Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1737 |
in Austria, con una popolazione di 8.363.000 abitanti, i comuni sono 2.357, con una media di 3.550 abitanti, e di 36 kmq di territorio;
in Germania, con una popolazione di 81.875.000 abitanti, i comuni sono 12.104, con una media di 6.765 abitanti, e di 29 kmq di territorio;
in Francia, con una popolazione di 64.494.000 abitanti, i comuni sono 36.682, con una media di 1.760 abitanti;
in Svizzera, con una popolazione di 7.700.000 abitanti, i comuni sono 2.596, con una media di 2.700 abitanti, e di 15 kmq di territorio;
in Spagna, con una popolazione di 45.930.000 i comuni sono 8.116, con una media di 5.660 abitanti.
Alla luce di questi dati consideriamo, per questo, la pubblica amministrazione, in generale, e quella locale, in particolare, di Paesi come la Francia, la Germania, l'Austria, la Svizzera, inadeguata e fonte di sprechi e inefficienze?
È evidente che il tema non risiede, tanto e solo, nel numero in sè ma nel come è organizzato e funziona un sistema, come sono distribuite e gestite le competenze.
come riorganizzare il funzionamento e la distribuzione di competenze, responsabilità e risorse nella pubblica amministrazione;
come contribuire a modernizzare l'Italia a partire dal fatto che la metà del Paese è montano, rurale, fragile, poco abitato, fuori dalle reti di comunicazione;
come irrobustire questa parte della Repubblica delle autonomie locali, nel governo, nell'amministrazione, nella coesione sociale, nei servizi, nella promozione di una ripresa fatta di innovazione e sviluppo sostenibile;
come costruire adeguatezza delle amministrazioni e degli amministratori, di fronte alle nuove competenze e responsabilità ed alle aspettative di cittadini, imprese, comunità che rappresentano;
come farlo in tempo di crisi e di risorse sempre più scarse;
come farlo semplificando, modernizzando il modo di funzionare;
come farlo senza disperdere, ma anzi dotando di nuove armi e strumenti di lavoro le realtà comunali, i modi di autonomia e autogoverno delle nostre comunità.
Purtroppo è doveroso constatare, molto spesso, una straordinaria sottovalutazione dei temi della riforma delle autonomie che riguardano i piccoli comuni.
Il massimo esercizio spesso praticato sino ad oggi è stato quello di fissare soglie demografiche ideali o più o meno ideali, di immaginare ambiti più o meno ottimali, di mortificare la rappresentanza democratica delle piccole realtà, parlando per loro a sproposito di «poltrone» e di «casta».
Sembra che non sempre si comprenda che stiamo parlando di qualcosa di molto più serio e che costituisce una parte strategica
la sottraggono alle occasionalità e casualità, la spingono a misurarsi con una molteplicità di funzioni e servizi, la collegano ad un territorio definito;
strutturano modalità concertate, responsabili e partecipate di relazione tra gli
amministratori dei diversi comuni interessati;non conducono alla costruzione di sovrastrutture ulteriori ma attivano processi di riorganizzazione e razionalizzazione degli apparati. Consentono di ripensare e riprogettare procedimenti e attività, di mettere in campo percorsi di formazione, specializzazione, valorizzazione professionale del personale;
consentono di affermare e consolidare tra gli enti coinvolti l'idea di bene comune, di patrimonio comune, contribuendo così a creare le condizioni per migliori politiche associate o coordinate;
assumono un carattere tendenzialmente permanente e quindi consentono di attivare percorsi di programmazione condivisa. Programmazione e stabilità nel tempo che costituiscono condizioni necessarie, anche se non sufficienti, per consolidare modalità intercomunali di governo di un territorio e di una comunità, oltrechè per provare a conquistare modalità più efficienti ed economiche nell'erogazione di servizi;
tendono a far conseguire agli enti coinvolti una maggiore adeguatezza strutturale;
tendenzialmente accrescono il peso politico comune degli enti coinvolti;
la consegnano ad una lettura trasparente e riconoscibile da parte di cittadini ed amministratori.
Non tutte le unioni raggiungono questi risultati. Lo strumento unione può essere usato bene o male, meglio o peggio. D'altro canto i comuni stessi, così come le province, le regioni, lo Stato, possono essere gestiti, amministrati, bene o male, meglio o peggio.
