Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1520 |
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 301:
1) il secondo periodo del comma 2 è soppresso;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui le visite dei parlamentari hanno ad oggetto aree riservate»;
b) all'articolo 305, comma 1, le parole: «senza procedere alla visita della struttura» sono sostituite dalle seguenti: «consentendo in ogni caso, su richiesta del parlamentare, la visita della struttura o dell'installazione militare. Con riferimento alle aree riservate, si applica l'articolo 301, comma 2-bis».
1. Con regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, sono apportate al libro secondo, titolo IV, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modifiche necessarie per adeguarlo alla presente legge. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato. 1. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto ad avviare ogni iniziativa di propria competenza al fine di modificare gli accordi tecnici stipulati tra l'Italia e le parti interessate di cui all'articolo 302 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di prevedere che, salvo preavviso, i parlamentari possono accedere, senza restrizioni, a tutte le installazioni concesse in uso dallo Stato italiano a Forze armate straniere, comprese quelle concesse in uso esclusivo alle Forze armate del Paese ospitato e quelle considerate riservate ai fini del segreto di Stato.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo riferisce ai competenti organi parlamentari in merito alle iniziative intraprese ai sensi del comma 1.