Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1034


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FABRIZIO DI STEFANO, RICCARDO GALLO, LAFFRANCO, ROMELE
Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana
Presentata il 22 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La lingua italiana rappresenta l'identità nazionale del nostro Paese, il nostro elemento unificante e il nostro patrimonio più antico che deve essere opportunamente tutelato e valorizzato.
      Le parole che usiamo ogni giorno sono un prodotto della storia e le regole grammaticali non sono esterne alla lingua ma ne costituiscono parte integrante. La mancanza di una «lingua comune» genera incomprensione ed esclusione ed è quindi socialmente negativa. Le lingue nazionali non sono lingue etniche, di natura, ma di cultura, una creazione consapevole di una comunità politicamente organizzata. Nessuno può disinteressarsene e men che mai lo Stato.
      Con esplicito riferimento a quel falso democratismo che vede nella «norma» un ostacolo o una limitazione all'espressione individuale, nelle dichiarazioni di principio del Consiglio della lingua svedese si osserva che (cito nella versione inglese) «a public exchange of views on equal terms, in speech or writing, will by and large be most effective if everyone speaks or writes a shared language, a language built on relatively stable conventions». Una lingua nazionale, cioè rappresentativa della civiltà di una nazione e costituente la sua voce ufficiale, non può presentarsi, nei testi scritti che la documentano a livello nazionale e all'estero, come una varietà di usi personali, arbitrari e spesso tendenti al ribasso culturale, rilevando l'insufficienza di quell'insegnamento scolastico che ha il compito di far scrivere agli italiani una lingua media sufficientemente unitaria.
      È dunque necessario promuovere un modello di lingua relativamente omogeneo, fruibile da tutte le fasce della popolazione e rispondente all'esigenza di un'ampia comunicazione, senza per questo abbassarne il livello. Occorre, in definitiva, rimettere in circolazione il patrimonio linguistico nazionale, spesso abbandonato per pigrizia o per ignoranza. Basti dire che tra le «due parole dell'anno» registrate da un lessicografo c’è un anglicismo, «taggare», che è un inutile doppione di «etichettare».
      La lingua italiana, che in passato è stata un modello per tutta l'Europa, viene considerata la terza lingua classica e universale dopo il greco e il latino. Ma oggi il suo fascino è dovuto anche a quella speciale sinergia tra economia e cultura rappresentata dal made in Italy, il cui successo dipende largamente da quel gusto artistico che all'estero viene considerato una prerogativa del nostro Paese.
      Parlare bene l'italiano sta diventando di moda in altri Paesi più che da noi: la lingua italiana si colloca al quinto posto tra le lingue straniere più studiate al mondo ma, paradossalmente, è proprio in patria che essa è attraversata da diversi problemi, che la fanno apparire anarchica, grigia e approssimativa, sia nel parlato che nello scritto. L'impoverimento idiomatico e la perdita di vivezza e di concretezza sono palesi anche ai livelli medio-bassi.
      I fattori che hanno prodotto questo degrado sono fondamentalmente i seguenti: l'intrusione di gerghi dialettali appartenenti al cinema e alla televisione; l'uso indiscriminato dei neologismi provenienti dal linguaggio burocratico e scientifico; l'infiltrazione eccessiva di parole mutuate dall'inglese, che negli ultimi decenni ha raggiunto livelli di guardia. Secondo le ultime stime, infatti, gli anglicismi penetrati nell'italiano ed effettivamente usati dalle persone più istruite sono circa 4.000: il problema è che, molto spesso, essi vengono assorbiti senza alcun adattamento, scompaginando la struttura linguistica e privandola delle sue sfumature espressive. Si è arrivati ad un miscuglio di parole e pronunzie per cui, ad esempio, anziché dire «operatore turistico», si dice «tour operator», con una pronunzia che non è né inglese né italiana.
      Oggi il plurilinguismo dell'Unione europea è un vero valore da salvaguardare, soprattutto a causa dell'offensiva internazionale della lingua inglese che è stata fonte di ibridazione e di imbarbarimento anche per le altre lingue. Opponendosi al dominio dell'inglese, come unico strumento della globalizzazione, il linguista francese Claude Hagège ha affermato che è necessario combattere in difesa di un'identità che è al tempo stesso linguistica, culturale, sociale e umana.
      La presente proposta di legge, con l'intento di tutelare il patrimonio linguistico italiano, prevede l'istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana, a cui attribuisce il compito di svolgere un'attività d'informazione e di formazione della coscienza linguistica a tutti i livelli.
      Si tratta di un'iniziativa doverosa, che pone riparo ad una lunga serie di omissioni, venendo incontro all'augurio formulato dall'emerito linguista Giovanni Nencioni nel 1999: «La classe politica al governo del secondo dopoguerra, ad eccezione del fiorentino Giovanni Spadolini, non ha mai mostrato grande sensibilità verso la difesa dell'italiano. Basti pensare che la nostra lingua nazionale non è citata neppure nella Costituzione. Mi auguro che alla fine del millennio Governo e Parlamento mostrino quell'attenzione finora mancata ma necessaria verso un patrimonio linguistico plurisecolare, la cui difesa è stata affidata pressoché alla buona volontà degli insegnanti e degli studiosi».
      La presente proposta di legge mira, quindi, alla salvaguardia e alla valorizzazione della lingua italiana, anche sull'esempio offerto da diversi Paesi europei che si sono dotati di organismi ufficiali di tutela. La Svezia dal 1944 ha istituito il Consiglio della lingua svedese, destinato alla promozione della lingua e alla prevenzione del suo degrado. La Norvegia ha fondato ad Oslo, nel 1975, un Centro di cooperazione per la tutela delle lingue nordiche e tra le iniziative assunte dal Consiglio della lingua svedese emerge la redazione di un dizionario fraseologico, mantenuto in costante aggiornamento. Ma si possono citare anche le pubblicazioni del Consiglio superiore della lingua francese e la collana di opere grammaticali dedicate alla lingua nazionale inaugurata nel 1994 dalla Real Academia Española.
      Il Consiglio superiore della lingua italiana è concepito come un organismo di ausilio alla politica linguistica del Governo nazionale. Esso intende fornire una piattaforma qualificata di discussione in cui la componente politica e quella culturale e accademica possano interloquire nell'ambito delle rispettive competenze.
      L'articolo 1 prevede l'istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (CSLI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e ne disciplina la composizione. L'articolo 2 ne definisce i compiti. L'articolo 3 apporta modificazioni alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante la riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, allo scopo di coordinare le funzioni e l'attività del CSLI con quelle dell'esistente Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.
      Infine, l'articolo 4 appresta la copertura finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e composizione del Consiglio superiore della lingua italiana).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Consiglio superiore della lingua italiana (CSLI).
      2. Sono membri del CSLI:

          a) il Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

          b) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          c) il Ministro per i beni e le attività culturali;

          d) il Ministro degli affari esteri;

          e) il Ministro dello sviluppo economico;

          f) il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

          g) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          h) il coordinatore tecnico-scientifico, nominato ai sensi del comma 5;

          i) i presidenti dei comitati scientifici permanenti di cui all'articolo 2, comma 5.

      3. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 2 possono essere rappresentati da propri delegati.
      4. Il vice presidente del CSLI è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i membri del Parlamento.
      5. Il vice presidente del CSLI propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina del coordinatore tecnico-scientifico, dei presidenti e dei membri dei comitati scientifici di cui all'articolo 2, commi 4 e 5.


      6. Possono essere nominati membri dei comitati scientifici di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, docenti universitari delle discipline attinenti alla materia di competenza di ciascun comitato e soggetti forniti di comprovata esperienza nei medesimi settori. La partecipazione al CSLI e ai comitati scientifici non è remunerata, i membri hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte.
      7. Le disposizioni necessarie per l'organizzazione e per il funzionamento del CSLI sono adottate con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentito il Consiglio medesimo.
Art. 2.
(Finalità e competenze del CSLI).

      1. Il CSLI sovrintende, nell'ambito degli orientamenti generali definiti dal Governo, alla tutela, alla valorizzazione e alla diffusione della lingua italiana in Italia e all'estero e collabora con le istituzioni pubbliche e private che hanno analoghe finalità.
      2. Il CSLI:

          a) promuove studi scientifici sulla lingua italiana con lo scopo di fornire agli insegnanti e agli operatori culturali gli strumenti necessari per la valorizzazione del patrimonio linguistico nazionale;

          b) promuove la conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali della lingua italiana;

          c) promuove l'uso corretto della lingua italiana e della sua pronunzia nelle scuole, nei mezzi di comunicazione, nel commercio e nella pubblicità;

          d) promuove l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole e nelle università;

          e) promuove l'arricchimento della lingua allo scopo primario di mettere a disposizione dei parlanti termini idonei a

esprimere tutte le nozioni del mondo contemporaneo, favorendo la presenza dell'italiano nelle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

          f) indica forme di espressione linguistica semplici, efficaci e immediatamente comprensibili, da usare nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, formulando proposte operative per rendere più agevole e rapida la comunicazione con i cittadini anche attraverso gli strumenti informatici;

          g) promuove l'insegnamento della lingua italiana all'estero d'intesa con la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come modificato dall'articolo 3 della presente legge;

          h) redige una relazione triennale sullo stato della lingua italiana.

      3. Nell'ambito delle competenze indicate nei commi 1 e 2, il CSLI formula proposte al Governo, indica le modalità di intervento e, previa istruttoria svolta dal competente comitato tecnico-scientifico di cui al comma 5, esprime parere sulle questioni concernenti l'impiego della lingua italiana.
      4. Per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, il CSLI si avvale dei comitati scientifici permanenti indicati al comma 5 o di comitati scientifici istituiti per singoli progetti.
      5. I comitati scientifici permanenti del CSLI sono i seguenti:

          a) Comitato per lo studio sulla lingua italiana;

          b) Comitato di orientamento per le scuole e le università;

          c) Comitato di orientamento per il commercio e la pubblicità;

          d) Comitato di orientamento per i mezzi di informazione;

          e) Comitato per lo studio dei neologismi;

          f) Comitato per la semplificazione del linguaggio amministrativo;

          g) Comitato per la diffusione della lingua italiana all'estero.

Art. 3.
(Modifiche alla legge 22 dicembre 1990, n. 401).

      1. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, comma 1, lettera e), le parole: «sentita la Commissione di cui all'articolo 4, alla quale» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Consiglio superiore della lingua italiana e la Commissione di cui all'articolo 4, ai quali»;

          b) all'articolo 4, comma 2, lettera a), dopo la parola: «propone» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Consiglio superiore della lingua italiana,».

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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