Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge | Allegato 1 |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1657 |
1) ridare ai cittadini la libertà di scegliere i propri rappresentanti;
2) rendere più stretto e immediato il rapporto tra eletti, forze politiche ed elettori;
3) attribuire ai cittadini il potere di indirizzare le scelte politiche fondamentali attraverso un Parlamento rafforzato, capace di rappresentare le istanze che muovono dagli stessi cittadini e di costituire un solido ponte tra la società e le istituzioni;
4) assicurare una genuina governabilità del Paese attraverso un'elevata selettività del sistema elettorale, disincentivando la frantumazione delle forze politiche, la loro disomogeneità interna e la creazione di coalizioni fittizie a meri fini elettorali.
In quest'ottica, i risultati migliori sembrano potersi produrre con un sistema proporzionale fortemente corretto che combina alcune caratteristiche del modello spagnolo con altre del modello svizzero. La formula proporzionale di attribuzione dei seggi viene preferita perché garantisce maggiormente la rappresentatività del Parlamento. Il sistema proporzionale non è però puro, ma è fortemente corretto allo scopo di raggiungere una genuina governabilità del Paese. Si opta, inoltre, per un sistema di preferenze ispirato al modello svizzero che garantisce agli elettori la massima libertà nella scelta degli eletti e minimizza i risvolti negativi dei tradizionali sistemi di preferenza
(clientelismo, corruzione, influenza delle lobbies, alti costi delle campagne elettorali e divisività intrapartitica).a) l'elettore deve scegliere una lista;
b) l'elettore può anche cancellare un certo numero di candidati, corrispondente alla metà dei seggi disponibili in una circoscrizione o ripartizione calcolata per difetto, inseriti nella lista che ha scelto;
c) per ogni candidato cancellato l'elettore può esprimere una preferenza aggiuntiva a favore di un candidato della lista scelta o anche una preferenza per un candidato di un'altra lista.
Queste sono le conseguenze delle diverse opzioni di voto sui conteggi elettorali:
a) se l'elettore vota solo la lista, la cifra elettorale di quella lista si incrementa di tanti voti quanti sono i seggi attribuiti alla circoscrizione (o ripartizione, in proposito si veda infra) e quella personale di ciascun candidato nella lista di un'unità;
b) se l'elettore effettua alcune cancellazioni, per ogni candidato cancellato la cifra elettorale della lista diminuisce di un'unità;
c) se l'elettore esprime ulteriori preferenze, possibili nel limite delle cancellazioni che ha effettuato, per ogni preferenza aggiuntiva, la cifra elettorale personale del candidato scelto e quella della lista cui questo appartiene si incrementano di un'unità.
La chiave del sistema proposto è quella di consentire all'elettore di cancellare i candidati sgraditi che la forza politica che vota ha inserito nella lista. Quando l'elettore cancella uno o più candidati dalla lista scelta ha la possibilità di esprimere altre preferenze a favore dei candidati di quella stessa lista, nel limite del numero delle cancellature effettuate: in questo caso egli gradua le preferenze all'interno della lista scelta cancellando i candidati che non gradisce e attribuendo una preferenza aggiuntiva ai candidati che preferisce. In questo modo assegna il suo intero voto alla forza politica scelta, ma seleziona al suo interno i candidati, scartandone alcuni (ai quali vanno zero preferenze), lasciando inalterata la posizione di altri (ai quali va automaticamente una preferenza) e premiandone altri ancora (ai quali vanno due preferenze). Come in Svizzera, si consegna all'elettore il potere di votare anche il candidato (anche più di uno) di un'altra lista. In questo caso, «una porzione» del suo voto viene utilizzata anche per l'altra lista. Così come previsto in Svizzera, si evita che l'elettore di una lista si ingerisca nella scelta dei candidati di un'altra lista
senza contropartita, perché quando egli vota un candidato in una lista diversa dalla sua sottrae una frazione di voto a questa e lo attribuisce all'altra, con ciò contribuendo ad aumentare le possibilità di quella lista di conquistare un maggior numero di seggi. L'elettore può spartire, dunque, il proprio voto tra più liste. Il sistema elettorale ha l'ulteriore beneficio di responsabilizzare l'elettore. Ad esso è data una libertà di scelta che non ha mai avuto. Il nuovo sistema, dunque, da un lato spinge l'elettore a esercitare una scelta consapevole ma, dall'altro, richiede anche la sua responsabilizzazione. Le elezioni diventano così un momento fondamentale di selezione delle idee e dei portavoce dei cittadini in Parlamento, scelti in modo che il legame con l'elettore sia più stretto e che questi possa premiare o punire i comportamenti dei propri rappresentanti che non siano conformi alle sue aspettative. L'adozione di tale sistema di preferenze produce poi un ulteriore beneficio. Il tradizionale sistema di attribuzione della preferenza ha effetti «divisivi», perché incentiva la distinzione, piuttosto che la collaborazione dentro una lista. Con il sistema proposto, invece, il sistema premia la compattezza intrapartitica evitando un altro dei difetti delle preferenze tradizionali, giacché comportamenti eccentrici di alcuni candidati possono condurre ad attrarre preferenze ma allo stesso tempo inducono anche preferenze negative.1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto».
1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province.
2. Ai fini del presente testo unico le province di Torino, Milano, Roma e Napoli sono definite circoscrizioni metropolitane e sono suddivise al loro interno nelle ripartizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico».
1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni provinciali e alle ripartizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Al fine di cui al comma 1, il numero dei residenti nell'intero territorio nazionale è diviso per 618, trascurando la parte frazionaria. Tale risultato rappresenta il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna circoscrizione, il numero dei residenti nella circoscrizione è diviso per il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Il divisore intero ottenuto da tale divisione rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.
3. Se, terminate le operazioni di cui al comma 2, vi siano circoscrizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre circoscrizioni avviene sulla base del comma 2, ma il quoziente elettorale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali circoscrizioni per il risultato della sottrazione a 618 dei seggi assegnati d'ufficio.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede, altresì, alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni in cui sono suddivise le circoscrizioni metropolitane.
1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è abrogato.
1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Ai fini del comma 1, s'intende capoluogo della circoscrizione il comune più popoloso della circoscrizione che è sede di corte d'appello o, in mancanza, di tribunale. Qualora anche questo manchi, capoluogo della circoscrizione è il comune capoluogo della regione nella quale la circoscrizione è inserita».
1. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
1. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste avviene a livello circoscrizionale, ad eccezione delle circoscrizioni metropolitane, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.
2. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine. La lista deve essere formata complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, comunque, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.
3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 400 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata.
4. Le sottoscrizioni non possono essere più di 500 rispetto al numero minimo previsto dal comma 3.
5. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.
6. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
8. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare».
1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. – 1. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».
1. Il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione o, per le circoscrizioni metropolitane, per ciascuna ripartizione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale capoluogo della circoscrizione o della ripartizione, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo citato, la cancelleria della corte d'appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20».
2. Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«La dichiarazione di cui al secondo comma deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione o, per le
1. Dopo il primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Nel termine di cui al primo comma, ogni Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale l'elenco delle liste che hanno superato positivamente i controlli di cui all'articolo 22».
2. Dopo il sesto comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«6-bis. Nel termine di cui al settimo comma, l'Ufficio centrale nazionale individua i contrassegni che contraddistinguono liste regolarmente presentate in un numero di circoscrizioni in cui si assegnano complessivamente un numero di seggi superiore a quello assegnato alla circoscrizione maggiore ed esclude tutte le liste contraddistinte da altri contrassegni, fatta eccezione per quelle rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute presentate nelle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche».
1. Il numero 2) dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle
1. Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione o, per le circoscrizioni metropolitane, della ripartizione, i delegati di cui all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio elettorale di ciascuna sezione e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sanno leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio ovvero la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della
votazione».
1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello riportato nelle tabelle
A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione o nella ripartizione secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. 1. Il secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
Espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla lista scelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione o, nei casi di circoscrizione metropolitana, alla ripartizione in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “-” colorato in rosso che compare nel riquadro contenete il nome del candidato che l'elettore intende escludere.
Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non ha escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “ ” colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intende preferire.
Sono vietati segni o indicazioni diversi da quelli previsti dal presente articolo.
Delle modalità di espressione del voto previste dal presente articolo, il presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare nella circoscrizione o ripartizione.
Espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».
1. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 59. – 1. Quando l'elettore ha scelto una lista ai sensi del terzo comma dell'articolo 58, alla lista scelta sono assegnati tanti voti quanti sono i seggi attribuiti alla circoscrizione o, nel caso di circoscrizioni metropolitane, alla ripartizione e a ogni candidato della lista è attribuito un voto di preferenza.
2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale di lista.
3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale.
4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato escluso nonché la cifra individuale di quest'ultimo sono decurtate di un'unità.
5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato preferito nonché la cifra elettorale individuale di quest'ultimo sono incrementate di un'unità.
6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara e univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.
7. Tutte le esclusioni espresse al di fuori della lista scelta sono nulle.
8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.
9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.
10. La nullità delle esclusioni e delle preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che viene computato ai sensi del comma 1.
1. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto stabilito dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista scelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto stabilito dal citato articolo 59, le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.
2. Per ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste e ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti
1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2) decide, in via provvisoria, se assegnare o non assegnare i voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista, di esclusione e di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti di lista, di esclusione e di preferenza contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76».
1. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, per ciascuna ripartizione:
a) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;
b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali ripartizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla ripartizione e trascura la parte frazionaria;
c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali corrette conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;
d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;
e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale ripartizionale corretta di ciascuna lista.
2. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle altre circoscrizioni:
a) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
b) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione e trascura la parte frazionaria;
c) determina le cifre elettorali individuali circoscrizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
d) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale corretta di ciascuna lista».
1. Dopo l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come da ultimo sostituito dal presente capo, è inserito il seguente:
«Art. 77-bis. – 1. L'Ufficio elettorale nazionale, ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 77 da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali corrette delle liste aventi il medesimo contrassegno. Al fine del compimento di tale operazione, per le circoscrizioni metropolitane si considerano le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; per le altre circoscrizioni si considerano le cifre elettorali circoscrizionali di lista corrette;
b) al fine di individuare le liste che partecipano alla distribuzione dei seggi in sede circoscrizionale, oltre a quelle rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute presentate nelle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, individua le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi; a tal fine il totale dei voti validi espressi è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ogni lista;
c) comunica agli Uffici elettorali circoscrizionali l'elenco delle liste ammesse alla ripartizione circoscrizionale dei seggi».
1. Dopo l'articolo 77-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, introdotto dal presente capo, è inserito il seguente:a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello circoscrizionale ai sensi del comma 1;
b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);
c) divide il risultato della somma di cui alla lettera b) per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 3;
d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera c) e calcola i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 3, assegna i seggi residui alle liste di
cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).
3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale circoscrizionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della circoscrizione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella fra queste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:
a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie a hanno resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa ha riportato il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie
hanno resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa ha riportato il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi nelle altre ripartizioni nelle quali ha i maggiori indici elettorali di attribuzione, dando la precedenza alle ripartizioni dove non ha ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;
d) per ciascuna ripartizione proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
6. Nelle circoscrizioni non metropolitane, terminate le operazioni di cui al
1. Dopo l'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 80-bis. – 1. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture – Uffici territoriali del Governo che la portano a conoscenza del pubblico».
1. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è abrogato.
1. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – 1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede come segue:
a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre
ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 77-ter, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 77-ter, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 del citato articolo 77-ter, dando la precedenza alle ripartizioni ove non ha ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2 del medesimo articolo 77-ter.
2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una circoscrizione, l'Ufficio elettorale circoscrizionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui all'articolo 77-ter, comma 1.
3. Nel caso di cui al comma 2, qualora si tratti di una circoscrizione metropolitana, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.
4. Al termine delle operazioni di cui al presente articolo, gli Uffici elettorali circoscrizionali provvedono alle relative proclamazioni».
1. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è abrogato.
1. Il comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:2. I commi 2 e 3 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono abrogati.
1. Gli articoli 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazione, sono abrogati.
1. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle A, A-bis, A-ter e A-quater di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito
denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono sostituiti dai seguenti: 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«2. La presentazione delle liste avviene a livello regionale, ad eccezione delle regioni suddivise in ripartizioni, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.
2-bis. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine. La lista deve essere formata complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, alla regione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, però, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.
2-ter. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.
3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 600 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla regione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 al numero minimo previsto dal precedente periodo. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico
o consolare».
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è abrogato.
1. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 11. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal sorteggio;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture – uffici territoriali del Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e B-bis allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella ripartizione o nella regione ai sensi degli articoli 8 e 9.
3. L'ordine delle liste e dei rispettivi contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni del comma 1, lettera a). Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto di cui alla tabella B-ter allegata al presente testo unico. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nella circoscrizione o nella ripartizione. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare nella ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, nella regione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito, i
riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate, non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un “ ” in colore verde e un “-” in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nella ripartizione o nella regione della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista.
4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
5. La scheda elettorale nella regione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.
6. La scheda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della ripartizione o, per le regioni non suddivise in ripartizioni, della regione.
4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della ripartizione o, per le regioni non suddivise in ripartizioni, della regione».
1. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 14 – 1. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
2. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
3. Espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista scelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, alla regione in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “-” colorato in rosso che
1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 16 – 1. L'Ufficio elettorale regionale delle regioni suddivise in ripartizioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascuna ripartizione:
a) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;
b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali ripartizionali di lista per
il numero di seggi assegnati alla ripartizione e trascura la parte frazionaria;c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali corrette conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;
d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione.
2. L'Ufficio elettorale regionale delle altre regioni:
a) determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali regionali;
b) determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della regione».
1. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 16, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 2, 3, 4, 5... fino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire accresciuto di una unità. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti
a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;
b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);
c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 1, trascurando la parte frazionaria;
d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera c) e calcola i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 1, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).
3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie hanno resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa ha riportato il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie hanno resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione.
Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa ha riportato il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi nelle altre ripartizioni nelle quali ha i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni dove non ha ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;d) per ciascuna ripartizione proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
6. Nelle regioni non suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».
1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, è abrogato.
1. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 19 – 1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale regionale procede come segue:
a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;
b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 17, dando la precedenza alle ripartizioni dove non ha ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 17.
2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una regione, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui all'articolo 17, comma 1.
3. Nel caso di cui al comma 2, qualora si tratti di una regione suddivisa in ripartizioni, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che ha esaurito i candidati presentati in una ripartizione.
4. Al termine delle operazioni di cui al presente articolo, gli uffici elettorali regionali provvedono alle relative proclamazioni».
1. Al titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo modificato dal presente capo, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 19-bis. – 1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una regione o di una ripartizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».
