Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1670-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1670 e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto ad autorizzare la spesa per la partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali ed alle iniziative di cooperazione che vedono impegnato il nostro Paese fino al 31 dicembre 2013, disciplinando i profili normativi connessi alle missioni e prevedendo, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente;
anche se connesse, appaiono invece non del tutto omogenee con il nucleo essenziale del decreto le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 25, in materia di erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche di cui all'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) e le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, che interviene in materia di trattamento economico del personale militare comandato presso l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA):
sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato e dei quali dà conto anche la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale; invece, per la disciplina in materia penale, si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001;
in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come disciplina parzialmente derogatoria del diritto vigente. In proposito, si rileva che la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) a corredo del provvedimento, dà conto delle norme derogate, anche implicitamente, mediante i rinvii disposti alla normativa vigente in materia di missioni militari, a sua volta già derogatoria della disciplina generale;
il decreto-legge, all'articolo 7, comma 3, che ripartisce tra i Ministeri degli Esteri e della Difesa gli oneri per la corresponsione del trattamento economico al personale militare comandato presso l'unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), erroneamente inserisce tale disposizione nell'ambito dell'articolo 30 della legge n. 185 del 1990, rubricato «Distacco di personale», in luogo dell'articolo 7-bis della medesima legge, rubricato «Ministero degli affari esteri – Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento», in difformità, peraltro, con quanto indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge;
nel procedere alla modifica della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali, ovvero in assenza delle necessarie clausole di coordinamento (si veda, ad esempio, l'articolo 1, comma 25, che, nel prevedere l'erogazione del contributo in favore delle associazioni combattentistiche anche per l'anno 2013, interviene sull'ambito applicativo dell'articolo 2195 – rubricato Contributi a favore di Associazioni combattentistiche – del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante Codice dell'ordinamento militare, senza tuttavia novellarlo);
sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:
il decreto-legge interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1 ottobre al 31 dicembre 2013, retroagendo dunque di nove giorni rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 10 ottobre a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali dall'I al 9 ottobre, circostanza che non appare coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione:
il disegno di legge di conversione è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, dà sinteticamente conto degli effetti derivanti dal provvedimento;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 3, si corregga la disposizione in oggetto nel senso di inserire la novella ivi contenuta nell'ambito dell'articolo 1-bis della legge n. 185 del 1990 piuttosto che all'interno dell'articolo 30 della medesima legge.
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 25, si dovrebbe riformulare la disposizione in oggetto in termini di novella all'articolo 2195 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante Codice dell'ordinamento militare.
Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
richiamando quanto più volte rilevato in occasione dell'esame dei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, ribadisce la necessità che venga adottata una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni, al fine così di evitare che si perpetuino le catene di rinvii normativi alla disciplina contenuta in molteplici fonti normative ed aggiornando contestualmente i rinvii a disposizioni che, in quanto confluite nel Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010. n. 66, sono state abrogate nella fonte originaria, in termini di rinvii alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal codice in questione.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1670 recante conversione in legge del decreto-legge n. 114 del 2013 «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali», «difesa e forze armate» e «ordinamento penale» che le lettere a), d) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1670 di conversione in legge del decreto-legge n. 114 del 2013, recante «Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione»;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
il comma 5 dell'articolo 5 attribuisce al Ministero degli affari esteri la mera facoltà di impegnare nell'esercizio successivo le somme non impegnate nell'esercizio di competenza, con effetti finanziari stimati rispondenti al presumibile andamento della spesa connessa agli interventi previsti;
la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012, disposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), alla luce di quanto previsto dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, non pregiudica gli obiettivi di riduzione del debito previsti a legislazione vigente;
gli accantonamenti disposti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), avranno ad oggetto esclusivamente stanziamenti di parte corrente e pertanto non potranno comportare una dequalificazione della spesa;
rilevata la necessità di:
riformulare la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 7, comma 3;
precisare, all'articolo 8 comma 1, lettera d), terzo periodo, che gli stanziamenti rimodulabili oggetto di accantonamenti sono quelli di parte corrente;
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 7, comma 3, sopprimere le parole: Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
all'articolo 8, comma 1, lettera d), terzo periodo, dopo la parola: rimodulabili aggiungere le seguenti: di parte corrente.
