostenere la concorrenza degli altri produttori europei;

            sottolineata l'inopportunità di procedere ad interventi disorganici e ripetuti a breve distanza di tempo sull'ammontare delle accise, sia in quanto ciò pregiudica una sia pur minima stabilità del quadro impositivo in materia, sia, soprattutto, in considerazione delle conseguenze economiche derivanti da un indiscriminato ricorso a tale tipologia di copertura;

            rilevata la necessità di realizzare una complessiva riflessione sulla tematica generale relativa all'individuazione delle coperture finanziarie degli oneri recati dai provvedimenti legislativi, anche al fine di garantire maggiore razionalità e coerenza agli interventi di politica tributaria;

            rilevato, a tale ultimo riguardo, come, nel corso di un'audizione svolta dinanzi alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato il 3 luglio 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze abbia affermato che vi sono «ampi margini per la razionalizzazione della spesa, per ottenere

risparmi in molti comparti» e come il Rapporto contenente «elementi per la revisione della spesa» pubblicato nel maggio 2012 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento del precedente Governo, Giarda, abbia quantificato in oltre 200 miliardi di euro l'ammontare complessivo della spesa pubblica suscettibile di interventi di riduzione nel medio periodo, sussistendo dunque ancora spazi per intervenire su tale versante del bilancio pubblico;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            provveda la Commissione di merito ad individuare modalità di copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge diverse da quelle indicate dagli articoli 25 e 26, sia in quanto l'aumento delle accise disposto dall'articolo 25 avrebbe ricadute economiche negative, non solo sui settori direttamente interessati, ma sull'intera dinamica dei consumi, sia in quanto l'incremento delle imposte sui trasferimenti immobiliari disposto dall'articolo 26 rischia di porsi in contraddizione con l'obiettivo, perseguito dal Governo in particolare con l'articolo 6 del decreto-legge n. 102 del 2013, di favorire la ripresa del mercato immobiliare e del settore delle costruzioni: in tale contesto si proceda ad individuare risorse alternative nel bilancio pubblico, in ogni caso senza far ricorso ad altri incrementi di tributi, segnatamente mediante interventi volti alla riduzione delle spese, in primo luogo attraverso una riduzione delle spese non essenziali o prive di adeguata giustificazione nell'attuale contesto socio-economico, salvaguardando comunque gli investimenti nei settori dell'istruzione e della ricerca, ovvero individuando altri regimi agevolativi il cui riordino comporti un minore impatto sulle attività economiche;

        e con la seguente osservazione:

            si segnala comunque, in linea generale, l'esigenza di considerare le conseguenze degli incrementi di accise sulla finanza delle regioni a statuto speciale, alle quali spetta in molti casi, ai sensi della normativa vigente, quota parte rilevante del gettito dell'imposta riscossa nei rispettivi territori.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 10, comma 1, sia previsto il termine di 90 giorni per l'emanazione del decreto interministeriale che dovrà indicare le modalità di attuazione delle misure recate dallo stesso comma 1 relative ai mutui per l'edilizia scolastica;

            2) all'articolo 10, si preveda che il Ministero dell'istruzione e della ricerca riferisce semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'utilizzo delle risorse stanziate per l'edilizia scolastica, ivi comprese quelle allocate presso il Ministero delle infrastrutture e presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè sullo stato di avanzamento dei programmi e degli interventi per la ristrutturazione, la messa in sicurezza, l'efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica;

            3) si preveda, nell'ambito degli interventi in materia di edilizia scolastica, il rifinanziamento dello strumento previsto dall'articolo 18, comma 8-quater, del DL 69/2013 per la riqualificazione degli edifici scolastici in cui è censita la presenza di amianto e la riapertura dei termini per l'assegnazione delle risorse già stanziate in caso di mancato esaurimento del plafond;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare modalità per sostenere la formazione del personale laureato nelle discipline geologiche per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza antisismica, anche in deroga alle disposizioni della legge n. 240 del 2010;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali tutti gli investimenti per interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché per interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare quanto previsto all'articolo 5 del provvedimento, prevedendo un ampliamento dell'offerta formativa degli istituti tecnici e professionali, a tal fine introducendo, ove non previste, ovvero incrementando, ove previste, le ore di lezione della materia «Scienze della Terra» allo scopo di accrescere la competenza e la consapevolezza degli studenti in ordine all'importanza delle criticità ambientali, idriche e di dissesto idrogeologico che caratterizzano il territorio nazionale;

            d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare quanto previsto all'articolo 24 del provvedimento, consentendo oltre che all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, anche al Consiglio

Nazionale delle Ricerche e all'Istituto Nazionale di Geofisica e Oceanografia Sperimentale, di poter assumere personale ricercatore e tecnologico (nel quinquennio 2014-2018) per poter far fronte in maniera più incisiva agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

            premesso che:

                il provvedimento in esame reca disposizioni per gli studenti e le famiglie, disposizioni per le scuole e per il relativo personale, per le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per le università e di natura fiscale;

                per quanto concerne l'ambito delle competenze della Commissione, appaiono rilevanti le previsioni di cui agli articoli 6 e 11, che recano misure volte a favorire e sostenere finanziariamente la dotazione di dispositivi digitali e il potenziamento delle possibilità di connessione wireless all'interno delle istituzioni scolastiche;

                in particolare l'articolo 6, comma 2 destina la somma complessiva di 2,7 milioni di euro per l'anno 2013 e 5,3 milioni per l'anno 2014 per l'acquisto di dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso agli studenti delle scuole secondarie, appartenenti a famiglie a basso reddito; la disposizione è espressamente finalizzata alla riduzione della spesa delle famiglie per l'acquisto di libri scolastici;

                a tale proposito appare restrittiva la finalità indicata, dal momento che i materiali didattici digitali appaiono prioritariamente volti a rendere più efficace la didattica e, attraverso l'interattività propria di tali strumenti, permettere agli studenti approfondimenti utili a migliorare l'apprendimento. Sarebbe opportuno, inoltre, favorire attività formative a favore dei docenti, finalizzate a permettere un efficace e pieno utilizzo di tali dispositivi e un conseguente miglioramento dell'attività didattica;

                l'articolo 11 reca un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014 per

assicurare la realizzazione e la fruizione della connettività wireless negli istituti secondari, prioritariamente di secondo grado; tale misura è volta a permettere l'accesso degli studenti ai materiali didattici e ai contenuti digitali;

                al riguardo sarebbe opportuno che le risorse stanziate fossero utilizzate prioritariamente per la dotazione di apparecchiature digitali e informatiche per gli istituti che ne siano sprovvisti e per la realizzazione e la fruizione della connettività a banda larga, e solo per gli istituti che ne siano già dotati, per la realizzazione della connessione wireless, ciò al fine di superare il digital divide e assicurare al territorio una maggiore omogeneità in termini di infrastrutturazione tecnologica e connettività alla rete;

                considerato che negli orari di ingresso e uscita dalle scuole si produce una forte alterazione del traffico, soprattutto nelle zone urbane e metropolitane a causa dello spostamento di studenti, docenti e operatori scolastici, sarebbe opportuno identificare, all'interno di ciascuna istituzione scolastica ed educativa sede di dirigenza scolastica, il responsabile della mobilità, ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998, recante «Mobilità sostenibile nelle aree urbane», al fine di valutare tempi e modi di ingresso e uscita dagli istituti scolastici con rilevante bacino di utenza e pianificare, concordemente con il comune, un piano che elimini le criticità di traffico legate a tali flussi,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, tra le finalità individuate in relazione ai contributi per l'acquisto di dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali, in primo luogo il miglioramento della didattica e in secondo luogo la riduzione della spesa per le famiglie. A tale proposito si segnala altresì l'opportunità di favorire opportune attività di formazione a vantaggio dei docenti per assicurare il pieno utilizzo dei dispositivi digitali, al fine di adottare metodi didattici più efficaci;

            b) con riferimento all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di destinare le risorse ivi stanziate in via prioritaria alla realizzazione della connettività a banda larga nelle scuole che non ne siano dotate e all'acquisto di apparecchiature digitali e informatiche per le attività didattiche e, in via secondaria, alla realizzazione e fruizione della connettività wireless alla rete Internet per le istituzioni scolastiche già dotate di infrastrutturazione a banda larga;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione che preveda che, all'interno di ciascuna istituzione scolastica ed educativa sede di dirigenza scolastica sia individuato un

responsabile della mobilità, con il compito di trasmettere all'ufficio scolastico provinciale e al comune territorialmente competente eventuali indicazioni finalizzate alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari di ingresso e uscita dalle scuole per limitare la congestione del traffico.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

            riconoscendo la centralità del capitale umano nell'economia della conoscenza e considerando, pertanto, la spesa in ricerca e istruzione come investimento e non come un costo;

            apprezzate le misure volte agli interventi di edilizia scolastica, con particolare riferimento all'efficientamento energetico e alla messa in sicurezza delle scuole, nonché le misure finalizzate ad una migliore trasparenza nei processi di nomina dei membri dell'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) e degli Enti di ricerca vigilati dal MIUR;

            valutata positivamente la previsione di nuove assunzioni di personale tecnologico e di ricerca dell'INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), anche in relazione alle esigenze della protezione civile;

            manifestando, infine, perplessità in ordine alla copertura finanziaria che penalizza importanti settori produttivi già provati dalla crisi, nonché i consumatori,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            provveda la Commissione di merito a ripristinare la previsione del parere parlamentare in relazione alle nomine dei componenti dell'ANVUR, anche con la previsione di tempi ristretti e certi per l'espressione dello stesso parere;

        e la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito di estendere a comuni e province le previsioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

            apprezzato che il provvedimento miri a fornire importanti risposte a problematiche di varia natura, attraverso misure che intervengono sul complesso del sistema di istruzione, formazione e ricerca, a testimonianza della volontà, a più riprese dichiarata dal Governo, di adottare specifici provvedimenti in questi settori con investimenti volti ad un rilancio del settore;

            analizzate le parti del testo di più diretto interesse della XI Commissione, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23 e 24;

            rilevato che il decreto-legge in esame reca disposizioni di carattere molto ampio e articolato, che tuttavia sembrano rispondere all'obiettivo di porre rimedio a una situazione di grave precarietà in cui versano migliaia di lavoratori dei settori della scuola, dell'università e della ricerca, che da anni svolgono nel settore pubblico funzioni delicate, talvolta in ambiti di assoluta rilevanza strategica;

            preso atto, in particolare, che l'articolo 15 prevede (in esito ad una sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola) la definizione, con decreto interministeriale, di un piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA;

            osservato che lo stesso articolo 15 stabilisce che – fermo restando, per quanto riguarda il personale docente titolare della classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato) e C555 (ex LII/C – esercitazioni di pratica professionale), quanto previsto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, circa il transito nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto – lo stesso personale può transitare su altra classe di concorso per la quale

sia abilitato o in possesso di titolo idoneo, purché non ci siano condizioni di esubero nella provincia di riferimento,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            1) all'articolo 15, comma 1, relativo al piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, si segnala che, dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, nell'ultimo periodo occorre citare anche il comma 3 dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, che disciplina la procedura di autorizzazione, e non soltanto il comma 3-bis, che ne prevede esclusivamente l'applicabilità a tutte le amministrazioni pubbliche;

            2) con riferimento all'articolo 15, commi da 4 a 9, si raccomanda alla Commissione di merito di valutare con attenzione se la soluzione individuata sia in grado di offrire adeguate tutele al personale in questione e risponda effettivamente alle finalità di cui alla risoluzione n. 8-0009, approvata l'8 agosto scorso dalle Commissioni riunite VII e XI della Camera, che ha impegnato il Governo a individuare una soluzione per i docenti inidonei per motivi di salute e per i docenti titolari delle classi di concorso C999 e C555, diversa da quella recata dall'articolo 14, commi 13-15, del decreto-legge n. 95 del 2012;

            3) all'articolo 16, comma 2, che rinvia ad un decreto del MIUR la definizione delle modalità di organizzazione e gestione (anche attraverso convenzioni con università statali e non statali) delle attività formative rivolte, in particolare, al personale scolastico delle regioni in cui gli esiti delle prove INVALSI siano risultati inferiori alla media nazionale e delle aree ad alto rischio socio-educativo, occorre valutare il coordinamento delle disposizioni recate dal provvedimento in esame con quelle previste a livello contrattuale e, in particolare, con quelle di cui al vigente contratto collettivo nazionale integrativo per la formazione del personale docente, educativo, tecnico-pratico e ATA per l'anno scolastico 2013/2014, siglato il 24 luglio 2013, relativo ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato;

            4) con riferimento alle misure introdotte dagli articoli 23 e 24, si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di salvaguardare anche la delicata posizione di quei ricercatori dalle elevate competenze e qualifiche professionali, che rischiano di essere perdute nel caso in cui si propendesse per una soluzione diversa dalla loro stabilizzazione, a tal fine affrontando un problema che ha assunto dimensioni significative e valorizzando lavoratori competenti e capaci, il cui contributo merita di ottenere un adeguato riconoscimento da parte dello Stato;

            5) con riguardo, in linea più generale, alla realizzazione degli obiettivi del provvedimento di sostegno al diritto allo studio (articolo 2), al potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali (articolo 5) e alle azioni per la prevenzione della dispersione scolastica (articolo 7), si segnala la necessità di una specifica attenzione al tema degli «studenti lavoratori», atteso che il diritto a ricevere dal sistema di istruzione pubblico opportunità formative e di conseguimento dei titoli di studio da parte delle persone che lavorano deve essere parte integrante delle politiche di diritto allo studio, costituisce uno strumento utile al recupero della dispersione scolastica e costituisce fattore sia di sostegno alla occupabilità sia di crescita professionale di lavoratori e lavoratrici; in tal senso, poiché i corsi serali oggi attivati perseguono tale obiettivo non con la sufficiente garanzia di continuità, è necessario dare corretta e piena attuazione alle norme sui «Centri per l'educazione degli adulti», compresi i corsi serali.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

            apprezzate le finalità del provvedimento sia per quanto riguarda i profili attinenti più propriamente alle politiche sociali (articoli 1 e 2), tra cui particolarmente significativa è l'attenzione per i soggetti fragili, sia per le parti relative alla tutela del diritto alla salute nelle scuole (articolo 4), nell'ambito delle quali vanno evidenziate in particolare le norme sulla sigaretta elettronica e sulla promozione dell'educazione alimentare;

            ritenuto che nell'ambito delle politiche volte alla promozione della salute nelle scuole particolare risalto vada dato anche all'attività fisica e motoria;

            ritenute altresì pienamente condivisibili le norme finalizzate al contrasto alla dispersione scolastica (articolo 7), con interventi e programmi per la realizzazione dell'obiettivo di un effettivo diritto all'accesso alla scuola per tutti, soprattutto per coloro che si trovano in condizione di svantaggio sociale e culturale, e anche con la valorizzazione degli insegnanti di sostegno;

            valutate favorevolmente anche le disposizioni dettate dall'articolo 21 sulla formazione specialistica dei medici;


ritenuto tuttavia opportuno che le nuove disposizioni dell'articolo 21 si inseriscano in un più ampio discorso volto a rivedere nel suo complesso l'articolazione generale della formazione specialistica dei medici;

            considerato, infine, opportuno prevedere interventi volti alla riduzione del gap, peraltro destinato ad aumentare, tra il numero dei laureati in medicina e quello di coloro che risultano ogni anno ammessi alle scuole di specializzazione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'elaborazione di programmi volti a favorire l'incremento dell'educazione fisica e motoria;

            b) all'articolo 21, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un riferimento, da un lato, alla esigenza che i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della Commissione unica nazionale, che – ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 368 del 1999 – saranno definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano in modo assoluto oggettivi ed imparziali, e dall'altro, all'esigenza che i vincitori siano destinati alle sedi tenendo in considerazione le opzioni indicate al momento della domanda di ammissione;

            c) all'articolo 21, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione che prefiguri una nuova articolazione della formazione specialistica dei medici, in base alla quale l'inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale avvenga sulla base di una rete formativa completa per ogni singola scuola di specializzazione, comprensiva delle strutture universitarie e di quelle ospedaliere e territoriali, secondo accordi regionali. La nuova articolazione dovrebbe altresì prevedere che l'inserimento del medico in formazione specialistica nelle strutture ospedaliere sia sempre approvato dal consiglio di direzione della scuola. I medici in formazione specialistica dovrebbero infine assumere una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere o degli IRCCS, nonché con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione;

            d) all'articolo 21, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la quantità e la tipologia dei contratti dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale, valutandone anche una eventuale revisione della loro durata, siano rimodulate ogni triennio con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato con il concerto del Ministro

della salute, sulla base di una approfondita analisi del fabbisogno nazionale di borse di studio per i medici specializzandi, determinato in relazione ai dati epidemiologici e alle evoluzioni tecnico-scientifiche ed organizzative, che consenta di rivedere non solo la quantità ma anche la distribuzione delle borse di studio tra le varie discipline.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

            premesso che:

                il decreto-legge n. 104 introduce un complesso di misure in materia d'istruzione, università e ricerca, articolato in tre capi. Per quanto riguarda le disposizioni di interesse per la Commissione Agricoltura, si segnalano fondamentalmente tre questioni;

                l'articolo 4, dedicato alla tutela della salute nelle scuole, al comma 5 prevede che: «Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate;

                al riguardo, si sottolinea l'importanza che i programmi di educazione alimentare tengano in particolare considerazione – per il loro valore ai fini della tutela della salute e dell'ambiente e per la relativa valenza sociale – il consumo di prodotti biologici, di quelli provenienti da filiera corta e a «chilometro zero» e di quelli provenienti dall'agricoltura sociale nonché la riduzione degli sprechi alimentari. Si sottolinea altresì l'esigenza di tener presente il contributo che in tale contesto possono fornire le aziende, che operano nel campo della refezione scolastica, da considerare quale risorsa fondamentale per le attività di educazione alimentare, che non comporta oneri aggiuntivi;

                l'articolo 25, tra le disposizioni volte alla copertura finanziaria del provvedimento, dispone aumenti scadenzati delle aliquote di accisa relativi alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico (dal 10 ottobre 2013, dal 1 gennaio 2014 e dal 1 gennaio 2015);

                per un quadro sintetico degli effetti, si sottolinea che tali aumenti si attestano a fine triennio su aliquote superiori al 27 per cento rispetto alle aliquote in essere. Il che, secondo la relazione

tecnica, permette di stimare aumenti di entrate da accise pari a 11,7 milioni per i mesi residui del 2013, a 130,5 milioni per il 2014 e a 215,9 milioni a decorrere dal 2015, unitamente a maggiori entrate da IVA per 1,6 milioni nel 2013, a 18,9 milioni nel 2014 e a 31,3 milioni a decorrere dal 2015. Contestualmente, vengono indicate minori entrate negli anni 2014-2016, sia in termini di IRES/IRPEF (rispettivamente -1,4 milioni, -15 milioni e -19,1 milioni), che in termini di IRAP (rispettivamente -0,3 milioni, -2,9 milioni e -3,6 milioni);

                al riguardo, va rilevato che si intravede sul territorio italiano lo sviluppo di un promettente settore legato alla produzione e al consumo di birre artigianali di qualità, da cui possono derivare tra l'altro occupazione e indotto turistico-gastronomico; si propone pertanto che gli aumenti previsti per le accise della birra siano soppressi;