1. Il titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è abrogato.
1. Le tabelle A e B, allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle A, B, B-bis e B-ter di cui all'allegato 2, annesso alla presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO 1
(Articolo 27)
«Tabella A
Torino 1 (comune di Torino)
Torino 2-A (comuni di Caluso, Candia Canavese, Ciconio, Agliè, Barone Canavese, Villareggia, Vische, Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone, San Giorgio Canavese, Alpignano, Venaria Reale, Pianezza, Caravino, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Settimo Rottaro, Bairo, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Vialfrè, Scarmagno, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Strambino, Romano Canavese, Salassa, San Martino Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Maglione, Cossano Canavese, San Giusto Canavese, Orio Canavese, Ozegna, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Cuceglio, Foglizzo, Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Pavarolo, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, San Mauro Torinese, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Brozolo, Brusasco, Sciolze, Verrua Savoia, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Rivalba, Lauriano, Monteu da Po, Gassino Torinese, Caselle Torinese, Robassomero, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Nole, Ciriè, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Alice Superiore, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Sparone, Strambinello, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Ronco Canavese, Rueglio, San Colombano Belmonte, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Ribordone, Lessolo, Locana, Loranzè, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Courgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Carema, Andrate, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone, Tavagnasco, Salerano Canavese, Samone, Quassolo, Quincinetto, Montalto Dora, Nomaglio, Fiorano Canavese, Ivrea, Cafasse, Cantoira, Caselette, Ceres, Chialamberto, Ala di Stura, Balangero, Balme, Villanova Canavese, Viù, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, San Gillio, Pessinetto, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Barbania, Bosconero, Busano, Vauda Canavese, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Ponso, Oglianico, Pertusio, Levone, Lombardore, Lusigliè, Favria, Feletto, Front, Settimo Torinese, Mappano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Volpiano, Leini)
Torino 2-B (comuni di Buttigliera Alta, Caprie, Chiusa di San Michele, Almese, Avigliana, Villarbasse, Villar Dora, Sant'Ambrogio di Torino, Vaie, Rosta, Rubiana, Reano, Sangano, Collegno, Rivoli, Carignano, Carmagnola, Cercenasco, Vigone, Villastellone, Virle Piemonte, Osasio, Pancalieri, Pralormo, Lombriasco, Cantalupa, Trana, Valgioie, Roletto, Piossasco, Coazze,
Cumiana, Frossasco, Giaveno, Rivalta di Torino, Grugliasco, Moncalieri, La Loggia, Nichelino, Beinasco, Bruino, Orbassano, Campiglione Fenile, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Villar Pellice, Villar Perosa, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Usseaux, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Massello, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Cavour, Buriasco, Villafranca Piemonte, Osasco, Pinerolo, Macello, Garzigliana, Cambiano, Santena, Trofarello, Riva presso Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Isolabella, Bussoleno, Mattie, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Condove, Villar Focchiardo, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Susa, Meana di Susa, Venaus, Mompantero, Novalesa, Moncenisio, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Oulx, Sestriere, Salbertrand, Candiolo, Castagnole Piemonte, Airasca, Vinovo, Volvera, Scalenghe, Piobesi Torinese, Piscina, None)Roma 3 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo)
Napoli 1 (comune di Napoli)
Napoli 2-A (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli)
Napoli 2-B (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri)
N.B. Le circoscrizioni del comune di Milano sono individuate ai sensi del regolamento del decentramento territoriale approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 13 marzo 1997 con deliberazione n. 26/97 - entrato in vigore il 24 aprile 1997, aggiornato con i contenuti della delibera del Consiglio comunale n. 54/2011 PG n. 477168/2011 avente ad oggetto: «Istituzione presso ogni Consiglio di zona della commissione decentramento e conseguente introduzione dell'articolo 19-bis del regolamento del decentramento territoriale».
I municipi del comune di Roma sono individuati sulla base del verbale delle deliberazioni dell'assemblea capitolina protocollo RC n. 20071/12, seduta pubblica 11 marzo 2013.
ALLEGATO 2
(Articolo 39)
«Tabella A
Milano 1 (comuni di Milano, Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo)
Milano 2 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro)
Milano 3 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate)
Roma 1 (municipi del comune di Roma: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV)
Roma 2 (municipio del comune di Roma X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno)
Roma 3 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo)
Napoli 1 (comune di Napoli)
Napoli 2 (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri)
N.B. Le circoscrizioni del comune di Milano sono individuate ai sensi del regolamento del decentramento territoriale approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 13 marzo 1997 con deliberazione n. 26/97 - entrato in vigore il 24 aprile 1997, aggiornato con i contenuti della delibera del Consiglio comunale n. 54/2011 PG n. 477168/2011 avente ad oggetto: «Istituzione presso ogni Consiglio di zona della commissione decentramento e conseguente introduzione dell'articolo 19-bis del regolamento del decentramento territoriale».
I municipi del comune di Roma sono individuati sulla base del verbale delle deliberazioni dell'assemblea capitolina protocollo RC n. 20071/12, seduta pubblica 11 marzo 2013.