Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1807 |
1. All'articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «concreto pericolo» sono sostituite dalle seguenti: «attuale pericolo, concretamente dimostrato,»;
b) al comma 1, lettera c):
1) le parole «il concreto pericolo» sono sostituite dalle seguenti: «attuale pericolo, concretamente dimostrato»;
2) le parole da: «. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti» fino alla fine sono soppresse.
2. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale ovvero a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine agli altri delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), può essere disposta la custodia cautelare in carcere soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e soltanto se trattasi di delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. La custodia cautelare in carcere è in ogni caso applicabile ove il giudice non possa concedere gli arresti domiciliari per l'assenza di un'idonea privata dimora o per la ragione indicata nell'articolo 284, comma 5-bis»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fuori dei casi di cui al comma 3, e comunque quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha oltrepassato l'età di settanta anni, non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza».
3. Al comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 275, comma 4».