Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 233 |
1. Ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, le finalità della presente legge sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle zone montane a garanzia di un'adeguata qualità della vita dei soggetti residenti e, in particolare, dei nuclei familiari, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'invecchiamento delle popolazioni.
2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.
3. Lo Stato riconosce la specificità dei territori montani e attribuisce a essi la dovuta considerazione nell'ambito di tutte le norme e le iniziative di interesse, anche indiretto, per tali aree, favorendo le popolazioni che vi risiedono. In relazione alla definizione annuale del patto di stabilità interno, lo Stato tiene altresì conto del particolare impegno finanziario delle regioni e degli enti locali caratterizzati da territorio montano.
4. Gli interventi previsti e le risorse individuate dalla presente legge devono considerarsi aggiuntivi rispetto alle altre disposizioni vigenti sulle aree montane e sono volti a limitare gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e tra gli stessi territori montani, nonché a garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi essenziali di coloro che risiedono in montagna.
1. Fatte salve le competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della presente legge si intendono per «comuni montani» i comuni definiti tali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con proprio decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani o di parte di essi, nonché l'applicabilità di eventuali deroghe nella classificazione.
3. I criteri di cui al comma 2 tengono conto della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del tasso di disoccupazione, della pendenza dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale, della distanza dal capoluogo di provincia, delle presenze turistiche, delle attività produttive extra-agricole, dell'altitudine del capoluogo del
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. Le agenzie fiscali, a invarianza di spesa e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, promuovono una
razionale organizzazione dei rispettivi uffici, al fine di consentire l'agevole accesso ai servizi da parte dei soggetti residenti nei territori montani delle province con una percentuale di comuni montani compresi nel territorio di competenza, superiore all'80 per cento. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, l'organizzazione degli uffici. 1. Al potenziamento del Sistema informativo della montagna (SIM) realizzato ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico nel settore delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Centro nazionale per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni (CNIPA), può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione e l'integrazione dei servizi telematici già esistenti all'interno della pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche e organizzative del SIM. Restano salve le regole tecniche concernenti la rete unitaria della pubblica amministrazione e le sue successive evoluzioni.
3. Gli sportelli del SIM presso gli enti locali possono essere utilizzati per l'emissione delle carte di identità elettronica e
1. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero dello sviluppo economico promuove la fruibilità nelle zone montane del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio nel rispetto della normativa vigente, nonché un graduale aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione pubblica GSM, delle reti internet a banda larga e delle reti wireless.
2. L'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi, di telefonia mobile e fissa e di reti internet, che servono i territori montani, sono poste a totale carico degli enti gestori. Incentivi di natura fiscale possono essere previsti in favore di tali soggetti al fine di favorire il loro interesse all'installazione dei citati servizi nei comuni montani.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei
1. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un progetto per lo sviluppo dei servizi di telemedicina destinato alle aree montane. Il progetto è approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento della realizzazione del progetto è definito nell'ambito dell'intesa con la medesima Conferenza, relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali si tiene adeguato conto della necessità di potenziamento dei servizi sanitari nelle aree montane. Negli atti relativi alla fissazione dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali le regioni individuano appositi parametri per incrementare la quota capitaria spettante alle aziende sanitarie locali operanti nei comuni montani.
3. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede nell'ambito
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado nei comuni montani, mediante la conclusione di appositi accordi di programma. Gli accordi possono concernere anche le riduzioni tariffarie o la gratuità dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti. Si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli accordi di programma sono attuati a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali interessati.
2. Le istituzioni scolastiche insistenti nelle zone montane, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, fatto salvo lo svolgimento del monte di ore minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza. A tale fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e
1. La stipulazione di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le cooperative sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei comuni montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali, può rientrare tra le iniziative finanziabili dal Fondo nazionale per le politiche sociali,
istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 1. L'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – (Autoproduzione e benefìci in campo energetico). – 1. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, è concessa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas una riduzione del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei soggetti residenti e sui consumi relativi ad attività produttive. La stessa Autorità determina la misura percentuale della riduzione».
2. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche e impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 90 kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, non è sottoposta alla relativa imposta erariale sul consumo.
3. A integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare,
1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
1. L'utilizzazione di materiale inerte proveniente da territori nei comuni montani, originato da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, utilizzato per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei comuni montani, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto recante le modalità di attuazione del comma 1.
3. Nei comuni montani la captazione e l'utilizzo delle sorgenti naturali d'acqua da parte di coltivatori diretti, di imprenditori
1. In attuazione dei princìpi di cui alle lettere c), e) e h) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 135, le regioni promuovono, con propri provvedimenti, lo sviluppo del turismo giovanile, scolastico e degli anziani nelle zone montane del territorio nazionale.
2. Salvo diversa decisione regionale, le comunità montane costituiscono sistemi turistici locali ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
3. Nei comuni montani, le costruzioni o le porzioni di costruzioni rurali e le relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono equiparate alle costruzioni rurali previste dall'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Al comma 2 dell'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Hanno priorità nell'assegnazione dei buoni le istanze relative a vacanze nell'ambito delle zone montane».
5. Per il triennio 2013-2015 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio
a) al comma 5, le parole da: «5.000.000 di euro» fino a «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «5.000.000 di euro per l'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. In favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 6 e con le medesime modalità applicative è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la realizzazione, la messa in sicurezza e la segnaletica dei percorsi per racchette da neve e per nordic walking».
7. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane, nell'ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale delle guide alpine in campo turistico montano, può prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili all'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane. Ai fini dell'attuazione di tali interventi, il Collegio nazionale delle guide alpine italiane può usufruire dei finanziamenti previsti dalla presente legge.
8. Sono definiti «rifugi di montagna» le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi
1. I coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle disposizioni vigenti possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di ricostruzione e di manutenzione di muri terrazzati, nonché lavori agricoli e forestali, quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a 100.000 euro annui. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
a) per quantità fino a un ettolitro: 365,44 euro per ettolitro anidro;
b) per quantità eccedenti un ettolitro e fino a 3 ettolitri: 548,16 euro per ettolitro anidro.
12. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. (Esenzioni nei comuni montani). – 1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni montani possono disporre l'esenzione dell'imposta per i fabbricati ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale».
13. I fabbricati rurali non più adibiti ad attività agricole, situati in zone montane e non accessibili da strade carrozzabili o con altre infrastrutture, previa certificazione da parte dell'amministrazione comunale, sono esentati dagli obblighi di accatastamento previsti dalla normativa vigente per il catasto edilizio urbano.
14. Nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.500 abitanti, al fine di favorire l'accorpamento fondiario e la coltivazione dei terreni agricoli promossi dai soggetti residenti che praticano l'attività agricola non a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali e i conseguenti vincoli di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di conservare, rafforzare e
ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle regioni, alle province, alle comunità montane ed ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dalla normativa dell'Unione europea a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e di programmi dell'Unione europea, anche in materia di pari opportunità.1. Le regioni, le comunità montane e i comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore a venti anni terreni compresi nei
rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli, anche attraverso il rifacimento e la conservazione di muri terrazzati o di riserve naturali. 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti provvedono all'individuazione delle terre che, in base a oggettivi e univoci elementi, si presentano come abbandonate da almeno venti anni da parte dei relativi proprietari e di qualsiasi avente diritto. Costituiscono elementi idonei all'individuazione la totale assenza di colture, di utilizzo e di manifestazioni di possesso continuativo, anche sulla base di informazioni concordi raccolte in loco. Il comune che intende accedere alle informazioni dei registri immobiliari ai fini della presente legge è esente da oneri e da spese.
2. Chi intende promuovere un'attività avvalendosi, esclusivamente o congiuntamente ad altre, di terre abbandonate, deve farne richiesta al comune in cui esse si trovano, corredata di idonea documentazione e di un progetto analitico. Il soggetto richiedente si impegna, nel caso di accoglimento della domanda, a realizzare il progetto e a risiedere nel comune per un periodo non inferiore a sei anni.
