Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1452 |
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «in ragione proporzionale» sono inserite le seguenti: «e di un voto per indicare una preferenza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di preferenza senza indicazione della lista o di preferenza attribuita a un candidato non appartenente alla lista contrassegnata, il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato stesso»;
b) all'articolo 31, comma 2, primo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, con uno spazio per l'attribuzione del voto di preferenza e, in caso di doppia preferenza di genere, con due spazi»;
c) all'articolo 77, comma 1, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;
d) all'articolo 84, comma 1, le parole: «i candidati compresi nell'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno attenuto il maggior numero di preferenze».
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 11, comma 1, lettera c), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con lo spazio per l'indicazione della doppia preferenza di genere»;
b) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante l'indicazione di una preferenza, espressa scrivendo il nome del candidato appartenente alla lista stessa. Nel caso di indicazione di una preferenza senza indicazione della lista o di preferenza attribuita a un candidato non appartenente alla lista contrassegnata, il voto è comunque assegnato alla lista alla quale appartiene il candidato indicato»;
c) all'articolo 17, comma 7, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il più anziano di età».