Ma al di là delle diverse concrete esperienze, l'unione può essere uno strumento importante per i comuni. Per garantire servizi più adeguati, di migliore qualità e garantire più servizi anche ai cittadini di quella parte di Paese amministrata e coperta da una realtà di piccoli comuni, frammentata, spesso anche debole nelle strutture, nelle possibilità finanziarie, nelle risorse e che quindi ha più difficoltà a tenere il passo e garantire ai propri cittadini, ai propri territori, una amministrazione adeguata.
La grande maggioranza delle unioni è costituita dai piccoli comuni, ma ci sono anche le unioni di comuni medi, che diventano significative dal punto di vista demografico. Anche in quei casi l'unione è uno strumento che consente ai comuni che governano quei territori di conquistare dimensioni e capacità tali da poter proporsi con un progetto di sistema di area e comunque con un programma, con una capacità maggiore di governo sul terreno della promozione dello sviluppo, della competitività.
Servono a diverse cose le unioni, e la flessibilità dello strumento è forse anche una delle condizioni della sua utilità. Una flessibilità che consente, tra gli stessi enti, di far mutare nel tempo l'utilizzo di questo strumento, di adeguarlo alla maturazione dei percorsi e dei rapporti, politici, organizzativi, finanziari. Così l'unione di un dato territorio merita di essere considerata non staticamente ma nella progressione dinamica della sua struttura, organizzazione, capacità di gestire funzioni e servizi.
Le unioni non nascono già adulte. E, in generale la costruzione di sistemi territoriali di gestioni associate delle funzioni comunali, oggi obbligata per i piccoli comuni, è un processo che non si invera da un giorno all'altro ma matura con una sua evoluzione che richiede strumenti, regole, che consentano all'azione amministrativa quella flessibilità che sola consente di riprogettare e riorganizzare gli apparati amministrativi comunali esistenti ed il loro modo di funzionare.
Costituiscono un'inedita esperienza di enti e processi che vedono fisiologicamente mutare, nel tempo, le funzioni attribuite, il modello organizzativo, le dimensioni finanziarie, la stessa dimensione territoriale. Anche per questo è miope il legislatore che sottopone le unioni a vincoli su tetti e soglie finanziarie, di personale, organizzative,
1. La presente legge integra e modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e la normativa vigente relativa alla disciplina amministrativa dei comuni di minore dimensione demografica, delle loro forme e modalità di gestione associata delle funzioni e dei servizi, dei loro processi di fusione volontaria, anche in relazione al più generale processo di riforma del sistema delle autonomie locali.
2. Ai fini della presente legge si intendono per «piccoli comuni» i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
1. La presente legge ha lo scopo di:
a) promuovere e sostenere la riforma del sistema delle autonomie locali, la piena attuazione dei princìpi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, con riferimento alla specifica condizione dei comuni di minore dimensione demografica, valorizzandone le peculiarità di presidio territoriale e superando i limiti della frammentazione amministrativa;
b) garantire l'effettiva applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza
attraverso il sostegno ai piccoli comuni, alle loro forme di cooperazione, con particolare riferimento alle unioni da essi costituite, ai processi volontari di fusione, per consentire loro l'adeguato esercizio di tutte le funzioni e servizi amministrativi, nell'interesse e per la salvaguardia dei diritti dei cittadini che vi risiedono;c) rafforzare il governo e la gestione amministrativa delle funzioni e dei servizi nelle realtà di minore dimensione demografica al fine di contribuire a promuoverne le attività economiche, sociali, ambientali e culturali e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali;
2. Le regioni, nell'ambito delle competenze e delle funzioni ad esse attribuite definiscono ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nonchè, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, alle finalità della presente legge.
1. All'articolo 37, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:«g) non più di 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) non più di 12 membri negli altri comuni».
2. Nei comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, la giunta è costituita dal sindaco e dal vicesindaco. Il vicesindaco può essere nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tra i consiglieri comunali. Nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 10.000 abitanti il numero degli assessori non può essere superiore a 4.
3. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
4. La lettera b) del comma 31-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituita dalle seguenti:
«b) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo ad altre due funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b-bis) entro il 1 gennaio 2015 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28».
1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli
consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»; b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Il segretario dell'unione dei comuni è nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'unione. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».