                l'articolo 26 reca modifiche, sempre volte alla copertura finanziaria del provvedimento, alla disciplina delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative ai trasferimenti immobiliari; in particolare, si prevede, a decorrere dal 2014, l'introduzione dell'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro per ciascuna imposta, da versare sugli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili soggetti all'imposta di registro; inoltre, sempre dal 2014, si prevede l'aumento della misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale da 168 a 200 euro;

                questi aumenti risultano particolarmente gravosi per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, che dovranno sostenere ulteriori e accresciuti oneri a causa della soppressione, sempre a partire del 2014, delle agevolazioni sulla tassazione dei trasferimenti di terreni destinati all'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile (articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011). Tra queste, ad esempio, sono ricomprese quelle per la piccola proprietà contadina (prevista sin dalla legge n. 604 del 1954, più di recente prorogata fino al 2010 dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 e infine posta a regime con la legge n. 220 del 2010 – legge di stabilità 2011), quelle per i territori montani (articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973), per le aziende agricole montane (articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994) e per il compendio unico (articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001);

                l'assetto che ne deriva, aggravato dagli ulteriori aumenti di cui all'articolo 26 del decreto-legge in esame, non tiene conto della diversità strutturale dell'acquisto di terreni destinati all'uso agricolo;

                infatti, senza le necessarie correzioni, dal 1 gennaio 2014 i trasferimenti «agricoli» saranno sottoposti allo stesso trattamento tributario applicato alla compravendita di terreni effettuata da soggetti privi di qualifica professionale agricola (che fino al dicembre 2013 sono soggetti all'aliquota del 15 per cento). La conseguenza sarà quella di applicare ai trasferimenti dei terreni agricoli effettuati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli la stessa tassazione unica dei trasferimenti immobiliari. Il che prevedibilmente danneggerà l'occupazione

giovanile in agricoltura e finirà probabilmente per agevolare invece gli acquisti di terreni agricoli per altre finalità, ad esempio quelle speculative, finanziarie e commerciali, a danno dell'agricoltura;

                al fine di tutelare il comparto agricolo reale e di garantire sia l'accesso alla terra sia gli investimenti da parte di coloro che con la loro azione operano a tutela del territorio in contesti disagiati, come la montagna, si reputa necessaria una complessiva riformulazione dell'articolo 26, al fine di esentare dai relativi aggravi fiscali i terreni destinati all'uso agricolo professionale, ripristinando altresì le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, per i territori montani, per le aziende agricole montane e per il compendio unico, attualmente in vigore fino alla fine del 2013;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) sia riformulato l'articolo 26, in modo da escluderne l'applicazione agli atti di acquisto della proprietà di terreni destinati all'uso agricolo da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Al contempo, le minori entrate derivanti da tale esenzione dovranno essere reperite attraverso una complessiva rimodulazione delle aliquote dell'imposta di registro sugli atti traslativi della proprietà dei medesimi terreni agricoli. In particolare, dovrà essere previsto l'aumento dell'aliquota al 12 per cento se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché il mantenimento in vigore, oltre il 2013, delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, per i territori montani dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, per le aziende agricole montane dall'articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994, nonché per il compendio unico di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001. Eventuali minori entrate potranno altresì essere compensate con l'introduzione di un contributo straordinario sulle bibite gassate e bibite di fantasia, in coerenza con gli obiettivi di educazione alimentare, di cui all'articolo 4, comma 5;

            b) sia modificato l'articolo 25 in ragione delle potenzialità di sviluppo della produzione e del consumo di birre artigianali di qualità, sopprimendo il previsto aumento dell'accisa sulla birra e introducendo un contributo straordinario sulle bibite gassate e bibite di fantasia, in coerenza con gli obiettivi di educazione alimentare, di cui all'articolo 4, comma 5;

        e con la seguente osservazione:

            all'articolo 4, comma 5, sia previsto in maniera esplicita che i programmi di educazione alimentare, le cui modalità attuative saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, prevedano esplicitamente anche:

                1) criteri di indirizzo a favore del consumo, nella filiera ortofrutticola, tra l'altro di prodotti biologici, di filiera corta e a chilometro zero e provenienti dall'agricoltura sociale;

                2) criteri di indirizzo per la riduzione degli sprechi alimentari;

                3) la valorizzazione delle aziende affidatarie dei servizi di refezione scolastica, che costituiscono risorse fondamentali per le attività di educazione alimentare, utilizzando a tal fine anche i fondi paritetici interprofessionali riorientandoli in quota parte anche su aspetti formativi legati ai programmi di educazione alimentare rivolti a studenti e famiglie.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

            ricordato che il decreto-legge reca disposizioni per gli studenti e le famiglie, disposizioni per le scuole – per il relativo personale, nonché per le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale – e altre disposizioni, riguardanti, in particolare, università, alta formazione e specializzazione artistica e musicale, ricerca;

            richiamate le disposizioni di cui agli articoli 165 e 166 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabiliscono che l'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione e di una formazione professionale di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e sostenendo ed integrando la loro azione, nel rispetto della responsabilità dei singoli Stati quanto al contenuto dell'insegnamento e all'organizzazione del sistema di istruzione e formazione e che l'azione dell'Unione in materia di istruzione si esplica attraverso la fissazione di obiettivi comuni e lo scambio di buone pratiche fra Stati membri, nonché attraverso il finanziamento di programmi volti al perseguimento degli obiettivi fissati;

            evidenziato come le misure recate dal provvedimento si collochino nel quadro dei principi e degli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di istruzione e formazione;

            ricordato in particolare che il 28 giugno 2011 il Consiglio ha adottato una raccomandazione sulle politiche di riduzione dell'abbandono

scolastico e che il contrasto della dispersione scolastica figura tra le priorità della Strategia Europa 2020, con l'obiettivo di ridurre i tassi di abbandono precoce dei percorsi di istruzione della popolazione tra 18 e 24 anni al di sotto del 10 per cento (l'obiettivo nazionale per l'Italia è pari al 15-16 per cento); il Consiglio, nelle sue conclusioni di marzo 2013, è intervenuto sul tema «Investire in istruzione e formazione» invitando gli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a intensificare gli sforzi per prevenire la dispersione scolastica;

            richiamata la proposta di raccomandazione della Commissione europea «Garanzia per i giovani», fatta propria dal Consiglio il 22 aprile 2013, per assicurare ai giovani fino a 25 anni di età un'offerta di lavoro, di prosecuzione dell'istruzione scolastica, di apprendistato o di un tirocinio di qualità elevata (COM(2013)729). Al fine di dare concreta attuazione alla raccomandazione, la Commissione ha presentato la comunicazione «Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile» in cui sono elencate le azioni proposte dalla Commissione per combattere la disoccupazione giovanile;

            ricordato altresì che la Strategia Europa 2020, per quanto riguarda la lotta alla disoccupazione giovanile, prevede l'iniziativa prioritaria «Youth Opportunities Initiative» volta a promuovere l'apprendistato e i tirocini per i giovani e ad aiutare coloro che hanno abbandonato la scuola o un percorso formativo ad acquisire le competenze necessarie a trovare un lavoro;

            evidenziata la Comunicazione della Commissione europea del 20 novembre 2012 «Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici» (COM(2012)669), ove si ritiene prioritario lo sfruttamento pieno delle tecnologie, in particolare di internet, nel settore dell'istruzione, con un ammodernamento delle infrastrutture di tecnologia dell'informazione a disposizione delle scuole;

            rilevato che la revisione e il rafforzamento del profilo professionale di tutte le professioni dell'insegnamento figurano tra le priorità indicate dalla Commissione nella citata comunicazione del novembre 2012; a tal fine si prevedono un riesame dell'efficacia e della qualità accademica e pedagogica della formazione iniziale degli insegnanti, l'introduzione di sistemi coerenti e dotati di risorse adeguate per la selezione, il reclutamento, l'inserimento e lo sviluppo professionale del personale docente e il rafforzamento della competenza digitale degli insegnanti, lo sviluppo di regolari verifiche della performance degli insegnanti;

            evidenziata la necessità – anche con riferimento ai contenuti dell'articolo 1 del decreto-legge, che autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti merito, esigenza di servizi di ristorazione o trasporto, condizione economica – di adoperarsi affinché sia

pienamente garantito l'esercizio del diritto allo studio anche a livello universitario, destinando fondi adeguati a garantire borse di studio e strutture di accoglienza per gli studenti che non hanno le opportunità economiche per sostenere i costi dell'università, valutando tra questi i più meritevoli;

            sottolineata quindi l'opportunità – con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 15 del provvedimento, che prevede la definizione di un piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, nonché la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori unità di personale a decorrere dall'a.s. 2013/2014 – di procedere quanto prima alla copertura di tutte le cattedre vacanti, prevedendo la stabilizzazione del maggior numero di docenti precari e l'inserimento in organico nella scuola di nuove figure professionali (psicologi, pedagogisti, tutor specialisti nella gestione di disabilità gravi), anche a tal fine destinando investimenti in formazione in itinere qualificata per i docenti, orientata alle best practice in Italia e in Europa;

            auspicato che nel conferimento di incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), di cui all'articolo 19 del provvedimento, siano garantiti criteri di giustizia ed equità, tenuto conto della professionalità e alta formazione del personale docente interessato;

            con riferimento infine alle disposizioni di cui all'articolo 7, laddove si prevede che nell'a.s. 2013/2014 sia avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa finalizzato ad evitare la dispersione scolastica, sia garantito che le risorse a tal fine stanziate si collochino nel quadro di un progetto di ampio respiro, che destini adeguate risorse per gli istituti che hanno risultati qualitativi più bassi; ciò al fine di elevare lo standard qualitativo del sistema scuola italiano ed evitare di penalizzare i territori con maggior disagi sociali ed economici;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

Testo
del disegno di legge
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Testo
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

      1. Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 2:

                la lettera a) è soppressa;

                alla lettera b), le parole: «ristorazione o» sono soppresse;

            al comma 3:

                al primo periodo, le parole: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»;

                i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: «Nei successivi trenta giorni ciascuna regione provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la natura e l'entità dei benefìci per gli studenti, da erogare fino a esaurimento delle risorse e a individuarne i beneficiari».

        All'articolo 2:

            al comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «137,2 milioni»;

            dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 1° gennaio 2014, secondo modalità da definire con successivo decreto ministeriale, invia entro il 31 marzo di ciascun anno a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, anche mediante il portale telematico di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), un opuscolo informativo sulle borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione dei criteri e delle modalità per accedervi, nonché degli indirizzi web di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio.

        2-ter. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le parole: “non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio” sono sostituite dalle seguenti: “sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi. A tal fine, tali soggetti non sono tenuti al pagamento della suddetta tassa sino alla pubblicazione della graduatoria per il conseguimento delle borse di studio”.

        2-quater. Per l'anno accademico 2013-2014, il limite di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, come modificato dall'articolo 42, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevato a euro 80.000.

        2-quinquies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: “delle regioni” sono inserite le seguenti: “oltre al gettito di cui alla lettera b),”.

        2-sexies. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è sostituito dal seguente:

        “5. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, con esclusione di compensi e gettoni di presenza”».

        All'articolo 3:

            al comma 1:

                al primo periodo, le parole: «borse di studio» sono sostituite dalla seguente: «premi»;

                al secondo periodo, le parole: «Il bando stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a piani nazionali di ricerca e iniziative nazionali di promozione del settore Afam, » e le parole: «delle singole borse di studio» sono sostituite dalle seguenti: «dei singoli premi»;

            al comma 2, alinea, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

            al comma 3:

                al primo periodo, le parole: «Le borse di studio sono attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «I premi sono attribuiti» e le parole: «sono cumulabili con quelle» sono sostituite dalle seguenti: «sono cumulabili con le borse di studio»;

                al secondo periodo, le parole: «delle borse» sono sostituite dalle seguenti: «dei premi» e le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

            al comma 4, le parole: «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni»;

            alla rubrica, le parole: «Borse di studio» sono sostituite dalla seguente: «Premi».

        All'articolo 4:

            al comma 1, le parole: «scolastiche statali e paritarie» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema educativo di istruzione e di formazione»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Il personale delle istituzioni scolastiche incaricato dal dirigente scolastico, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico se non per documentata incompatibilità»;

            al comma 2, dopo le parole: «nei locali chiusi» sono inserite le seguenti: «e nelle aree all'aperto di pertinenza» e le parole: «scolastiche statali e paritarie» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema educativo di istruzione e di formazione»;

            il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dell'istituzione scolastica sanzionatrice, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute»;

            al comma 5, dopo le parole: «il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli» sono inserite le seguenti: «locali, stagionali e biologici» e dopo le parole: «appositi programmi di educazione alimentare,» sono inserite le seguenti: «anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale,»;

            dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        «5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5, nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato “dieta mediterranea”, consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici.

        5-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda le attività da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, al fine di favorire la consapevolezza sui rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare, elabora programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate.

        5-quater. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo periodo del comma 10-bis è soppresso;

            b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        “10-ter. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:

            a) la dicitura ‘presenza di nicotina’;

            b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.

        10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.

        10-quinquies. È vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:

            a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;

            b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;

            c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all'utilizzo di sigarette elettroniche.

        10-sexies. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori.

        10-septies. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

        10-octies. È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:

            a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;

            b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.

        10-novies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-ter a 10-octies è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

        10-decies. La sanzione di cui al comma 10-novies si applica altresì alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche”».

        All'articolo 5:

            prima del comma 1 è inserito il seguente:

        «01. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale, come previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, al fine di garantirne l'innovazione permanente, l'aggiornamento agli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e il confronto con gli indirizzi culturali emergenti, nonché l'adeguamento alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale devono concludersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dal loro avvio e i relativi risultati sono considerati nella ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari di cui ai citati regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010»;

            al comma 1, le parole: «dai decreti» sono sostituite dalle seguenti: «dai regolamenti di cui ai decreti» e le parole: «3,3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,3 milioni»;

            al comma 2:

                al primo periodo, dopo le parole: «nell'articolo 119 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al» e le parole: «nelle fondazioni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle istituzioni culturali e scientifiche»;

                al secondo periodo, le parole: «le accademie di belle arti» sono sostituite dalle seguenti: «le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,»;

                al quinto periodo, le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

                al settimo periodo, dopo le parole: «o di materiale illustrativo» sono inserite le seguenti: «audio-video e multimediale »;

            dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        «4-bis. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui

all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 19 aprile 2001, n. 75. Laddove previsto da specifiche intese regionali, e in caso di esaurimento delle suddette graduatorie provinciali, è riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, n. 62, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 novembre 2011, n. 104. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai progetti promossi nell'anno scolastico 2012-2013.

        4-ter. Ai fini dell'implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad adottare con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un regolamento concernente la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come puntualmente definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il decreto ridefinisce altresì le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il decreto provvede altresì all'individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo».

        All'articolo 6:

            al comma 1:

                alla lettera a), le parole: «all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 151, comma 1, e all'articolo 188 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,” e»;

                alla lettera b):

                all'alinea, la parola: «al» è sostituita dalle seguenti: «all'articolo 15 del» e le parole: «, sono apportate le seguenti modificazioni» sono soppresse;

                prima del numero 1) è inserito il seguente:

        «01) al comma 1, le parole: “fatta salva l'autonomia didattica” sono sostituite dalle seguenti: “fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti”;

                al numero 1), le parole: «all'articolo 15,» sono sostituite dalla seguente: «al» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: “libri di testo” sono inserite le seguenti: “o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite del tetto di spesa,”»;

                al numero 2), le parole: «all'articolo 15,» sono sostituite dalla seguente: «al»;

                il numero 3) è soppresso;

                dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

        «3-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        “2-bis. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal presente articolo, si applicano a tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Le disposizioni introdotte dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle istituzioni scolastiche di cui ai titoli V e VI della parte seconda del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»;

            al comma 2, primo periodo, la parola: «ridurre» è sostituita dalla seguente: «contenere» e dopo le parole: «in comodato d'uso» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore connessi all'utilizzo indicato,»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi)».

        All'articolo 7:

            al comma 1, le parole: «con particolare riferimento alla scuola primaria» sono sostituite dalle seguenti: «per le scuole di ogni ordine e grado»;

            al comma 2:

                al primo periodo, le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia» e le parole: «i metodi didattici» sono sostituite dalle seguenti: «le linee guida in materia di metodi didattici»;

                al secondo periodo, dopo le parole: «che possono avvalersi» sono inserite le seguenti: «della collaborazione degli enti locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali, nonché» e dopo le parole: «fondazioni private senza scopo di lucro» sono inserite le seguenti: «, incluse le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative,»;

            al comma 3, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «di euro 11,4 milioni per l'anno 2014,» sono inserite le seguenti: «destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al comma 1, sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto,»;

            dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica si promuove la pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e si provvede alla possibilità di inserire nel piano dell'offerta formativa extracurricolare l'attività motoria. Tali attività sono finalizzate all'acquisizione delle competenze motorie e di stili di vita attivi, nel rispetto delle indicazioni ministeriali per il curricolo. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse destinate al progetto di alfabetizzazione motoria promosso dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

        All'articolo 8:

            al comma 1:

                all'alinea, le parole: «alle scuole secondarie di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado» e le parole: «dalla “Garanzia giovani”» sono sostituite dalle seguenti: «dal programma europeo Garanzia per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99»;

                la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            «a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        “1-bis. Le attività inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con il Fondo

delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa”»;

                alla lettera b), le parole: «“camere di commercio e» sono sostituite dalle seguenti: «“tra cui le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e» e le parole: «e trasparenza.”» sono sostituite dalle seguenti: «e trasparenza, ovvero con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori”»;

                alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: “secondo grado” sono inserite le seguenti: “e nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado”»;

                dopo la lettera c) è inserita la seguente:

            «c-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        “2-bis. In presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado”»;

                alla lettera d), capoverso comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Mediante un apposito portale telematico predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli studenti degli ultimi due anni di corso della scuola secondaria superiore possono chiedere di ricevere al loro indirizzo di posta elettronica le informazioni riguardanti le iniziative di orientamento e le modalità di accesso agli interventi regionali di diritto allo studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

            al comma 2:

                al primo periodo, dopo le parole: «n. 21,» sono inserite le seguenti: «come modificato dal presente articolo,», le parole: «organizzazione e programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione, programmazione e realizzazione» e la parola: «potranno» è sostituita dalla seguente: «possono»;

                al secondo periodo, le parole: «sulla base del numero di studenti interessati» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base del numero totale degli studenti iscritti all'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e agli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado»;

                la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Percorsi di orientamento per gli studenti)».

        Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

        «Art. 8-bis. – (Istruzione e formazione per il lavoro). – 1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 del presente decreto e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:

            a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria superiore, a partire dal primo biennio del secondo ciclo, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

            b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di quelli destinati al sostegno all'apprendistato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

        All'articolo 9:

            al comma 1:

                all'alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto»;

                al capoverso lettera c), dopo le parole: «corso di studio» sono inserite le seguenti: «di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis;»;

            al comma 2, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata» e le parole: «regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al».

        All'articolo 10:

            al comma 1:

                al primo periodo, le parole: «costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «la costruzione di

nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti», le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze», dopo le parole: «Ministero dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «, dell'università», dopo le parole: «con oneri di ammortamento» sono inserite le seguenti: «a totale», le parole: «la Banca» sono sostituite dalle seguenti: «con la Banca» e le parole: «la Cassa Depositi e Prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «con la Cassa depositi e prestiti Spa»;

                dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato»;

                al terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «, dell'università» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformità ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1 agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;

            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica, nonché sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'articolo 18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dell'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.