3. Il comune, espletate le formalità di cui al presente articolo, delibera l'accoglimento del progetto analitico di cui al comma 2 qualora riconosca che lo stesso
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono un censimento delle specie vegetali e animali di montagna, al fine di preservare la biodiversità di tali aree.
2. Nel rispetto della Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e in conformità alle disposizioni della Convenzione sulla protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, resa esecutiva dalla legge 14 ottobre 1999, n. 403, nonché del Protocollo «Agricoltura di montagna» attuativo della medesima Convenzione fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994, programmi specifici garantiscono la conservazione e la valorizzazione del germoplasma autoctono della montagna.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, favoriscono tutte le misure utili a escludere l'impatto di colture di organismi geneticamente modificati sulle altre colture, e su quelle autoctone in particolare, a promuovere l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali e localmente limitati.
1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, le regioni predispongono piani per l'individuazione,
il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolativi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni, può emanare apposite linee guida in materia. 1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.
2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di cui al presente articolo possono essere rilasciati a tutti i prodotti derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al comma 1. A tali attività si provvede con il personale e con i beni strumentali in dotazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce, con proprio decreto,
1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.
1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:
«Art. 16. (Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali). 1. Per i comuni montani con popolazione non superiore a 1.500 abitanti, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a 100.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici
1. Nei comuni montani, per le opere di competenza statale, regionale o comunale di importo fino a 750.000 euro gli enti appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.
2. Per l'affidamento dei lavori di cui al comma 1, finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere mediante trattativa privata, previo esperimento di gara informale con l'invito di almeno cinque imprese. Per importi uguali o inferiori a 100.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.
1. L'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio utilizzato dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone nei comuni montani è ridotta di 51,65 euro per ogni 1.000 litri di prodotto. Le stesse agevolazioni sono concesse ai gestori di rifugi di montagna per gli utilizzi legati all'attività del rifugio.
2. I comuni montani non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei e stradali dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.
3. I palorci eserciti dai privati nei comuni montani non sono soggetti a canoni purché conformi alle norme di sicurezza vigenti.
4. Nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'Ente nazionale per le strade Spa e la Rete ferroviaria italiana Spa provvedono ad adeguare i canoni riguardanti i passi carrai relativi alle strade statali, prevedendone la riduzione nella misura minima del 50 per cento.
1. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nelle zone montane, la realizzazione di idonee aree di atterraggio per elicotteri e di aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità nonché la
costituzione di reti radio di emergenza sono da considerare esigenze prioritarie.1. L'Associazione nazionale alpini (ANA) promuove, d'intesa con il Ministero della difesa, che ne supporta l'attività, il reclutamento volontario nei reparti delle truppe alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nei comuni montani.
1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo usufruendo di professionisti abilitati allo svolgimento dell'attività richiesta, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti imposti dalle delibere assunte dal Consiglio nazionale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4.
1-ter. Il CNSAS è considerato associazione di promozione sociale ai fini della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e può usufruire delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»;
b) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.
5-ter. Il CNSAS propone all'ENAC le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative Search and rescue (SAR) e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano e in genere negli ambienti ostili e impervi del territorio nazionale.
5-quater. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 5 e 5-bis è istituita senza oneri per lo Stato una commissione paritetica ENAC-CNSAS».
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.
1. Le risorse già previste per il Fondo nazionale per la montagna, istituito ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono trasferite al Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane, di seguito denominato «Fondo», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti dell'Unione europea, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli
1. Ciascuna regione può istituire e regolare con propria legge, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, un fondo regionale per la montagna. Alla copertura finanziaria di tale fondo la regione provvede mediante:
a) una quota compresa tra il 5 per cento e il 20 per cento di quanto accertato dalla regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente ed eventuali altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;
b) eventuali altre risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato;
c) i finanziamenti dell'Unione europea volti a sostenere programmi regionali per lo sviluppo delle zone montane.
1. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge possono essere presentati, anche su iniziativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro, progetti speciali in favore della montagna che prevedono un complesso di interventi mirati, organici e coordinati, di valenza interregionale.
1. Agli oneri, comprese le minori entrate, derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondo di ricerca e speciale» della missione «Fondo da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.