Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1059 |
La disciplina sul conflitto di interessi vigente nel nostro Paese si è rivelata del tutto inefficace. Approvata solo con la
legge 20 luglio 2004, n. 215, con largo ritardo rispetto alle esigenze di cui avrebbe dovuto farsi carico, ha avuto un'applicazione non rispondente alle esigenze di una moderna democrazia.2. La disciplina contenuta nella legge 20 luglio 2004, n. 215: caratteri fondamentali.
a) ambito soggettivo di applicazione.
L'attuale disciplina sul conflitto di interessi estende il proprio ambito soggettivo ai titolari di cariche di governo, cioè il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i Commissari straordinari di Governo, configurando, in capo a tali soggetti, un generico obbligo di astensione dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.
La legge non prevede tra i propri destinatari gli amministratori regionali e quelli locali, ma contiene un mero rinvio alla legislazione regionale. Inoltre, rimangono al di fuori del perimetro della norma alcune figure che parimenti possono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, quali i componenti delle autorità amministrative indipendenti, che tuttavia, in alcuni casi, sono soggetti a norme settoriali che definiscono incompatibilità ad hoc anche post carica.
b) incompatibilità.
La legge n. 215 del 2004 prevede che determinati incarichi e funzioni, ricoperti dal titolare della carica di governo e ritenuti incompatibili, cessino con l'assunzione
c) definizione di conflitto di interessi.
Nella legge del 2004, il conflitto di interessi sussiste nelle ipotesi in cui il titolare di cariche di governo partecipi all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o ometta un atto dovuto, versando in situazione di incompatibilità, ovvero se l'atto o l'omissione ha avuto un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, o delle imprese o società da essi controllate, con danno per l'interesse pubblico.
Si tratta di qualsiasi vantaggio che in modo particolare, ancorché non esclusivo, si può determinare nel patrimonio dei soggetti interessati, anche quando l'azione di governo è formalmente destinata alla generalità dei cittadini. Può trattarsi anche del patrimonio di imprese o società controllate dai destinatari dell'obbligo.
Violano il divieto anche gli atti che costituiscano o mantengano una posizione dominante sul mercato, anche con riferimento a imprese che operano nel settore delle comunicazioni.
L'accertamento della fattispecie in conflitto di interessi è quindi condizionata alla verifica della sussistenza di requisiti particolarmente stringenti: l'incidenza specifica e preferenziale sulla sfera patrimoniale del titolare o dei suoi congiunti e il danno per l'interesse pubblico.
La norma non considera la mera situazione di pericolo derivante dalla commistione tra l'incarico di Governo detenuto e gli interessi economici e finanziari del titolare. Al soggetto investito di funzioni di governo è garantita, di conseguenza, la titolarità dei propri interessi economici, con il solo divieto di assumere compiti di gestione diretta in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale.
È questo uno dei maggiori aspetti di criticità della normativa attualmente vigente che, sul punto, si discosta dalla nozione di conflitto generalmente accolta a livello internazionale, ove il conflitto di interessi si verifica anche quando interessi personali si pongano in contrasto anche
d) obblighi di dichiarazione e compiti delle autorità deputate al controllo.
Il titolare della carica di governo, il coniuge e i parenti entro il secondo grado hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le situazioni di incompatibilità e i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, incluse le partecipazioni azionarie, nonché ogni successiva variazione.
Le medesime dichiarazioni sono rese all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel caso in cui le incompatibilità o i dati patrimoniali siano relativi ai settori delle comunicazioni.
L'attività di accertamento delle Autorità deputate al controllo si basa unicamente sulle dichiarazioni degli interessati. La normativa vigente, inoltre, non è dotata di un adeguato impianto sanzionatorio che svolga una funzione dissuasiva e repressiva dei conflitti accertati.
In particolare, la legge n. 215 del 2004 attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato funzioni di accertamento delle situazioni di incompatibilità, poteri di vigilanza, nonché la possibilità di promuovere l'adozione di particolari misure nei confronti del soggetto interessato da parte delle autorità competenti; funzioni di accertamento delle situazioni di conflitto di interessi; poteri di diffida nei confronti delle imprese, assistiti dalla possibilità di comminare una sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza; obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale; funzioni di referto al Parlamento; potere regolatorio della procedura; compiti di accertamento delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati.
All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono invece attribuiti compiti di vigilanza, di accertamento o sanzionatori indirizzati non al titolare della carica di governo ma ai comportamenti delle imprese che facciano capo al titolare medesimo (ovvero al coniuge, ai parenti entro il secondo grado o che siano da essi controllate) e che operino nei settori del sistema integrato delle comunicazioni. Oggetto del controllo sono i comportamenti che forniscano al titolare della carica un sostegno privilegiato ovvero che violino le disposizioni dettate in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva. Anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono attribuite funzioni di referto al Parlamento e potere regolatorio della procedura, obblighi di denuncia quando i fatti abbiano rilievo penale, nonché compiti di accertamento delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati.