        1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni»;

            al comma 3, primo periodo, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto», dopo le parole: «n. 917,» sono inserite le seguenti: «in materia di detrazione per oneri,», dopo le parole: «successive modificazioni» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e il segno di interpunzione che precede la parola: «nonché» è soppresso;

            dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: “di cui al comma 8,” sono inserite le seguenti: “per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo”»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Finanziamenti per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali)».

        Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 10-bis. – (Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici). – 1. Per gli interventi di messa in sicurezza, previsti all'articolo 10, degli edifici scolastici, compresi quelli universitari, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio.

        2. Il decreto di cui al comma 1 detta una specifica disciplina per gli edifici scolastici ivi previsti, nella quale sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'adeguamento da realizzare entro il termine del 31 dicembre 2015. Gli interventi per l'adeguamento di cui al presente comma sono realizzati anche avvalendosi delle risorse del piano di edilizia scolastica, di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

        Art. 10-ter.(Interventi di edilizia scolastica). – 1. Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014».

        All'articolo 11, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «prioritariamente» sono inserite le seguenti: «a quelle».

        All'articolo 12:

            al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            «c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

        “5-ter. I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo previsti fino all'anno scolastico 2013/2014. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis”»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena i criteri di cui al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, nonché ogni azione di dimensionamento sono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38»;

             al comma 2, le parole: «non possono derivare» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

             il comma 3 è soppresso.

        All'articolo 13:

            al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del sistema educativo di istruzione e di formazione»;

            al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

            dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi identificativi degli alunni. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti, previo

parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati»;

             al comma 3, le parole: «non possono derivare» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».

        All'articolo 14:

            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        “2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la riassegnazione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo”.

        1-ter. Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le università, con esclusione di quelle telematiche, e gli istituti tecnici superiori possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti che prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato senza oneri aggiuntivi per le università.

        1-quater. Le convenzioni di cui al comma 1-ter stabiliscono i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori, le modalità di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero di crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente entro un massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni»;

            il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        All'articolo 15:

             al comma 1:

                al primo periodo, dopo le parole: «n. 244» sono aggiunte le seguenti: «, come modificato dal presente articolo»;

                 al secondo periodo, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;

             al comma 2, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito», le parole: «settantacinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento», le parole: «novanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento» e le parole: «cento per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;

             dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 è assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori»;

             al comma 3, dopo le parole: «n. 244,» sono inserite le seguenti «come modificato dal presente articolo,» e le parole:«comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti:«commi 3 e 3-bis»;

            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: “, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato” sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo sono, per le predette graduatorie, unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all'atto dell'aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017 sono unificati all'atto dell'aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie»;

             al comma 5, le parole: «operanti presso le aziende sanitarie locali» sono soppresse;

             al comma 6, le parole da: «Al personale docente» fino a: «altri compiti,» sono sostituite dalle seguenti: «Il personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo

ad altri compiti, ove ne abbia i requisiti, può chiedere di essere dispensato dal servizio. In alternativa, a detto personale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche»;

             al comma 7, le parole: «decreto-legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto» e le parole: «del presente articolo» sono soppresse;

             al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o di permanere negli organici degli uffici tecnici previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, se già utilizzato in tali ambiti e in possesso del relativo titolo di studio, subordinatamente all'esistenza di posti in organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

             dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        «9-bis. Il terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, è soppresso»;

             dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

        «10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:    “I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità”.

        10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti relativi al rinnovo o alla modifica dei componenti del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono disposti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

        10-quater. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non trova applicazione nei confronti del personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008».

        All'articolo 16:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il rischio socio-

educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo:

            a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessarie ad aumentare l'attesa di successo formativo, anche attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali INVALSI e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticità;

            b) all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali;

            c) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando in particolare le competenze relative all'integrazione scolastica, alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2;

            d) all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere;

            e) all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;

            f) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;

            g) all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici ed imprese»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative all'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) quali disabilità, disturbi evolutivi specifici, alunni con svantaggio socio-culturale nonché alunni non italofoni, finalizzata ad acquisire la competenza per la presa in carico e la gestione della classe e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. In particolare, i docenti assegnati ad una classe nella quale è presente almeno un alunno con bisogni educativi speciali (BES) sono tenuti in via sperimentale per l'anno scolastico 2014-2015 a partecipare ad almeno un corso di formazione sugli aspetti della didattica dell'inclusione scolastica per classi con esigenze differenziate e della facilitazione per l'apprendimento della seconda lingua. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro annui, a partire dall'esercizio finanziario 2013. Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente impiego del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191»;

            al comma 2:

                al primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e dopo le parole: «non statali» sono inserite le seguenti: «e di associazioni professionali accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

                è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto disciplina altresì lo svolgimento delle iniziative di formazione di cui al comma 1, lettera g), all'interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati»;

            al comma 3:

                al primo periodo, dopo le parole: «personale docente della scuola» sono inserite le seguenti: «di ruolo e con contratto a termine».

        All'articolo 17:

            al comma 1, capoverso Art. 29, comma 1:

                al quarto periodo, dopo le parole: «diploma di laurea» è inserita la seguente: «magistrale» e le parole: «dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo» sono sostituite dalle seguenti: «un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza»;

                al sesto periodo, le parole: «la preselezione» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale preselezione»;

                al settimo periodo, le parole: «attività didattica dei» sono sostituite dalle seguenti: «attività didattica svolta dai» e le parole: «del carico» sono sostituite dalle seguenti: «del loro carico»;

            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori in esse inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

        1-ter. Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Esso viene bandito dall'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva è prevista solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

            al comma 2, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e provvede all'adeguamento dell'organizzazione della Scuola nazionale di amministrazione alle previsioni di cui al medesimo articolo 29, comma 1, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

            il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, sono abrogati. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del citato comma 618 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo»;

            al comma 5, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo», le parole: «a far data» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere», le parole: «il suddetto decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «i suddetti decreti direttoriali» e le parole: «indipendentemente dai criteri previsti» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga a quanto previsto»;

            dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        «5-bis. Nelle regioni in cui il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi è stato rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, ove non trovino applicazione le disposizioni del comma 5, gli uffici scolastici regionali conferiscono, a domanda e per il solo anno scolastico 2013/2014, incarichi di presidenza a quanti abbiano superato tutte le prove del suddetto concorso secondo le previsioni dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,

dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Gli incarichi cessano di diritto all'atto di immissione in ruolo del destinatario. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        5-ter. In attesa di un nuovo corso-concorso di cui al comma 1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche alle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano sprovviste di dirigente scolastico titolare»;

            al comma 8:

                al primo periodo, dopo le parole: «procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011,», le parole: «può prevedere l'integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «può essere integrata» e dopo le parole: «frazione di 300» è inserita la seguente: «candidati»;

                al quarto periodo, le parole: «nel 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2014»;

             dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

        «8-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo le parole: “il processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89” sono aggiunte le seguenti: “e il processo in materia di integrazione scolastica, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

        8-ter. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

        8-quater. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta e di una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio

ottenuto, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2015/2016. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. In caso di esito negativo della procedura, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza.

        8-quinquies. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti alla prova scritta ed alla prova orale di cui al comma 8-quater del presente articolo. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010.

        8-sexies. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi effettuano una prova scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie di cui al comma 8-quater, a partire dall'anno scolastico 2015/2016. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004.

        8-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi di formazione di cui ai commi 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli

aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

        8-octies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi 8-ter, 8-quater, 8-sexies e 8-septies si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma “Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio” della missione “Istruzione scolastica” dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        8-novies. A far data dall'immissione in ruolo dei soggetti di cui al comma 8-ter e comunque non oltre la data del 1° settembre 2017, il primo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono soppressi e l'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato. I soggetti di cui al comma 8-ter che non superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma 8-quater sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017».

        All'articolo 18:

            al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ad assumere» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 2014,», le parole: «di dirigente tecnico pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «di dirigente tecnico di cui al decreto del Direttore generale del Ministero della pubblica istruzione 30 gennaio 2008, pubblicato» e le parole: «n. 244, a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «n. 244, e successive modificazioni»;

            al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «2007, n. 1,» sono inserite le seguenti: «come integrata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176,».

        All'articolo 19:

            prima del comma 1 è inserito il seguente:

        «01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è emanato il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016»;

            al comma 1, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo»;

            il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

            il comma 3 è soppresso;

            dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area “Elevata professionalità” o all'area terza di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni»;

            al comma 4, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni»;

            al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «, sentiti gli enti locali finanziatori,» e le parole: «, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto» sono soppresse;

            dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

        «5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie di belle arti non statali che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro.

        5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa dell'ultimo triennio di ciascuna accademia e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del CCNL del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

        All'articolo 20, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. I partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria nonché a quelli finalizzati alla formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test d'accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2014/2015 al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2014/2015, l'ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.

        1-ter. Coloro che nell'anno accademico 2013/2014 si sono iscritti ai corsi di cui al comma 1-bis in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto il diritto di iscriversi ai sensi del medesimo comma 1-bis possono trasferirsi nella suddetta sede nell'anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.

        1-quater. Ai fini dei commi 1-bis e 1-ter, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al termine delle immatricolazioni dell'anno accademico 2013/2014 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l'inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d'accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 12 giugno 2013».

        All'articolo 21:

            al comma 1:

                alla lettera a), sono premesse le seguenti parole: «all'alinea,»;
alla lettera b), le parole: «"all'esito» sono sostituite dalle seguenti: «"d) all'esito» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dell'ordinamento militare, di cui al»;

            dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        “3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 1° gennaio 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica.

        3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del medesimo decreto sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente”;

            b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 35, le parole da: “determina” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale”.