La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1670 recante «Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione»;
considerata la disposizione di cui all'articolo 7 che, al comma 1, richiama, per le attività e le iniziative di cui agli articoli 5 e 6 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), specifiche disposizioni derogatorie del codice dei contratti pubblici per gli interventi per l'esecuzione di lavori o per l'acquisizione di servizi e forniture recate dal comma 4 dell'articolo 7 del precedente decreto-legge in materia di missioni internazionali (decreto-legge n. 227 del 2012);
considerato che, in applicazione dei principi di trasparenza, di corretto uso delle risorse pubbliche e di tutela della concorrenza, ogni ipotesi di deroga e di esclusione della applicabilità delle norme
contenute nel codice degli appalti pubblici da parte di stazioni appaltanti andrebbe circoscritta in modo chiaro;esprime
con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di circoscrivere a fattispecie ben delimitate l'ambito di applicazione delle norme, recanti deroghe al codice dei contratti, previste al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 del 2012, richiamato espressamente al comma 1 dell'articolo 7, garantendo, ove possibile, il rispetto del principio di trasparenza.
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 114 del 2013 (C. 1670);
apprezzato che il provvedimento miri ad assicurare, per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2013, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione;
analizzate le parti del testo di più diretto interesse della XI Commissione;
riferite, quindi, le valutazioni della Commissione alle sole parti di competenza,
esprime
Testo |
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1. È convertito in legge il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. |
1. Il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | 2. Identico. |
Allegato
All'articolo 1:
al comma 25, secondo periodo, la cifra: «674.000» è sostituita dalla seguente: «1.000.000» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, vincolata alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali »;
dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:
«25-bis. È autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per dare continuità alle attività di cooperazione civile da parte dei contingenti militari in favore delle missioni in atto nei Balcani, in Libano, in Afghanistan e nel Corno d'Africa».
All'articolo 2, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani nonché la protezione delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità con cui gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo».
All'articolo 5, comma 1:
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e la promozione del lavoro femminile»;
al secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» sono inserite le seguenti: «da trasmettere al Parlamento»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutti gli interventi previsti dal presente comma sono adottati coerentemente con le direttive del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i princìpi del diritto internazionale in materia».All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «con proprio decreto» sono inserite le seguenti: «da trasmettere al Parlamento»;
All'articolo 7:
al comma 3, alinea, le parole: «Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» sono soppresse e le parole: «all'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7-bis»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 8, comma 1:
all'alinea, la cifra: «265.801.614» è sostituita dalla seguente: «266.127.614»;
alla lettera d), la cifra: «39.064.091» è sostituita dalla seguente: «41.064.091» e dopo la parola: «rimodulabili» sono inserite le seguenti: «di parte corrente»;
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) quanto a euro 326.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero della difesa».
Decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2013. |
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; |
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1. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 124.536.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, |
1. Identico. |
denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. | |
2. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 40.237.496 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. | 2. Identico. |
3. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 22.447.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, di seguito elencate: | 3. Identico. |
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo; | |
b) Joint Enterprise. | |
4. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 75.320 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. |
4. Identico. |
5. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 5.090.340 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. | 5. Identico. |
6. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 285.997 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. | 6. Identico. |
7. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 30.550 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. | 7. Identico. |
8. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 63.425 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. | 8. Identico. |
9. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 66.961 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. | 9. Identico. |
10. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 11.424.069 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. | 10. Identico. |
11. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 5.509.576 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. | 11. Identico. |
12. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 3.689.030 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonché nell'ambito delle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. | 12. Identico. |
13. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 2.547.405 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. | 13. Identico. |
14. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 96.139 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, | 14. Identico. |
all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. | |
15. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 42.470 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. | 15. Identico. |
16. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 726.003 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), di cui alla risoluzione 2100 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 aprile 2013, e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. | 16. Identico. |
17. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.346.502 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. | 17. Identico. |
18. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 373.640 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. | 18. Identico. |
19. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 33.220 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. | 19. Identico. |
20. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 91.430 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013. | 20. Identico. |
21. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 2.895.192 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. | 21. Identico. |
22. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. | 22. Identico. |
23. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 265.442 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti. | 23. Identico. |
24. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 4 veicoli blindati leggeri. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 192.000. | 24. Identico. |
25. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a erogare contributi in favore delle associazioni combattentistiche di cui all'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 674.000. | 25. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a erogare contributi in favore delle associazioni combattentistiche di cui all'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 1.000.000, vincolata alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali. |
25-bis. È autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per dare continuità alle attività di cooperazione civile da parte dei contingenti militari in favore delle missioni in atto nei Balcani, in Libano, in Afghanistan e nel Corno d'Africa. | |
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1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. |
1. Identico. |
2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti. | 2. Identico. |
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse: | 3. Identico. |
a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman; | |
b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; | |
c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia; | |
d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali, MINUSMA e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo. | |
4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 10, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. |
4. Identico. |
4-bis. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani nonché la protezione delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità con cui gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo. | |
