Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 537


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BOCCUZZI, CARRA, NACCARATO, PELUFFO, ZAPPULLA, ALBANELLA, AMATO, BONOMO, BRAGA, PAOLA BRAGANTINI, CARELLA, CARRESCIA, CHAOUKI, D'INCECCO, FABBRI, FONTANELLI, GINOBLE, GIULIETTI, GNECCHI, LATTUCA, MAGORNO, MARANTELLI, MARCHI, MATTIELLO, MONGIELLO, PORTA, RACITI, RAMPI, ROSSOMANDO, ZARDINI
Modifiche agli articoli 4 e 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti la determinazione dei soggetti assicurati e dei beneficiari delle rendite erogate ai superstiti
Presentata il 26 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Riprendiamo, con questa proposta l'atto Camera n. 5523, presentato dal deputato Amalia Schirru nella XVI legislatura.
      Il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di seguito «testo unico», al tempo della sua approvazione ha rappresentato un grande passo in avanti nel campo delle tutele assicurative nei confronti dei lavoratori vittime di infortuni e di malattie, contribuendo a dare organicità a una materia molto vasta e differenziata, che necessitava di una revisione sistematica e omogenea.
      Il testo unico, però, pur modificato nel corso del tempo, mostra con sempre maggiore evidenza segni di inadeguatezza rispetto alle esigenze della società contemporanea, caratterizzata da una pluralità e molteplicità di fattori che cinquanta anni fa, epoca della sua approvazione, non potevano essere prese in considerazione.
      Alcune norme contenute nel testo unico appaiono ormai antiquate, inefficaci e a volte ingiuste, poiché non tengono conto della complessità della società attuale, fortemente evolutasi nel corso dei decenni.
      Si pensi all'istituzione familiare, un tempo quasi esclusivamente incentrata sull'istituto del matrimonio, in riferimento al quale è stata imperniata l'intera struttura dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano, e ora sempre più contrassegnata da una diversità di situazioni non più riconducibili esclusivamente a tale istituto.
      Allo stesso tempo si consideri la metamorfosi avvenuta nel mondo del lavoro, caratterizzato da una progressiva difficoltà a trovare un'occupazione e da rapporti sempre più instabili e precari che hanno profondamente inciso nel tessuto del nucleo familiare, all'interno del quale sono spesso costretti a rimanere i figli giovani e meno giovani.
      Il clima di incertezza ormai prevalente in fasce estese di popolazione ha profonde e potenzialmente pericolose ricadute sulla collettività, provocando un senso di distacco e di sfiducia dei confronti delle istituzioni e dei loro rappresentanti, che è compito della politica cercare di ricucire, intervenendo per rimediare alle storture prodottosi nel corso del tempo.
      Nello specifico, allo scopo di rendere la normativa disciplinata dal testo unico più attuale e conforme alle reali esigenze della società italiana contemporanea, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di apportare minime ma significative modifiche al medesimo testo unico, intervenendo sull'articolo 4 e sull'articolo 85.
      L'articolo 4, nel quale vengono elencate le categorie di persone comprese nell'assicurazione, individua, al primo comma, numero 5), gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro.
      La modifica è volta a estendere la copertura assicurativa, eliminando i limiti posti dal numero 5), e consentire così di usufruirne non solo nei casi suddetti ma nella complessità delle situazioni che possono verificarsi durante l'attività scolastica. In questo modo si contribuirebbe a restituire un margine di serenità a un ambiente che negli ultimi anni, anziché essere supportato come meriterebbe, è stato posto in difficili condizioni operative.
      La seconda modifica, come detto, riguarda l'articolo 85, disciplinante il risarcimento dovuto ai superstiti di persone decedute a seguito di infortunio sul lavoro. L'obiettivo è quello di modernizzare la norma e di renderla più «civile» e al passo con i tempi, equiparando il convivente more uxorio al coniuge superstite, consentendogli di usufruire degli stessi diritti spettanti a quest'ultimo. Inoltre, si prevede di consentire ai genitori delle vittime che non abbiano coniugi, conviventi o figli, di usufruire della rendita loro spettante anche se non a carico del defunto.
      Le modifiche contenute nella presente proposta di legge ci paiono semplici misure di buon senso che, se approvate, concorrerebbero a colmare vuoti normativi non più accettabili e, allo stesso tempo, a ricostruire, anche se in minima parte, quel clima di fiducia tra società civile e politica imprescindibile per un corretto e più favorevole svolgimento di una democrazia compiuta.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124).

      1. All'articolo 4, primo comma, numero 5), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole da: «, che attendono» fino a: «esercitazioni di lavoro;» sono soppresse.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124).

      1. All'articolo 85, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 1) è sostituito dal seguente:
      «1) il cinquanta per cento al coniuge o al convivente more uxorio superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio o a nuova convivenza more uxorio; negli ultimi due casi è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita»;

          b) al numero 3), 1e parole: «se viventi a carico del defunto e» sono soppresse.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie).

      1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, di lotterie istantanee e di apparecchi e congegni di gioco utili al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

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