        2-ter. Ai periodi di formazione dei medici specializzandi all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale si accede su domanda dell'interessato all'università ove ha sede la scuola di specializzazione, approvata dal consiglio della scuola, in conformità

agli ordinamenti e ai regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'inserimento necessita altresì del parere favorevole dell'azienda sanitaria di destinazione e non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        All'articolo 22:

            al comma 1:

                alla lettera a), dopo le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,» e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

                alla lettera b), le parole: «le modalità di nomina» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di selezione»;

            al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto» e le parole «del citato decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del citato regolamento di cui al decreto»;

            al comma 3, capoverso comma 2-bis, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

            al comma 4, dopo le parole: «n. 213,» sono inserite le seguenti: «come modificato dal presente articolo,».

        All'articolo 23:

            al comma 1, le parole: «Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento»;

            al comma 2, capoverso Art. 4, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 5» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e le parole: «della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante, » sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)»;

            dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di euro 40.891.750 negli anni 2011 e 2012 sul capitolo di spesa 7236

“Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato “Super B Factory” inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione, per l'anno 2013, al capitolo di spesa 1694 “Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari” dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.

        2-ter. La somma di euro 966.000 destinata al progetto bandiera denominato “Super B Factory” inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, con decreto ministeriale 2 luglio 2013, n. 591, concernente il riparto delle disponibilità finanziarie del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2013, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2013, registro 13, foglio 133, iscritta al capitolo di spesa 7236 “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è assegnata, per l'anno 2013, al capitolo di spesa 1694 “Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari” dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.

        2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        All'articolo 24:

            al comma 1, prima delle parole: «4 milioni», «6 milioni», «8 milioni» e «10 milioni» sono inserite le seguenti: «a euro»;

            al comma 2, la parola: «disposti» è sostituita dalla seguente: «disposte» e le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;

            al comma 3, le parole: «determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 116,» sono sostituite dalle seguenti: «determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

            dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. Fino al completamento delle procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l'INGV può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga può essere disposta, in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Istituto, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 1»;

            al comma 4, le parole: «di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici di ricerca».

        All'articolo 25:

            al comma 1, alinea, le parole: «e le relative» sono sostituite dalle seguenti: «e relative» e le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

            al comma 3:

                all'alinea, le parole: «e le relative» sono sostituite dalle seguenti: «e relative» le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

            alla lettera a), le cifre: «2,70», «78,81» e «920,31» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2,71», «79,24» e «925,46»;

            alla lettera b), le cifre: «2,99», «87,28» e «1019,21» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «3,11», «90,86» e «1061,16».

        All'articolo 27, comma 2:

            all'alinea, le parole: «dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2018»;

            alla lettera d), le parole: «euro 1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro»;

            alla lettera f), la parola: «corrispondete» è sostituita dalla seguente: «corrispondente».


Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013 (*).
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, per l'avvio dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e a semplificare le procedure nelle università e negli enti di ricerca;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
 
Capo I
DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI E PER LE FAMIGLIE
Capo I
DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI E PER LE FAMIGLIE
Articolo 1.
(Welfare dello studente).
Articolo 1.
(Welfare dello studente).

        1. Al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefìci a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

        1. Identico.


(*) Si veda, altresì l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del settembre 2013.
        2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a:         2. Identico:
            a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo;             a) soppressa;
            b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefìci erogati da amministrazioni pubbliche;             b) esigenza di servizi di trasporto non soddisfatta con altri benefìci erogati da amministrazioni pubbliche;
            c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.             c) identica.

        3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefìci e i requisiti per l'accesso agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei successivi 30 giorni ciascuna Regione pubblica un bando per l'erogazione dei benefìci agli studenti, nel quale sono indicati la natura e l'entità dei benefìci, le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite sulla base delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse.

         3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefìci e i requisiti per l'accesso agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei successivi trenta giorni ciascuna regione provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la natura e l'entità dei benefìci per gli studenti, da erogare fino a esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari.

        4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.         4. Identico.
Articolo 2.
(Diritto allo studio).
Articolo 2.
(Diritto allo studio).

        1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.

        1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 137,2 milioni di euro annui.

        2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.         2. Identico.
          2-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 1 gennaio 2014, secondo modalità da definire con successivo decreto ministeriale, invia entro il 31 marzo di ciascun anno a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, anche mediante il portale telematico di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), un opuscolo informativo sulle borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione dei criteri e delle modalità per accedervi, nonché degli indirizzi web di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio.
          2-ter. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le parole: «non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio» sono sostituite dalle seguenti: «sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi. A tal fine, tali soggetti non sono tenuti al pagamento della suddetta tassa sino alla pubblicazione della graduatoria per il conseguimento delle borse di studio».
          2-quater. Per l'anno accademico 2013-2014, il limite di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, come modificato dall'articolo 42, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevato a euro 80.000.
          2-quinquies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: «delle regioni» sono inserite le seguenti: «oltre al gettito di cui alla lettera b),».
          2-sexies. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è sostituito dal seguente:
          «5. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, con esclusione di compensi e gettoni di presenza».
Articolo 3.
(Borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica).
Articolo 3.
(Premi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica).

        1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le suddette Istituzioni. Il bando stabilisce l'importo delle singole borse di studio nei limiti delle risorse disponibili, nonché le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati.

        1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, premi a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le suddette Istituzioni. I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a piani nazionali di ricerca e iniziative nazionali di promozione del settore Afam, l'importo dei singoli premi nei limiti delle risorse disponibili, nonché le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati.

        2. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:         2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
            a) per i residenti in Italia, condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;             a) identica;
            b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche comprovate mediante autocertificazione;             b) identica;
            c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica della qualità delle opere artistiche eventualmente prodotte.             c) identica.

        3. Le borse di studio sono attribuite fino a esaurimento delle risorse e sono cumulabili con quelle assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 novembre 2013.

        3. I premi sono attribuiti fino a esaurimento delle risorse e sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari dei premi sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 dicembre 2013.

        4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2014.         4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2014.
Articolo 4.
(Tutela della salute nelle scuole).
Articolo 4.
(Tutela della salute nelle scuole).

        1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.».

        1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione ».

          1-bis. Il personale delle istituzioni scolastiche incaricato dal dirigente scolastico, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico se non per documentata incompatibilità.
        2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.         2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
        3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.         3. Identico.
        4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.         4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dell'istituzione scolastica sanzionatrice, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.
        5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.          5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e biologici nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
          5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5, nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea», consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici.
          5-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda le attività da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, al fine di favorire la consapevolezza sui rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare, elabora programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate.
          5-quater. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) il secondo periodo del comma 10-bis è soppresso;
              b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
          «10-ter. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:
              a) la dicitura “presenza di nicotina”;
              b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.
          10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.
          10-quinquies. È vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:
              a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
              b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;
              c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all'utilizzo di sigarette elettroniche.
          10-sexies. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori.
          10-septies. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
          10-octies. È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:
              a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;
              b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.
          10-novies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-ter a 10-octies è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
          10-decies. La sanzione di cui al comma 10-novies si applica altresì alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche».
Articolo 5.
(Potenziamento dell'offerta formativa).
Articolo 5.
(Potenziamento dell'offerta formativa).
 

         01. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale, come previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, al fine di garantirne l'innovazione permanente, l'aggiornamento agli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e il confronto con gli indirizzi culturali emergenti, nonché l'adeguamento alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale devono concludersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dal loro avvio e i relativi risultati sono considerati nella ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari di cui ai citati regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010.

        1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di «geografia generale ed economica» laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 3,3 milioni di euro nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015.         1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di «geografia generale ed economica» laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 3,3 milioni nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015.
        2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando quanto previsto nell'articolo 119 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ferma restando la possibilità di concludere convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali. Al concorso possono partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo l'assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalità di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il concorso è bandito entro il 30 ottobre 2013. I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle accademie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di materiale illustrativo relativi al museo. I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.         2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando quanto previsto nell'articolo 119 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ferma restando la possibilità di concludere convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche. Al concorso possono partecipare le università, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e le istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo l'assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalità di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il concorso è bandito entro il 30 ottobre 2013. I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle accademie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di materiale illustrativo audio-video e multimediale relativi al museo. I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.
        3. Per l'anno 2014 è autorizzata, per le finalità di cui al comma 2, la spesa di euro 3 milioni.         3. Identico.
        4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».         4. Identico.
          4-bis. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 19 aprile 2001, n. 75. Laddove previsto da specifiche intese regionali, e in caso di esaurimento delle suddette graduatorie provinciali, è riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, n. 62, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 novembre 2011, n. 104. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai progetti promossi nell'anno scolastico 2012-2013.
          4-ter. Ai fini dell'implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad adottare con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un regolamento concernente la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come puntualmente definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il decreto ridefinisce altresì le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il decreto provvede altresì all'individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Articolo 6.
(Riduzione del costo dei libri scolastici).
Articolo 6.
(Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi).

        1. Al fine di consentire la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere»;             a) all'articolo 151, comma 1, e all'articolo 188 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,» e la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere»;
            b) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:             b) all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
 

                01) al comma 1, le parole: «fatta salva l'autonomia didattica» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti»;

                1) all'articolo 15, comma 1, le parole: «nell'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'eventuale adozione»;                 1) al comma 1, le parole: «nell'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'eventuale adozione» e dopo le parole: «libri di testo» sono inserite le seguenti: «o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite del tetto di spesa, »;
                2) all'articolo 15, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.»;                 2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.»;
                3) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento dei predetti tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.».         soppresso;
                  3-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

 

        1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal presente articolo, si applicano a tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Le disposizioni introdotte dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle istituzioni scolastiche di cui ai titoli V e VI della parte seconda del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

        2. Al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri agli stessi.

        2. Al fine di contenere la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore connessi all'utilizzo indicato, a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri agli stessi.
        3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non può essere escluso l'uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti, purché conformi alle Indicazioni nazionali.         3. Identico.
Articolo 7.
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica).
Articolo 7.
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica).

        1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 è avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria.

