Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1034 |
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Consiglio superiore della lingua italiana (CSLI).
2. Sono membri del CSLI:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
b) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) il Ministro per i beni e le attività culturali;
d) il Ministro degli affari esteri;
e) il Ministro dello sviluppo economico;
f) il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
g) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) il coordinatore tecnico-scientifico, nominato ai sensi del comma 5;
i) i presidenti dei comitati scientifici permanenti di cui all'articolo 2, comma 5.
3. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 2 possono essere rappresentati da propri delegati.
4. Il vice presidente del CSLI è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i membri del Parlamento.
5. Il vice presidente del CSLI propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina del coordinatore tecnico-scientifico, dei presidenti e dei membri dei comitati scientifici di cui all'articolo 2, commi 4 e 5.
1. Il CSLI sovrintende, nell'ambito degli orientamenti generali definiti dal Governo, alla tutela, alla valorizzazione e alla diffusione della lingua italiana in Italia e all'estero e collabora con le istituzioni pubbliche e private che hanno analoghe finalità.
2. Il CSLI:
a) promuove studi scientifici sulla lingua italiana con lo scopo di fornire agli insegnanti e agli operatori culturali gli strumenti necessari per la valorizzazione del patrimonio linguistico nazionale;
b) promuove la conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali della lingua italiana;
c) promuove l'uso corretto della lingua italiana e della sua pronunzia nelle scuole, nei mezzi di comunicazione, nel commercio e nella pubblicità;
d) promuove l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole e nelle università;
e) promuove l'arricchimento della lingua allo scopo primario di mettere a disposizione dei parlanti termini idonei a
esprimere tutte le nozioni del mondo contemporaneo, favorendo la presenza dell'italiano nelle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;f) indica forme di espressione linguistica semplici, efficaci e immediatamente comprensibili, da usare nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, formulando proposte operative per rendere più agevole e rapida la comunicazione con i cittadini anche attraverso gli strumenti informatici;
g) promuove l'insegnamento della lingua italiana all'estero d'intesa con la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come modificato dall'articolo 3 della presente legge;
h) redige una relazione triennale sullo stato della lingua italiana.
3. Nell'ambito delle competenze indicate nei commi 1 e 2, il CSLI formula proposte al Governo, indica le modalità di intervento e, previa istruttoria svolta dal competente comitato tecnico-scientifico di cui al comma 5, esprime parere sulle questioni concernenti l'impiego della lingua italiana.
4. Per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, il CSLI si avvale dei comitati scientifici permanenti indicati al comma 5 o di comitati scientifici istituiti per singoli progetti.
5. I comitati scientifici permanenti del CSLI sono i seguenti:
a) Comitato per lo studio sulla lingua italiana;
b) Comitato di orientamento per le scuole e le università;
c) Comitato di orientamento per il commercio e la pubblicità;
d) Comitato di orientamento per i mezzi di informazione;
e) Comitato per lo studio dei neologismi;
f) Comitato per la semplificazione del linguaggio amministrativo;
g) Comitato per la diffusione della lingua italiana all'estero.
1. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera e), le parole: «sentita la Commissione di cui all'articolo 4, alla quale» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Consiglio superiore della lingua italiana e la Commissione di cui all'articolo 4, ai quali»;
b) all'articolo 4, comma 2, lettera a), dopo la parola: «propone» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Consiglio superiore della lingua italiana,».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.