Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1520


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ARTINI, ALBERTI, BASILIO, PAOLO BERNINI, CORDA, FRUSONE, RIZZO
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di visite dei parlamentari nelle strutture militari
Presentata l'8 agosto 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La legge n. 206 del 1998, successivamente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 948), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e contestualmente confluita nel medesimo codice agli articoli 301 e seguenti, prevede per i parlamentari della Repubblica la possibilità di effettuare, senza autorizzazione, visite di controllo ai siti militari o di interesse nazionale e contempla la necessità di avvertire preventivamente, entro ventiquattro ore, la struttura militare al fine di preparare la visita da parte dei parlamentari richiedenti.
      In caso di richiesta di accesso non preannunciata, la normativa prevede unicamente la possibilità da parte del parlamentare di svolgere un colloquio con l'ufficiale posto a comando della struttura, senza procedere alla visita della stessa struttura.
      Per quanto riguarda, invece, le aree riservate, la normativa subordina tale facoltà del parlamentare a una specifica autorizzazione del Ministero della difesa (articolo 301, comma 2, secondo periodo).
      La normativa richiamata, a parere dei presentatori di questa proposta di legge, limita molto la possibilità del parlamentare di poter agire repentinamente in caso di avvisi da parte del personale in merito a infrazioni o a situazioni illegali. Per tale motivo le modifiche previste dai primi due articoli della proposta di legge si propongono di novellare la normativa vigente al fine di renderla maggiormente compatibile con le esigenze sottese alle visite dei parlamentari presso le strutture militari, con particolare riferimento a quelle che riguardano le aree riservate.
      Conseguentemente, la presente proposta di legge prevede che il Governo provveda alla modifica del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, stabilendo una procedura semplificata per la richiesta di visita alle aree riservate, così da incrementare la capacità di controllo dei parlamentari.
      La proposta di legge interviene, poi, sull'articolo 302 del richiamato codice dell'ordinamento militare che contempla le visite a strutture militari straniere e plurinazionali nel territorio italiano.
      Al riguardo, tale disposizione subordina la visita a una specifica autorizzazione del Ministero della difesa, che si pronuncia entro venti giorni dal momento della richiesta, dopo aver sentito il Ministro degli affari esteri, e che rinvia ad apposite convenzioni tra le parti interessate le modalità di svolgimento delle visite.
      Tale normativa appare anch'essa eccessivamente restrittiva ai fini di un corretto svolgimento del mandato parlamentare, anche perché da un punto di vista legislativo non sono enunciati i casi in presenza dei quali tale autorizzazione può essere negata attribuendo un eccessivo potere discrezionale in capo agli organi chiamati a decidere in merito alla richiesta.
      A questo proposito appare opportuno ricordare che – come più volte chiarito anche dalla dottrina – il territorio in cui si trova la struttura militare, si tratti di basi americane o di basi NATO, è territorio italiano. Quindi l'istituzione della struttura militare non implica alcuna cessione di sovranità territoriale. Lo Stato estero può essere presente nel territorio italiano nei limiti dell'autorizzazione concessa e la struttura militare non è da considerare extraterritoriale, come se fosse una sede diplomatica.
      Per sottolineare la sovranità italiana e la non extraterritorialità della struttura militare un comandante italiano è sempre presente all'interno della base sebbene i poteri di polizia all'interno della struttura siano esercitati da elementi della forza straniera che vi soggiorna. La concessione a erigere nuovi edifici è data dallo Stato territoriale, ma anche in questo caso lo Stato straniero non acquista la proprietà del nuovo edificio e la realizzazione di nuove opere deve avvenire sotto la supervisione di una commissione congiunta.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di accesso di parlamentari a strutture militari).

      1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 301:

              1) il secondo periodo del comma 2 è soppresso;

              2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui le visite dei parlamentari hanno ad oggetto aree riservate»;

          b) all'articolo 305, comma 1, le parole: «senza procedere alla visita della struttura» sono sostituite dalle seguenti: «consentendo in ogni caso, su richiesta del parlamentare, la visita della struttura o dell'installazione militare. Con riferimento alle aree riservate, si applica l'articolo 301, comma 2-bis».

Art. 2.
(Adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di accesso di parlamentari a strutture militari).

      1. Con regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, sono apportate al libro secondo, titolo IV, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modifiche necessarie per adeguarlo alla presente legge. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.
Art. 3.
(Revisione della disciplina riguardante le visite dei parlamentari presso strutture militari straniere e plurinazionali).

      1. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto ad avviare ogni iniziativa di propria competenza al fine di modificare gli accordi tecnici stipulati tra l'Italia e le parti interessate di cui all'articolo 302 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di prevedere che, salvo preavviso, i parlamentari possono accedere, senza restrizioni, a tutte le installazioni concesse in uso dallo Stato italiano a Forze armate straniere, comprese quelle concesse in uso esclusivo alle Forze armate del Paese ospitato e quelle considerate riservate ai fini del segreto di Stato.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo riferisce ai competenti organi parlamentari in merito alle iniziative intraprese ai sensi del comma 1.

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