        1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 è avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, per le scuole di ogni ordine e grado.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, i metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, nonché i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro tra le cui finalità statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma.         2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia, vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, le linee guida in materia di metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, nonché i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi della collaborazione degli enti locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali, nonché di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro, incluse le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, tra le cui finalità statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma.
        3. Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti.         3. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per quelle di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014, destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al comma 1, sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti.
          3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica si promuove la pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e si provvede alla possibilità di inserire nel piano dell'offerta formativa extracurricolare l'attività motoria. Tali attività sono finalizzate all'acquisizione delle competenze motorie e di stili di vita attivi, nel rispetto delle indicazioni ministeriali per il curricolo. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse destinate al progetto di alfabetizzazione motoria promosso dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Articolo 8.
(Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado).
Articolo 8.
(Percorsi di orientamento per gli studenti).

        1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla «Garanzia giovani», a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dal programma europeo Garanzia per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le attività inerenti ai percorsi di orientamento sono ricomprese tra le attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardano l'intero corpo docente. Ove siano necessarie attività ulteriori, che eccedano l'orario d'obbligo, queste possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva.»;             a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Le attività inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa »;

            b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: «che intendano fornire» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «camere di commercio e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei princìpi di pluralismo, concorrenza e trasparenza.»;             b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: «che intendano fornire» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «tra cui le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei princìpi di pluralismo, concorrenza e trasparenza, ovvero con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori »;
            c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «nell'ultimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi due anni»;             c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «nell'ultimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi due anni» e dopo le parole: «secondo grado» sono inserite le seguenti: «e nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado »;
              c-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
          «2-bis. In presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado»;
            d) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere.».             d) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere. Mediante un apposito portale telematico predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli studenti degli ultimi due anni di corso della scuola secondaria superiore possono chiedere di ricevere al loro indirizzo di posta elettronica le informazioni riguardanti le iniziative di orientamento e le modalità di accesso agli interventi regionali di diritto allo studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

        2. Per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, è autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle attività, oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali potranno essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti interessati.

        2. Per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, come modificato dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale contributo per le spese di organizzazione, programmazione e realizzazione delle attività, oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali possono essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero totale degli studenti iscritti all'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e agli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado.

 
Articolo 8-bis.
(Istruzione e formazione per il lavoro).
 

        1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 del presente decreto e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:

              a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria superiore, a partire dal primo biennio del secondo ciclo, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
              b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di quelli destinati al sostegno all'apprendistato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 9.
(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione).
Articolo 9.
(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione).

        1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

        1. All'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            «c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto;».             «c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis;».

        2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento.

        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento.

        3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         3. Identico.
Capo II
DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE
Capo II
DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE
Articolo 10.
(Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali).
Articolo 10.
(Finanziamenti per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali).

        1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

        1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformità ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1 agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

          1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica, nonché sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'articolo 18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dell'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.
          1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni.
        2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.         2. Identico.
        3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima lettera i-octies), dopo le parole: «successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università», e dopo le parole «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «e universitaria». Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.         3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo le parole: «successive modificazioni, » sono inserite le seguenti: «nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università», e dopo le parole «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «e universitaria». Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
          3-bis. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «di cui al comma 8,» sono inserite le seguenti: «per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo».
 
Articolo 10-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici).
 

        1. Per gli interventi di messa in sicurezza, previsti all'articolo 10, degli edifici scolastici, compresi quelli universitari, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio.

          2. Il decreto di cui al comma 1 detta una specifica disciplina per gli edifici scolastici ivi previsti, nella quale sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'adeguamento da realizzare entro il termine del 31 dicembre 2015. Gli interventi per l'adeguamento di cui al presente comma sono realizzati anche avvalendosi delle risorse del piano di edilizia scolastica, di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
 
Articolo 10-ter.
(Interventi di edilizia scolastica).
 

         1. Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014.

Articolo 11.
(Wireless nelle scuole).
Articolo 11.
(Wireless nelle scuole).

        1. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.

        1. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente a quelle di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.

Articolo 12.
(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche).
Articolo 12.
(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche).

        1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) al comma 5 la parola «Alle» è sostituita da «Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle»;             a) identica;
            b) al comma 5-bis le parole «A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013» sono sostituite dalle parole «Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014»;             b) identica;
            c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: «5-ter. I criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo di cui al periodo precedente si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.».             c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

        «5-ter. I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo previsti fino all'anno scolastico 2013/2014. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis».

 

        1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena i criteri di cui al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, nonché ogni azione di dimensionamento sono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

        2. Dall'attuazione del comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        3. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.         3. Soppresso.
Articolo 13.
(Integrazione delle anagrafi degli studenti).
Articolo 13.
(Integrazione delle anagrafi degli studenti).

        1. Al fine di realizzare la piena e immediata operatività e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

        1. Al fine di realizzare la piena e immediata operatività e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione.

        2. Le modalità di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.         2. Le modalità di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 del presente articolo e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
          2-bis. Al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi identificativi degli alunni. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati.
        3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 14.
(Istituti tecnici superiori).
Articolo 14.
(Istituti tecnici superiori).

        1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da «con la costituzione» fino alla fine del periodo.

        1. Identico.

          1-bis. All'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
          «2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la riassegnazione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo».
 

        1-ter. Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le università, con esclusione di quelle telematiche, e gli istituti tecnici superiori possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti che prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato senza oneri aggiuntivi per le università.

          1-quater. Le convenzioni di cui al comma 1-ter stabiliscono i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori, le modalità di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero di crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente entro un massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
        2. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti alla costituzione o al funzionamento degli istituti tecnici superiori.         2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 15.
(Personale scolastico).
Articolo 15.
(Personale scolastico).

        1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

        1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

        2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed è pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016».         2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed è pari al 100 per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016».
          2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 è assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori.
        3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.         3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
          3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
          3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo sono, per le predette graduatorie, unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all'atto dell'aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017 sono unificati all'atto dell'aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.
        4. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:         4. Identico.
            a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:  
                1) il comma 13 è abrogato;  
                2) al primo periodo del comma 15, le parole «dei commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 14»;  
                3) al secondo periodo del comma 15, le parole «dai predetti commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «dal predetto comma 14»;
            b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.  

        5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.

        5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.

        6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1 gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.         6. Il personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1 gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ove ne abbia i requisiti, può chiedere di essere dispensato dal servizio. In alternativa, a detto personale si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.
        7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6 del presente articolo. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.         7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.
        8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facoltà assunzionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le unità trasferite e le relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.         8. Identico.
        9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno scolastico 2013-2014 al relativo personale è consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purché non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia.         9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno scolastico 2013-2014 al relativo personale è consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purché non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia, o di permanere negli organici degli uffici tecnici previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, se già utilizzato in tali ambiti e in possesso del relativo titolo di studio, subordinatamente all'esistenza di posti in organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
          9-bis. Il terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, è soppresso.
        10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.         10. Identico.
          10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità».
          10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti relativi al rinnovo o alla modifica dei componenti del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono disposti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
          10-quater. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non trova applicazione nei confronti del personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.
Articolo 16.
(Formazione del personale scolastico).
Articolo 16.
(Formazione del personale scolastico).

        1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti ed è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione obbligatoria del personale scolastico con particolare riferimento:

        1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo:

            a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessario per aumentare l'attesa di successo formativo, in particolare nelle regioni ove i risultati delle valutazioni sugli apprendimenti effettuate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), anche in relazione alle rilevazioni OCSE-Pisa, risultano inferiori alla media nazionale;             a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessarie ad aumentare l'attesa di successo formativo, anche attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali INVALSI e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticità;
              b) all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali;
            b) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati;             c) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando in particolare le competenze relative all'integrazione scolastica, alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2;
              d) all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere;
            c) all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;             e) identica;
            d) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;             f) identica;
            e) all'aumento delle competenze dei docenti degli istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.             g) all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici ed imprese.
 

        1-bis. Nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative all'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) quali disabilità, disturbi evolutivi specifici, alunni con svantaggio socio-culturale nonché alunni non italofoni, finalizzata ad acquisire la competenza per la presa in carico

  e la gestione della classe e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. In particolare, i docenti assegnati ad una classe nella quale è presente almeno un alunno con bisogni educativi speciali (BES) sono tenuti in via sperimentale per l'anno scolastico 2014-2015 a partecipare ad almeno un corso di formazione sugli aspetti della didattica dell'inclusione scolastica per classi con esigenze differenziate e della facilitazione per l'apprendimento della seconda lingua. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro annui, a partire dall'esercizio finanziario 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente impiego del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali, da individuare nel rispetto dei princìpi di concorrenza e trasparenza.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui ai commi 1 e 1-bis, anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali e di associazioni professionali accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da individuare nel rispetto dei princìpi di concorrenza e trasparenza. Il decreto disciplina altresì lo svolgimento delle iniziative di formazione di cui al comma 1, lettera g), all'interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati.

        3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito al personale docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.         3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola di ruolo e con contratto a termine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito al personale docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.
Articolo 17.
(Dirigenti scolastici).
Articolo 17.
(Dirigenti scolastici).

        1. Al fine di garantire continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

        1. Identico:

        «Art. 29. – (Reclutamento dei dirigenti scolastici). – 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica dei partecipanti, con eventuale riduzione del carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.».         «Art. 29. – (Reclutamento dei dirigenti scolastici). – 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea magistrale, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.».
 

