Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1235 |
1. All'articolo 303 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) della lettera a) del comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
b) al numero 2) della lettera a) del comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
c) al numero 3) della lettera a) del comma 1, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
d) al numero 1) della lettera b) del comma 1), le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
e) al numero 2) della lettera b) del comma 1), le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
f) al numero 3) della lettera b) del comma 1, le parole: «un anno e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»;
g) il numero 3-bis) della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente:
«3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente comma sono aumentati fino a tre mesi»;
h) al numero 1) della lettera b-bis) del comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
i) al numero 2) della lettera b-bis) del comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
l) al numero 3) della lettera b-bis) del comma 1, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentacinque giorni»;
m) al numero 1) della lettera c) del comma 1, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentacinque giorni»;
n) al numero 2) della lettera c) del comma 1, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
o) al numero 3) della lettera c) del comma 1, le parole: «un anno e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»;
p) alla lettera a) del comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
q) alla lettera b) del comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
r) alla lettera c) del comma 4, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Al condannato a pena detentiva è concessa ai fini del suo più efficace reinserimento nella società una detrazione di sessanta giorni per ciascun semestre di pena scontata. A tale fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e di detenzione domiciliare».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«2-bis. La concessione del beneficio può essere rifiutata per il singolo semestre di pena scontata nel caso in cui risulta, da