Nei confronti dell'impresa che tragga vantaggio dall'atto adottato in conflitto, è prevista una mera sanzione pecuniaria che, per di più, può intervenire solo a seguito di inottemperanza alla diffida dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La sanzione, peraltro, deve essere correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa. Nei confronti del titolare della carica, la sanzione rischia di essere ancora più irrilevante, coincidendo con la mera comunicazione, effettuata ai soli Presidenti delle Camere, degli accertamenti condotti e della sanzione comminata. Inoltre, il coniuge e i parenti dei destinatari delle norme sul conflitto di interessi non incorrono in alcuna sanzione se non presentano la dichiarazione sullo stato patrimoniale. Manca, infine, l'indicazione di una quota minima di partecipazioni
azionarie che faccia scattare il conflitto di interessi.
3. Illustrazione dell'articolato.
Con questa proposta di legge si propongono l'integrale abrogazione della legge
1. I titolari di cariche di governo statali, regionali o locali, nonché il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.
1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo statali si intendono: il Presidente del Consiglio dei ministri; i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri; i Ministri; i Viceministri; i Sottosegretari di Stato; i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Ai fini della presente legge, sono equiparati ai titolari di cariche di governo il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente di una regione e i componenti della giunta regionale.
4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.
1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo statali, regionali o locali indicate all'articolo 2 è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto.
2. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 2 versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 4 e 5.
1. Le cariche di governo statali, regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con:
a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, ad eccezione – limitatamente alle cariche di governo statali – delle cariche di deputato e di senatore;
b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del Governo statale ovvero del governo regionale o locale;
d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura,
anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati;e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.
2. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.
3. Il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.
4. I titolari delle cariche di cui all'articolo 2 iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.
5. Il divieto previsto dalle lettere b), c) e d) del comma 1 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al comma 1, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.
6. L'incompatibilità di cui al comma 5 per i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve intendersi riferita all'attività professionale svolta ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, da parte della medesima Autorità.
7. I dipendenti pubblici e privati che assumono una delle cariche di cui all'articolo 2 sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e progressione di carriera.
1. Le cariche di governo statali, le cariche di governo regionali e locali, nonché quelle di componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con:
a) la proprietà, il possesso o la disponibilità, anche all'estero, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un patrimonio immobiliare o mobiliare di valore superiore a 10 milioni di euro, ad eccezione dei contratti concernenti titoli di Stato;
b) la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale.
2. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 1, lettere a) e b), non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il
secondo grado, nonché di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei 18 mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.1. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 2, il titolare della stessa dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato:
a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;
b) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico,
anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;
d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura anche se gratuita anche in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati;
e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.
2. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 2, il titolare della carica è tenuto a trasmettere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una dichiarazione in cui sono indicati:
a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
b) la titolarità di imprese individuali;
c) le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;
d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;
e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
f) i trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o guardiano;
g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o attività di qualunque natura;
h) i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolti all'estero.
4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 sono tenuti a trasmettere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una copia della dichiarazione stessa.
5. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi del successivo articolo 11.
6. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a presentare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 5 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 5 del presente articolo e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi del successivo articolo 11.
7. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere presentate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro i medesimi termini ivi previsti, anche dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
8. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 7.
1. I titolari delle cariche di governo indicate all'articolo 2 che versino in una delle situazioni indicate dall'articolo 3 hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, con proprio provvedimento, invita l'interessato ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa compromettere la cura esclusiva degli interessi pubblici ad esso affidati e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
3. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'Autorità garante della concorrenza e del mercato verifica e
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, applica le relative sanzioni ed esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, nei confronti dei titolari di cariche di governo statale o regionale.
2. La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale e del presidente e dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, secondo le modalità indicate dai decreti legislativi di cui all'articolo 13.
3. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione
1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 6 e comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato procede all'accertamento d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dall'articolo 4 e ne verifica l'effettiva rimozione.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a cessare, entro dieci giorni, dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo.
3. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo che versa in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4 sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, nonché alle
1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione
delle dichiarazioni di cui all'articolo 6 e comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato procede all'accertamento d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 5. 1. In caso di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, l'intero patrimonio del titolare della carica di governo di cui all'articolo 2, ivi inclusi gli elementi patrimoniali oggetto di atti di disposizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, nonché l'intero patrimonio del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, deve essere conferito ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza disciplinato ai sensi del presente articolo.
2. Il mandato con cui il titolare di una carica di Governo conferisce fiduciariamente le attività di cui al comma 1
a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;
b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;
c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;
d) deve essere espressamente prevista l'irrevocabilità del mandato fiduciario ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile, in quanto conferito anche nell'interesse pubblico;
e) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria.
3. Il mandato fiduciario conferito ai sensi del presente articolo deve inoltre prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti di cui al comma 2, lettera e).
4. La società fiduciaria non può essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di Governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, un convivente o un parente o affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria, inoltre, non deve avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti, né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito, con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o affini fino al secondo grado. Un analogo divieto deve essere applicato in relazione al gruppo societario al quale
1. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.
2. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal
ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e dei componenti delle giunte regionali, uniformandosi ai princìpi generali desumibili dalla presente legge, nonché nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165.
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 11, della presente legge, pari a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 20 luglio 2004, n. 215 è abrogata.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.