        1-bis. Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori in esse inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

          1-ter. Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Esso viene bandito dall'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva è prevista solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        2. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, è adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.         2. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, è adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e provvede all'adeguamento dell'organizzazione della Scuola nazionale di amministrazione alle previsioni di cui al medesimo articolo 29, comma 1, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.         3. Identico.
        4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618 dell'articolo 1 della citata legge.         4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, sono abrogati. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del citato comma 618 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.
        5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con il suddetto decreto direttoriale, vacanti e disponibili, con priorità per le istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, i docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attività d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.         5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con i suddetti decreti direttoriali, vacanti e disponibili, con priorità per le istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, i docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attività d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, anche in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.
          5-bis. Nelle regioni in cui il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi è stato rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, ove non trovino applicazione le disposizioni del comma 5, gli uffici scolastici regionali conferiscono, a domanda e per il solo anno scolastico 2013/2014, incarichi di presidenza a quanti abbiano superato tutte le prove del suddetto concorso secondo le previsioni dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Gli incarichi cessano di diritto all'atto di immissione in ruolo del destinatario. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
          5-ter. In attesa di un nuovo corso-concorso di cui al comma 1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche alle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano sprovviste di dirigente scolastico titolare.
        6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla conclusione, nella relativa regione, della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato.         6. Identico.
        7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata è individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si dà copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.         7. Identico.
        8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può prevedere l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 nel 2014.         8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali di cui al decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può essere integrata, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300 candidati, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 nell'anno 2014.
          8-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo le parole: «il processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono aggiunte le seguenti: «e il processo in materia di integrazione scolastica, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104».
          8-ter. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.
          8-quater. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta e di una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2015/2016. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. In caso di esito negativo della procedura, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza.
          8-quinquies. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1 gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, con ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti alla prova scritta ed alla prova orale di cui al comma 8-quater del presente articolo. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010.
          8-sexies. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi effettuano una prova scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie di cui al comma 8-quater, a partire dall'anno scolastico 2015/2016. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004.
          8-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi di formazione di cui ai commi 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.
          8-octies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi 8-ter, 8-quater, 8-sexies e 8-septies si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          8-novies. A far data dall'immissione in ruolo dei soggetti di cui al comma 8-ter e comunque non oltre la data del 1 settembre 2017, il primo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo l-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono soppressi e l'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato. I soggetti di cui al comma 8-ter che non superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma 8-quater sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.
Articolo 18.
(Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione).
Articolo 18.
(Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione).

        1. Per le necessità di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, pari ad euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2.

        1. Per le necessità di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 2014, i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico di cui al decreto del Direttore generale del Ministero della pubblica istruzione 30 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Al relativo onere, pari ad euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2.

        2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole da «, provinciale» fino a «interregionale.» sono sostituite da «e provinciale.». Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.         2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole da «, provinciale» fino a «interregionale.» sono sostituite da «e provinciale.». Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.
Articolo 19.
(Alta formazione artistica, musicale e coreutica).
Articolo 19.
(Alta formazione artistica, musicale e coreutica).
 

        01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è emanato il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016.

        1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.         1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
        2. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che abbia maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento, possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per la copertura di posti che risultino vacanti e disponibili, in subordine agli incarichi di cui al comma 1.         2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite, con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, a personale dell'area «Elevata professionalità» del comparto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire o, in assenza di detto personale, a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         3. Soppresso.
          3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area «Elevata professionalità» o all'area terza di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
        4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di euro.         4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.
        5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto.         5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori, si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto.
          5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie di belle arti non statali che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro.
          5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa dell'ultimo triennio di ciascuna accademia e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del CCNL del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Capo III
ALTRE DISPOSIZIONI
Capo III
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 20.
(Corsi di laurea ad accesso programmato).
Articolo 20.
(Corsi di laurea ad accesso programmato).

        1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo non è applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        1. Identico.

          1-bis. I partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria nonché a quelli finalizzati alla formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test d'accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2014/2015 al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2014/2015, l'ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
          1-ter. Coloro che nell'anno accademico 2013/2014 si sono iscritti ai corsi di cui al comma 1-bis in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto il diritto di iscriversi ai sensi del medesimo comma 1-bis possono trasferirsi nella suddetta sede nell'anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
          1-quater. Ai fini dei commi 1-bis e 1-ter, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al termine delle immatricolazioni dell'anno accademico 2013/2014 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l'inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d'accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 12 giugno 2013.
Articolo 21.
(Formazione specialistica dei medici).
Articolo 21.
(Formazione specialistica dei medici).

        1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;             a) all'alinea, le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;
            b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».             b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            «d) all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

        2. All'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole «ed è determinato annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni,».

        2. Identico.

          2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) all'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
          «3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 1 gennaio 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica.
          3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del medesimo decreto sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente»;
              b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 35, le parole da: «determina» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale».
 

        2-ter. Ai periodi di formazione dei medici specializzandi all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale si accede su domanda dell'interessato all'università ove ha sede la scuola di specializzazione, approvata dal consiglio della scuola, in conformità agli ordinamenti e ai regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'inserimento necessita altresì del parere favorevole dell'azienda sanitaria di destinazione e non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 22.
(Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca).
Articolo 22.
(Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca).

        1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

        1. Identico:

            a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per un anno. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni.»;             a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni.»;
            b) alla lettera b) le parole «la nomina e la durata in carica» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti e le modalità di nomina».             b) alla lettera b) le parole «la nomina e la durata in carica» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti e le modalità di selezione ».

        2. In via di prima applicazione del presente articolo, per la nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino alla nomina del nuovo comitato di selezione è utilizzato l'elenco di persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010.

        2. In via di prima applicazione del presente articolo, per la nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino alla nomina del nuovo comitato di selezione è utilizzato l'elenco di persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010.

        3. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro un anno dalla formulazione della proposta».         3. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta».
        4. In via di prima applicazione del presente articolo, per le nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un nuovo comitato di selezione.         4. In via di prima applicazione del presente articolo, per le nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, come modificato dal presente articolo, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un nuovo comitato di selezione.
Articolo 23.
(Finanziamento degli enti di ricerca).
Articolo 23.
(Finanziamento degli enti di ricerca).

        1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola «anche» è sostituita dalle seguenti: «ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli».

        1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola «anche» è sostituita dalle seguenti: «ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli».

        2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente:         2. Identico:
        «Art. 4. – (Finanziamento degli enti di ricerca). – 1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5, e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante, e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.         «Art. 4. – (Finanziamento degli enti di ricerca). – 1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del presente decreto, e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.
        1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti.».         1-bis. Identico».
          2-bis. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di euro 40.891.750 negli anni 2011 e 2012 sul capitolo di spesa 7236 «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory» inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione, per l'anno 2013, al capitolo di spesa 1694 «Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari» dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.
          2-ter. La somma di euro 966.000 destinata al progetto bandiera denominato «Super B Factory» inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, con decreto ministeriale 2 luglio 2013, n. 591, concernente il riparto delle disponibilità finanziarie del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2013, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2013, registro 13, foglio 133, iscritta al capitolo di spesa 7236 «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è assegnata, per l'anno 2013, al capitolo di spesa 1694 «Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari» dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.
          2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 24.
(Personale degli enti di ricerca).
Articolo 24.
(Personale degli enti di ricerca).

        1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014, 4 milioni nell'anno 2015, 6 milioni nell'anno 2016, 8 milioni nell'anno 2017 e 10 milioni a partire dall'anno 2018.

        1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014, a euro 4 milioni nell'anno 2015, a euro 6 milioni nell'anno 2016, a euro 8 milioni nell'anno 2017 e a euro 10 milioni a partire dall'anno 2018.

        2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.         2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposte ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
        3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 116, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 1.         3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo.
          3-bis. Fino al completamento delle procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l'INGV può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga può essere disposta, in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Istituto, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 1.
        4. Gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 possono procedere al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo, nei limiti delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.         4. Gli enti pubblici di ricerca possono procedere al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo, nei limiti delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 25.
(Disposizioni tributarie in materia di accisa).
Articolo 25.
(Disposizioni tributarie in materia di accisa).

        1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

        1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

            a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;             a) identica;
            b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro;             b) identica;
            c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.             c) identica.

        2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al comma 3 del presente articolo.

        2. Identico.

        3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:         3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
            a) a decorrere dal 1 gennaio 2014:             a) a decorrere dal 1 gennaio 2014:
                birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;                 birra: euro 2,71 per ettolitro e per grado-Plato;
                prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;                 prodotti alcolici intermedi: euro 79,24 per ettolitro;
                alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro.                 alcole etilico: euro 925,46 per ettolitro anidro.
            b) a decorrere dal 1 gennaio 2015:             b) a decorrere dal 1 gennaio 2015:
                birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;                 birra: euro 3,11 per ettolitro e per grado-Plato;
                prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;                 prodotti alcolici intermedi: euro 90,86 per ettolitro;
                alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro.»                 alcole etilico: euro 1061,16 per ettolitro anidro.»
Articolo 26.
(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale).
Articolo 26.
(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale).

        1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.».

        Identico.

        2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1 gennaio 2014 è elevato ad euro 200.  
        3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1 gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.
Articolo 27.
(Norme finanziarie).
Articolo 27.
(Norme finanziarie).

        1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

        1. Identico.

        2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1 e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16, commi 1 e 3, 17, commi 1 e 8, 19, comma 4, 24, comma 1, e 25 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:         2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1 e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16, commi 1 e 3, 17, commi 1 e 8, 19, comma 4, 24, comma 1, e 25 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
            a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 25 e 26;             a) identica;
            b) quanto a 8,717 milioni di euro per l'anno 2014, a 34,868 milioni di euro per l'anno 2015 e a 52,302 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.             b) identica;
            c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica»;             c) identica;
            d) quanto a euro 1 milione euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma «Istituti di alta cultura» della missione «Istruzione universitaria»;             d) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma «Istituti di alta cultura» della missione «Istruzione universitaria»;
            e) quanto a euro 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria»;             e) identica;
            f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondete riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.             f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

        3. Identico.

Articolo 28.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 12 settembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri.
Carrozza, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze.

        Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.

 
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