1. Il comma 4 dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. L'unione ha potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni del presente testo unico, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti».
1. Il comma 2 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è sostituito dal seguente:
«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle
1. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e alle unioni costituite tra comuni delle medesime dimensioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di maggior favore, incentivazione e semplificazione, previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.
1. Per i primi due mandati amministrativi, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
1. Per l'anno 2013, a valere sul Fondo di solidarietà comunale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il contributo spettante alle unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è incrementato di 20 milioni di euro. L'incremento è riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
2. A decorrere dall'anno 2014, a valere sul Fondo di solidarietà comunale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è disposto un contributo pari a 30 milioni di euro in favore delle unioni di comuni che esercitano effettivamente le funzioni fondamentali per le quali vi è obbligo di legge di gestione in forma associata.
3. A decorrere dall'anno 2014, a valere sul Fondo di cui al comma 2 è riservata una quota pari a 30 milioni di euro a sostegno dei comuni istituiti a seguito di fusione, da attribuire in base ai criteri di cui all'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
1. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia ad uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dalla unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
1. Dopo il comma 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono inseriti i seguenti:
«13-bis. I processi associativi di cui ai commi da 1 a 13 sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.
13-ter. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati, e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.
13-quater. L'unione di comuni può incrementare le risorse trasferite ai sensi del comma 13-ter attinenti i servizi di polizia municipale e di protezione civile, per un importo massimo del 20 per cento rispetto a quelle precedentemente destinate dai comuni ai medesimi servizi, quando ciò sia necessario per garantire l'omogeneità dei servizi su tutto il territorio su cui l'unione esercita tali funzioni. La deliberazione dell'unione deve motivare i maggiori servizi istituiti rispetto a quelli già svolti dai singoli comuni».
1. Le seguenti attività sono svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:
a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che lo compongono;
b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che lo compongono;
c) le funzioni dell'organo di revisione per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore, per le unioni che superano tale limite da un collegio di revisori;
d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le unioni di comuni provvedono all'individuazione degli organi indicati al comma 1. Decorso tale termine in ogni caso i funzionari e gli organi in carica alla medesima data di entrata in vigore presso l'unione dei comuni decadono.
3. Ove previsto dallo statuto il presidente dell'unione di comuni:
a) svolge le funzioni del sindaco, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione di comuni la funzione fondamentale della protezione civile;
b) svolge le funzioni del sindaco di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione di comuni la funzione fondamentale della polizia municipale.
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2014».
1. A valere sui fondi per il programma di coesione 2014-2020, con appositi provvedimenti ministeriali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri per garantire la continuità fino al 2020 dei programmi annuali «6.000 campanili».
2. Per gli anni 2014 e seguenti è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione e, in subordine, a quelli associati in unioni di comuni.
1. Per la successione nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili, il nuovo comune istituito mediante fusione è esentato dal pagamento di qualsiasi onere fiscale dovuto per il trasferimento della proprietà.
2. Le attività svolte dalle pubbliche amministrazioni per adeguare le procedure amministrative o le proprie informazioni
1. I comuni istituiti mediante fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti venuti a fusione, fermo restando l'obiettivo della loro armonizzazione entro l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo.
1. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso. Ai componenti del comitato si applicano le disposizioni degli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni.
2. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertivo, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di normativa regionale i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione
vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
c) fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di maggiore dimensione demografica;
d) la sede legale provvisoria del nuovo comune è situata presso la sede dell'estinto comune di maggiore dimensione demografica;
e) dalla data di istituzione del nuovo comune, in via provvisoria e salvo diversa disposizione del commissario, l'organizzazione degli uffici e dei servizi resta inalterata presso le sedi dei comuni estinti, salva l'individuazione da parte del commissario delle strutture tenute allo svolgimento delle funzioni di organizzazione generale dell'amministrazione, di gestione finanziaria e contabile e di controllo.
8. Il comune risultante da fusione:
a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, entro novanta giorni dall'istituzione;
b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;
c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
9. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti.
10. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni originari al nuovo comune è esente da oneri fiscali.
11. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.
12. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefìci che a essi si riferiscono stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali.
13. Al nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.
1. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e solo gli organi di quest'ultimo decadono alla data
di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.