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1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, |
Identico. |
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. | |
2. All'articolo 4, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, dopo le parole «missioni militari all'estero», sono inserite le seguenti: «o di utilizzazione programmata nell'anno di riferimento con determinazione del Capo di Stato maggiore di Forza armata». | |
3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.30, dopo le parole «svolte nel corso di missioni internazionali», sono inserite le seguenti: «ovvero al di fuori del territorio nazionale o nell'alto mare o negli spazi aerei internazionali». | |
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1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. |
Identico. |
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 5 e 6, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1. | |
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1. Per iniziative di cooperazione volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi è autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 23.600.000, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Nell'ambito del predetto stanziamento e nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, ad iniziative di cooperazione in altre aree di crisi e può costituire strutture operative temporanee per assicurare il coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative previste. |
1. Per iniziative di cooperazione volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi è autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 23.600.000, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e la promozione del lavoro femminile. Nell'ambito del predetto stanziamento e nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri con proprio decreto da trasmettere al Parlamento, può destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, ad iniziative di cooperazione in altre aree di crisi e può costituire strutture operative temporanee per assicurare il coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative previste. Tutti gli interventi previsti dal presente comma sono adottati coerentemente con le direttive del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i princìpi del diritto internazionale in materia. |
2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, può essere inviato o reclutato in loco personale presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, e, previa verifica delle condizioni di sicurezza, può essere inviato personale nel territorio della Repubblica Federale Somala. Detto personale è coordinato dall'unità tecnica competente per territorio, istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. | 2. Identico. |
3. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1. | 3. Identico. |
4. È autorizzata la spesa di euro 750.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, nei Paesi di cui al comma 1, nonché in altre aree e territori. | 4. Identico. |
5. Agli stanziamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 229 (legge di bilancio 2013). | 5. Identico |
6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, delle medesime strutture, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui al comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 138, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, commi 141 e 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo. | 6. Identico. |
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1. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.160.000 per interventi a sostegno del processo di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo. |
1. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.160.000 per interventi a sostegno del processo di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto da trasmettere al Parlamento, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo. |
2. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 139.872 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico nell'area di confine turco-siriana. Al medesimo funzionario sono corrisposti un'indennità pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e il rimborso forfettario degli oneri commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno della Turchia. Per l'espletamento delle sue attività il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità di personale, da reperire in loco. | 2. Identico. |
3. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano. | 3. Identico. |
4. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 600.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico, al fondo fiduciario NATO-Serbia IV per la distruzione delle munizioni convenzionali in eccedenza ed esplosivi e al fondo fiduciario NATO-Moldova III per la distruzione di pesticidi e agenti chimici pericolosi. | 4. Identico. |
5. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 151.600 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). | 5. Identico. |
6. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.500.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2013 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana. | 6. Identico. |
7. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.150.000 per il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatica Ionica (IAI) finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area e per assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. | 7. Identico. |
8. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.288.027 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori bellici, nelle aree ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e post-conflitto. | 8. Identico. |
9. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.052.562 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualità. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. È altresì autorizzata la spesa di euro 40.000 per il rafforzamento del contingente dei Carabinieri con compiti di protezione e scorta del personale operante nelle sedi esposte ad alto rischio sicurezza. Se ragioni di sicurezza lo impongono, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere alla sistemazione, in alloggi provvisori del personale del Ministero degli affari esteri in servizio in Libia. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 395.250. | 9. Identico. |
10. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 303.907 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al personale inviato in missione è riconosciuto il viaggio aereo nella classe spettante. | 10. Identico. |
11. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 78.190 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 36.152 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo. | 11. Identico. |
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1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6, si applica la disciplina di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6. |
1. Identico. |
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto. Le somme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, possono essere impegnate nell'intero esercizio 2013. | 2. Identico. |
3. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: | 3. All'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: |
«1-bis. Il trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorità nazionale - UAMA è a carico del Ministero della difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero degli affari esteri per le competenze accessorie.». | «1-bis. Identico». |
3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, dall'articolo 5, commi 1 e 4 e dall'articolo 6, pari complessivamente a euro 265.801.614 per l'anno 2013, si provvede: |
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, dall'articolo 5, commi 1 e 4 e dall'articolo 6, pari complessivamente a euro 266.127.614 per l'anno 2013, si provvede: |
a) quanto a euro 66.387.523 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni; | a) identica; |
b) quanto a euro 154.650.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; | b) identica; |
c) quanto a euro 5.700.000 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; | c) identica; |
d) quanto a euro 39.064.091 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono state versate all'entrata e non ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali somme restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di 39.064.091 milioni di euro è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera d). | d) quanto a euro 41.064.091 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono state versate all'entrata e non ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali somme restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di 39.064.091 milioni di euro è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera d). |
d-bis) quanto a euro 326.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero della difesa. | |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
2. Identico. |
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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Dato a Roma, addì 10 ottobre 2013. |
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Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri. Bonino, Ministro degli affari esteri. Visto, il Guardasigilli: Cancellieri. |