Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1785 |
a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi;
b) dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi, nonché di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;
c) del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività».
Purtroppo l'acuirsi della crisi economica di questi ultimi cinque anni, le modifiche sul regime pensionistico introdotte, in particolare dai decreti-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 122 del 2010, e n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, hanno per la prima volta prodotto il dramma dei cosiddetti «esodati» a causa della mancanza di gradualità, hanno scardinato alcuni istituti fondamentali del nostro sistema pensionistico, come ad esempio quello della ricongiunzione dei contributi o della costituzione della posizione contributiva presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in mancanza del diritto alla pensione in un altro fondo e, fatto ancora più grave, hanno innescato uno scontro generazionale fra lavoratori giovani e anziani nonché provocato un forte atteggiamento di rivalsa nei confronti di coloro che hanno fruito del
trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo. Vale la pena di ricordare che il calcolo retributivo esiste dal 1969 e che la legge n. 335 del 1995 ha creato una barriera tra chi aveva già maturato 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e chi aveva iniziato a lavorare dopo il 1 gennaio 1996, creando una situazione di transizione con un calcolo misto retributivo e contributivo per chi non era compreso in tali ipotesi. Va anche precisato che quasi tutte le pensioni vigenti oggi sono calcolate con il sistema retributivo perché chi è andato in pensione con 40 anni di contributi o a 65 anni di età aveva 18 anni al 31 dicembre 1995 e quindi anche il calcolo misto riguarda una minoranza degli attuali pensionati.
Si deve inoltre intervenire sulle cosiddette «pensioni d'oro», individuando, però, esattamente la fascia da prendere in considerazione e la platea dei beneficiari, anche perché il problema reale in Italia sono le pensioni troppo basse con le quali la gente non riesce a vivere. Si è cercato di intervenire con un contributo di solidarietà, ma esso ha acuito lo scontro generazionale in atto, che bisogna invece evitare, avvalorando la falsa tesi che tutte le pensioni calcolate con il sistema retributivo sono un costo generale per la collettività.
1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale nonché di attuare misure di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni, a partire dal 1 gennaio 2014 e per un periodo di cinque anni, è istituito un contributo progressivo di solidarietà a carico dei redditi da pensione.
2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è calcolato in relazione al loro rapporto con il trattamento minimo (TM) applicando le seguenti percentuali:
a) 0,50 per cento per gli importi da 8 fino a 10 volte il TM;
b) 0,75 per cento per gli importi superiori a 10 fino a 12 volte il TM;
c) 1 per cento per gli importi superiori a 12 fino a 14 volte il TM;
d) 1,25 per cento per gli importi superiori a 14 fino a 16 volte il TM;
e) 1,50 per cento per gli importi superiori a 16 fino a 18 volte il TM;
f) 2 per cento per gli importi superiori a 18 fino a 20 volte il TM;
g) 3 per cento per gli importi superiori a 20 fino a 25 volte il TM;
h) 4 per cento per gli importi superiori a 25 fino a 30 volte il TM;
i) 5 per cento per gli importi superiori a 30 fino a 35 volte il TM;
l) 6 per cento per gli importi superiori a 35 fino a 40 volte il TM;
m) 7 per cento per gli importi superiori a 40 fino a 45 volte il TM;
n) 8 per cento per gli importi superiori a 45 fino a 50 volte il TM;
o) 9 per cento per gli importi superiori a 50 fino a 55 volte il TM;
p) 10 per cento per gli importi superiori a 55 fino a 60 volte il TM;
q) 12 per cento per gli importi superiori a 60 fino a 70 volte il TM;
r) 14 per cento per gli importi superiori a 70 fino a 80 volte il TM;
s) 15 per cento per gli importi oltre 80 volte il TM.
3. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni.
1. Ferma restando la vigente disciplina sulla perequazione delle pensioni, tenuto conto della necessità di individuare meccanismi idonei a recuperare e a garantire il potere d'acquisto reale delle pensioni di importo medio o basso nonché una più equa distribuzione della ricchezza, in via sperimentale, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di rivalutazione definita annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è stabilita in relazione al rapporto del reddito da pensione con il TM, applicando le seguenti percentuali:
a) è maggiorata:
1) del 30 per cento per gli importi fino a 2 volte il TM;
2) del 20 per cento per gli importi superiori a 2 volte fino a 4 volte il TM;
b) è diminuita:
1) del 10 per cento per gli importi superiori a 4 fino a 6 volte il TM;
2) del 20 per cento per gli importi superiori a 6 fino a 8 volte il TM;
3) del 50 per cento per gli importi superiori a 8 fino a 10 volte il TM;
4) del 70 per cento per gli importi superiori a 10 fino a 20 volte il TM;
5) dell'80 per cento per gli importi superiori a 20 fino a 30 volte il TM;
6) del 90 per cento per gli importi oltre 30 volte il TM.
2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo non può comunque essere superiore a quello previsto a carico del bilancio dello Stato a seguito dell'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per:
a) l'istituzione e la relativa disciplina dei fondi comuni per l'equità previdenziale di cui all'articolo 1, comma 3;
b) individuare misure idonee e meccanismi di tutela delle pensioni di importo più basso nonché meccanismi di solidarietà e di garanzia per tutti i percorsi lavorativi al fine di assicurare il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;
c) modificare la disciplina vigente sull'aspettativa di vita tenendo conto del rapporto tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività;
d) assicurare il monitoraggio costante dei risparmi conseguenti all'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al fine di valutare l'opportunità di una loro attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per garantire un miglioramento dei coefficienti di calcolo per le pensioni liquidate con il calcolo contributivo.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato.