Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1364 |
1. Il comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale è abrogato.
1. Il comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale continua ad applicarsi, in via transitoria, a tutti i provvedimenti per i quali può essere proposto appello e in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già iniziato a decorrere i termini per proporre l'appello principale o l'appello incidentale. Il medesimo comma continua ad applicarsi, altresì, a tutti i provvedimenti giurisdizionali in relazione ai quali, alla medesima data di entrata in vigore, è già stato depositato un atto di appello.